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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16459/2026

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sadall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro ge2ne rale 6705/2018Numero sezionale 4060/2026Numero di raccolta generale 16459/2026Data pubblicazione 27/05/2026GI.[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappre-sentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio, [OSCURATO:PERSONA]-RIOLA, in qualità di socio e di liquidatore della società;– intimati –avverso la sentenza n.2342/8/2017 della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna depositata il 17.7.2017, non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1.

Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna veniva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione, avverso lasentenza n. 151/4/2012 della [OSCURATO:PERSONA] diParma di accoglimento del ricorso introduttivo proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione avverso la cartella di pagamento n.07820110003943472 per IRES, IRAP e IVA anni 2006 e 2007 per euro1.544.682,10 oltre accessori.2.

Nella sentenza impugnata si legge che il giudice di prime cure acco-glieva il ricorso per difetto di rituale notifica della cartella alla societàpresso la sede legale/domicilio fiscale, oggetto di variazione e regolarecomunicazione oltre un anno prima delle notifiche effettuatedall’Agente della riscossione in data 25.3.2011 a [OSCURATO:SOCIETA]c/o [OSCURATO:PERSONA] liquidatore e in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] a GI.ESSE AutoS.r.l. presso la precedente sede legale, entrambe perfezionate ai sensidell’art. 140 cod. proc. civ..3.

Il giudice d’appello confermava tale decisione, ritenendo irrituale siala notifica presso la sede legale/domicilio fiscale oggetto di variazioneNumero registro generale 6705/2018Numero sez3ion ale 4060/2026Numero di raccolta generale 16459/2026Data pubblicazione 27/05/2026comunicata tempestivamente, sia la notifica presso il liquidatore dellasocietà.4.

Propone ricorso per cassazione l’agente della riscossione, affidato adue motivi, indirizzato, oltre che alla società, al socio [OSCURATO:PERSONA] al socio e liquidatore [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che la societàè stata cancellata dal Registro delle imprese in data 28.3.2017.

Gli in-timati non hanno svolto difese.Considerato che:1.

In via pregiudiziale alla disamina delle singole censure, si rileva chequesta Corte, con ordinanza interlocutoria n. 33811/2024, ha dispostoil rinnovamento della notifica del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], n.q. di socio e liquidatore della società, estinta in data 28.3.2017,dal momento che le notifiche nn. 628 e 630/18 di cui vi è copia agli attinon erano andate a buon fine per irreperibilità del destinatario e nonrisultavano eseguite ricerche e notifiche ulteriori nei confronti del sog-getto.2.

La Corte ha a tal fine rinviato la causa a nuovo ruolo e ha assegnatotermine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza perla notifica del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] n.q. di socio eliquidatore della società GI.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, cancellatadal Registro delle imprese in data 28.3.2017, come riferito dalla stessaricorrente.3.

L’adempimento non è stato compiuto da parte ricorrente e, in as-senza di costituzione del contraddittorio, nonostante il termine con-cesso per sanare il vizio riscontrato, dev’essere dichiarata l’inammissi-bilità del ricorso ex art.331 cod. proc. civ..

Nessun provvedimentodev’essere adottato sulle spese di lite, in assenza di costituzione degliintimati.

P.Q.MNumero registro generale 6705/2018Numero sez4ion ale 4060/2026Numero di raccolta generale 16459/2026Data pubblicazione 27/05/2026La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.5.2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sadall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro ge2ne rale 6705/2018Numero sezionale 4060/2026Numero di raccolta generale 16459/2026Data pubblicazione 27/05/2026GI.[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappre-sentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio, [OSCURATO:PERSONA]-RIOLA, in qualità di socio e di liquidatore della società;– intimati –avverso la sentenza n.2342/8/2017 della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna depositata il 17.7.2017, non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna veniva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione, avverso lasentenza n. 151/4/2012 della [OSCURATO:PERSONA] diParma di accoglimento del ricorso introduttivo proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione avverso la cartella di pagamento n.07820110003943472 per IRES, IRAP e IVA anni 2006 e 2007 per euro1.544.682,10 oltre accessori.2. Nella sentenza impugnata si legge che il giudice di prime cure acco-glieva il ricorso per difetto di rituale notifica della cartella alla societàpresso la sede legale/domicilio fiscale, oggetto di variazione e regolarecomunicazione oltre un anno prima delle notifiche effettuatedall’Agente della riscossione in data 25.3.2011 a [OSCURATO:SOCIETA]c/o [OSCURATO:PERSONA] liquidatore e in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] a GI.ESSE AutoS.r.l. presso la precedente sede legale, entrambe perfezionate ai sensidell’art. 140 cod. proc. civ..3. Il giudice d’appello confermava tale decisione, ritenendo irrituale siala notifica presso la sede legale/domicilio fiscale oggetto di variazioneNumero registro generale 6705/2018Numero sez3ion ale 4060/2026Numero di raccolta generale 16459/2026Data pubblicazione 27/05/2026comunicata tempestivamente, sia la notifica presso il liquidatore dellasocietà.4. Propone ricorso per cassazione l’agente della riscossione, affidato adue motivi, indirizzato, oltre che alla società, al socio [OSCURATO:PERSONA] al socio e liquidatore [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che la societàè stata cancellata dal Registro delle imprese in data 28.3.2017. Gli in-timati non hanno svolto difese.Considerato che:1. In via pregiudiziale alla disamina delle singole censure, si rileva chequesta Corte, con ordinanza interlocutoria n. 33811/2024, ha dispostoil rinnovamento della notifica del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], n.q. di socio e liquidatore della società, estinta in data 28.3.2017,dal momento che le notifiche nn. 628 e 630/18 di cui vi è copia agli attinon erano andate a buon fine per irreperibilità del destinatario e nonrisultavano eseguite ricerche e notifiche ulteriori nei confronti del sog-getto.2. La Corte ha a tal fine rinviato la causa a nuovo ruolo e ha assegnatotermine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza perla notifica del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] n.q. di socio eliquidatore della società GI.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, cancellatadal Registro delle imprese in data 28.3.2017, come riferito dalla stessaricorrente.3. L’adempimento non è stato compiuto da parte ricorrente e, in as-senza di costituzione del contraddittorio, nonostante il termine con-cesso per sanare il vizio riscontrato, dev’essere dichiarata l’inammissi-bilità del ricorso ex art.331 cod. proc. civ.. Nessun provvedimentodev’essere adottato sulle spese di lite, in assenza di costituzione degliintimati. P.Q.MNumero registro generale 6705/2018Numero sez4ion ale 4060/2026Numero di raccolta generale 16459/2026Data pubblicazione 27/05/2026La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.5.2026La PresidenteGiulia Iofrida
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