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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 10052/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria trasmessa dalla Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreTomaso Epidendio che ha concluso chiedendo l ’ annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l’ordinanza descritta in epigrafe , la Corte di appello di Bologna ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale locale con la quale l’appellante è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all’art 73, comma 5, d.P.R.n. 309 del 1990; rilevato che l’inammissibilità, decretata de plano , è stata motivata evidenziando l’aspecificità dei motivi di gravame, atteso che, nell’appello, nel rivendicare l’uso personale della sostanza detenuta dall’imputato, la difesa aveva contrastato la decisione del primo giudice facendo unicamente leva sul portato del principio attivo relativo allo stupefacente in questione, trascurando di confrontarsi con le ulteriori argomentazioni svolte dal Tribunale nel supportare la decisione assunta avuto riguardo alla mancata allegazione di circostanze che “possano far ragionevolmente supporre che l’imputato detenesse lo stupefacente per uso esclusivamente personale”, e rimarcando , al contempo, che l’imputato, non comparendo, avrebbe rinunziato “a prospettare l’eventualesussistenza di elementi a sé favorevoli, rimasti eventualmente a lui noti”, aspetti questi integralmente pretermessi nel contrastare la decisione appellata; rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso la difesa dell’imputato lamentando violazione di legge riferita agliartt. 581 e 591 cod. proc. pen . nonchè vizio di motivazione avuto riguardo al puntuale scrutinio delle doglianze prospettate con l’appello; ritenuta la fondatezza del ricorso; ritenuto,in particolare, che, a differenza di quanto messo in evidenza dalla Corte del merito, l’appello, oltre a mettere in discussione il rilievo logico giuridico da dare, rispetto al tema della finalizzazione propria della detenzione riscontrata, al principio attivo della sostanza in questione, aveva anche rimarcato l’inconferenza delle considerazioni spese dal primo giudice nel porre in evidenza l’insussistenza di ulteriori elementi valorizzabili in senso conforme all’ipotesi accusatoria, dovendosi “censurare la motivazione nella parte in cui ha ritenuto di dover attribuire rilevanza alla mancata allegazione da parte dell’imputato, di circostanze che potessero corroborare la tesi della detenzione ad uso personale”, così valorizzando “l’esercizio al diritto al silenzio dell’imputato (così come il diritto a rimanere assente al processo)” quale indice di responsabilità penale , considerando che tali scelte, ad avvisodell’appellante, non potevano che ritenersi “del tutto neutre dal punto di visto probatorio”; ritenuto in coerenza che una specifica contestazione, non rileva se fondata o meno, su tale versante della motivazione di primo grado, era stata articolata con il gravame di merito che,dunque, a differenza di quanto rimarcato dalla Corte territoriale, abbracciava l’intera ratio decidendi sottesa alla sentenza appellata , così smentendo il rilievo di aspecificità posto a fondamento della decretata inammissibilità; P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.

Così è deciso, 27/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria trasmessa dalla Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreTomaso Epidendio che ha concluso chiedendo l ’ annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l’ordinanza descritta in epigrafe , la Corte di appello di Bologna ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale locale con la quale l’appellante è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all’art 73, comma 5, d.P.R.n. 309 del 1990; rilevato che l’inammissibilità, decretata de plano , è stata motivata evidenziando l’aspecificità dei motivi di gravame, atteso che, nell’appello, nel rivendicare l’uso personale della sostanza detenuta dall’imputato, la difesa aveva contrastato la decisione del primo giudice facendo unicamente leva sul portato del principio attivo relativo allo stupefacente in questione, trascurando di confrontarsi con le ulteriori argomentazioni svolte dal Tribunale nel supportare la decisione assunta avuto riguardo alla mancata allegazione di circostanze che “possano far ragionevolmente supporre che l’imputato detenesse lo stupefacente per uso esclusivamente personale”, e rimarcando , al contempo, che l’imputato, non comparendo, avrebbe rinunziato “a prospettare l’eventualesussistenza di elementi a sé favorevoli, rimasti eventualmente a lui noti”, aspetti questi integralmente pretermessi nel contrastare la decisione appellata; rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso la difesa dell’imputato lamentando violazione di legge riferita agliartt. 581 e 591 cod. proc. pen . nonchè vizio di motivazione avuto riguardo al puntuale scrutinio delle doglianze prospettate con l’appello; ritenuta la fondatezza del ricorso; ritenuto,in particolare, che, a differenza di quanto messo in evidenza dalla Corte del merito, l’appello, oltre a mettere in discussione il rilievo logico giuridico da dare, rispetto al tema della finalizzazione propria della detenzione riscontrata, al principio attivo della sostanza in questione, aveva anche rimarcato l’inconferenza delle considerazioni spese dal primo giudice nel porre in evidenza l’insussistenza di ulteriori elementi valorizzabili in senso conforme all’ipotesi accusatoria, dovendosi “censurare la motivazione nella parte in cui ha ritenuto di dover attribuire rilevanza alla mancata allegazione da parte dell’imputato, di circostanze che potessero corroborare la tesi della detenzione ad uso personale”, così valorizzando “l’esercizio al diritto al silenzio dell’imputato (così come il diritto a rimanere assente al processo)” quale indice di responsabilità penale , considerando che tali scelte, ad avvisodell’appellante, non potevano che ritenersi “del tutto neutre dal punto di visto probatorio”; ritenuto in coerenza che una specifica contestazione, non rileva se fondata o meno, su tale versante della motivazione di primo grado, era stata articolata con il gravame di merito che,dunque, a differenza di quanto rimarcato dalla Corte territoriale, abbracciava l’intera ratio decidendi sottesa alla sentenza appellata , così smentendo il rilievo di aspecificità posto a fondamento della decretata inammissibilità; P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così è deciso, 27/01/2026
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