CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 1970
Cassazione n. 10351/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/03/1970 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. per mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo non sono consentiti perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso !a sentenza oggetto di ricorso (sul punto, a pagg. 2-3 la sentenza impugnata motiva sulla sussistenza di tutti gli elementi per ritenere configurata la contraffazione); rilevato che, con specifico riguardo alla ricettazione, l'elemento soggettivo è stato ricavato, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla mancata indicazione da parte dell'imputato della provenienza dei beni oggetto di delitto (sì veda, ex multis, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713- 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am