CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28256/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • R.G. 11767/2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso, che si articola in una pluralità di doglianze che denunciano la violazione di legge penale e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, è inammissibilmente declinato, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito; in tal senso si tratta di motivi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); in particolare, considerato che il ricorso, in relazione a: la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, alla sua identificazione, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato una ricostruzione alternativa del fatto e una diversa valutazione del compendio probatorio senza confrontarsi con la sentenza impugnata ( che ha specificamente argomentato in ordine alla individuazione dell'imputato quale autore del furto, a pagina. 2 della motivazione) e senza addurre effettivamente il travisamento della prova, bensì, compendiando il tenore degli elementi in atti (segnatamente quanto si trarrebbe dal filmato acquisito; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01);analoghi rilievi valgono quanto alla doglianza relativa alla qualificazione giuridica del fatto ( quale tentativo), per cui la Corte di appello si è correttamente determinata con specifico richiamo alla giurisprudenza sul punto; la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2 cod. pen., si risolve nella pedissequa reiterazione del motivo già dedotto in appello e disatteso con motivazione congrua e logica, nonché conforme al diritto; la sussistenza della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, non è consentito in sede di legittimità in quanto declinata in fatto, ed è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha ritenuto sussistente la contestata recidiva ritenendo dimostrativa dell'accresciuta pericolosità dell'imputato la perpetrazione del furto di giorno e in un centro abitato, essendo l'imputato gravato da numerosi precedenti penali, così rendendo un'argomentazione congrua e logica (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01), che non può essere in questa sede utilmente sindacata; la determinazione del trattamento sanzionatorio è del tutto genericamente formulato, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già dedotte con l'atto di appello, anch'esso del tutto aspecifico, e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mende