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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 18388/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Potenza, con sentenza emessa in data 27/05/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Potenza in data 06/02/2019, dichiarando il non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato sub B) dell'imputazione in quanto estinto per remissione della querela, ha confermato la sentenza impugnata nel resto, riducendo la pena inflitta al medesimo a quattro mesi di reclusione per i residui reati di cui all'art. 635 comma secondo n. 3) cod. pen., in rel. all'art. 625 n. 7) cod. pen. (capo A) e art.337 cod. pen. (capo C).

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla configurazione giuridica della condotta ascritta al ricorrente al capo A) dell'imputazione con specifico riferimento all'aggravante contestata, è inammissibile poiché reitera profili di censura già compiutamente scrutinati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di pertinenti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette il confronto (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata in punto di configurabilità dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. in rel. al reato di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen., integrata in considerazione del fatto che la parte offesa - pur avendo assistito ai fatti, sì come argomentato dalla difesa per escludere l'aggravante de qua - non si è trovata nelle condizioni di esercitare un controllo diretto ed immediato, alla luce dell'ora tarda notturna e della congiuntura per cui costui si era reso conto che la sua vettura fosse colpita dal prevenuto solo dopo essere stato svegliato nel cuore della notte da forti rumori provenienti dalla strada; circostanze, queste, che hanno correttamente consentito alla Corte di appello di escludere l'esercizio di un controllo diretto e continuo sul bene da parte del proprietario, in ossequio, peraltro, a pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui la ratio dell'aggravamento della pena non è correlata alla natura - pubblica o privata - del luogo ove si trova la "cosa", ma alla condizione di esposizione di essa alla "pubblica fede", che ricorre anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere, eludendo così il potere di controllo diretto e concreto del proprietario sulla res: cfr. ex pluribus Sez. 2, Sent. n. 29171 del 08/09/2020 Ud., dep. 21/10/2020, Rv. 279774 - 01); pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 04/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Potenza, con sentenza emessa in data 27/05/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Potenza in data 06/02/2019, dichiarando il non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato sub B) dell'imputazione in quanto estinto per remissione della querela, ha confermato la sentenza impugnata nel resto, riducendo la pena inflitta al medesimo a quattro mesi di reclusione per i residui reati di cui all'art. 635 comma secondo n. 3) cod. pen., in rel. all'art. 625 n. 7) cod. pen. (capo A) e art.337 cod. pen. (capo C). Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla configurazione giuridica della condotta ascritta al ricorrente al capo A) dell'imputazione con specifico riferimento all'aggravante contestata, è inammissibile poiché reitera profili di censura già compiutamente scrutinati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di pertinenti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette il confronto (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata in punto di configurabilità dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. in rel. al reato di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen., integrata in considerazione del fatto che la parte offesa - pur avendo assistito ai fatti, sì come argomentato dalla difesa per escludere l'aggravante de qua - non si è trovata nelle condizioni di esercitare un controllo diretto ed immediato, alla luce dell'ora tarda notturna e della congiuntura per cui costui si era reso conto che la sua vettura fosse colpita dal prevenuto solo dopo essere stato svegliato nel cuore della notte da forti rumori provenienti dalla strada; circostanze, queste, che hanno correttamente consentito alla Corte di appello di escludere l'esercizio di un controllo diretto e continuo sul bene da parte del proprietario, in ossequio, peraltro, a pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui la ratio dell'aggravamento della pena non è correlata alla natura - pubblica o privata - del luogo ove si trova la "cosa", ma alla condizione di esposizione di essa alla "pubblica fede", che ricorre anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere, eludendo così il potere di controllo diretto e concreto del proprietario sulla res: cfr. ex pluribus Sez. 2, Sent. n. 29171 del 08/09/2020 Ud., dep. 21/10/2020, Rv. 279774 - 01); pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/
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