CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024
Cassazione n. 01485/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità, l'eccessività della pena e il mancato ho inoscimento delle attenuanti generiche in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 90, sono inammissibili per genericità, risultando meramente oppositivi e reiterativi di censure già esaminate e motivatamente disattese in sentenza; rilevato che l'affermazione di responsabilità risulta fondata sulla coerentE e lineare ricostruzione dell'operazione di prevenzione e osservazione svolta dagli operanti nel corso della quale rilevavano il ruolo di vedetta svolto dal ricorrente, autore come le altre vedette del grido diretto al pusher, che effettivamente si disfaceva della provvista recuperatE proprio nel luogo in cui era stato visto darsi alla fuga (pag.4); considerato che in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche il giud ce di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o ri evabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comuncue rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019 Carillo, Rv. 275509), come nel caso di specie, in ragione della condotta successiva al reato; considerato, infatti, che la Corte di appello ha giustificato la determinazion della pera con congrua motivazione, che attribuisce rilievo assorbente alla gravità del fatto, numero di dosi sequestrate e al luogo in cui si svolgeva l'attività di cessione(pag.5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con :Dnseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di ewo tremila n favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dellammende. nT Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il