CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2021
Cassazione n. 36289/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2019 del TRIBUNALE di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di TRIESTE, con sentenza in data 13/09/2019, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 64, 65 e 93, d.P.R. n. 380 del 2001, e lo condannava alla pena complessiva di 3.800,00 euro di ammenda. Ha proposto appello l'imputato che ha chiesto la applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis CP, l'applicazione, in subordine, dei minimi edittali, del reato continuato e dei doppi benefici. Trattandosi di sentenza inappellabile (art. 593, u.c., CPP), gli atti sono stati trasmessi a questa Corte di cassazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 568, u.c., CPP. Il ricorso (così qualificato l'appello) motivo è inammissibile perché dà per scontata la possibilità di accedere agli atti del processo che è invece preclusa in fase di legittimità, essendo la Corte di cassazione giudice del provvedimento, non della decisione. Le deduzioni difensive sono oltretutto prive di una compiuta articolazione dei motivi che, ai sensi dell'art. 606, CPP, potrebbero viziare la sentenza, motivi che la Corte di cassazione, in ossequio al principio devolutivo, non può interpretare dalla lettura dell'appello sostituendosi al ricorrente/appellante. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/06/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente t [OSCURATO:PERSONA] 6