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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 16821/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16934/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL], ANTONELL A PATTERI , [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL]; -resistentecon procura- avverso la sentenza n. 1050/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANOdepositata il 22/12/2020 R.G.N.342/2020. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 22.12.2020, la Corte d'appello di Milano, decidendo in sede di rinvio da Cass. n. 2387 del 2020, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per conseguire la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, con decorrenza dal 1°.1.2015; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo dicensura; che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia integralmente rigettato la domanda, ancorché la presente controversia concernesse sia l’accertamento del requisito sanitario utile ai fini della provvidenza de qua che la decorrenza di quest’ultima e che sulla sussistenza del primo fosse ormai caduto il giudicato; che, al riguardo, va premesso che dallo storico di lite di Cass. n. 2387 del 2020, cit., si evince che, con la precedente sentenza resa inter partes, la Corte d'Appello di Milano aveva “confermato la sentenza con la quale, ritenuti sussistenti i requisiti contributivo anagrafico e sanitario, era stata accolta, con effetto dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la domanda di [OSCURATO:PERSONA], diretta all'attribuzione della pensione di vecchiaia anticipata ex d.lgs.503/1992, essendo stata verificata la sussistenza dei requisiti contributivi e sanitari ed esclusa l'applicabilità alla medesima prestazione delle cosiddette finestre mobili […] di cui all'articolo 12 del decreto-legge n.78/2010 convertito in legge n. 122/2010” e che il ricorso per cassazione dell’INPS ha riguardato soltanto “la violazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122 (in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c.), posto che, ad avviso dell'Istituto, la norma ha disposto in via generale lo slittamento di 12 mesi per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia”; che, essendo la cassazione della sentenza avvenuta solo in relazione a tale censura, la doglianza di parte ricorrente risulta fondata, atteso che, per il principio di formazione progressiva del giudicato, il giudice del rinvio (così come quello del processo riproposto) è vincolato non soltanto alle statuizioni della sentenza di legittimità che ha disposto la prosecuzione del giudizio, ma altresì alle sentenze di merito non definitive che non abbiano formato oggetto di impugnazione (o i cui motivi di impugnazione siano stati rigettati) nonché a quelle definitive ma passate solo parzialmente in giudicato, per essere stati accolti i motivi di ricorso solo relativamente ad alcuni capi della sentenza (così, tra le numerose, Cass. nn. 6712 del 2001, 20311 del 2004 e, più di recente, 21649 del 2018); che, sebbene possa convenirsi con i giudici territoriali nel rilievo secondo cui il dictum della sentenza rescindente depone nel senso che la mera sussistenza della condizione invalidante non può giustificare l’attribuzione della pensione con la decorrenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], come invece ritenuto dalla sentenza cassata, non può nondimeno non rilevarsi che, essendosi formato (per mancata impugnazione) il giudicato sulla sussistenza del requisito anagrafico, contributivo e sanitario utili ai fini della prestazione invocata, l’oggetto del giudizio di rinvio risultava circoscritto all’individuazione della corretta (e diversa) decorrenza di quest’ultima, siccome correlata all’applicazione della posticipazione di cui all’art. 12, d.l. n. 78/2010, cit.; che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà an

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16934/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL], ANTONELL A PATTERI , [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL]; -resistentecon procura- avverso la sentenza n. 1050/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANOdepositata il 22/12/2020 R.G.N.342/2020. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 22.12.2020, la Corte d'appello di Milano, decidendo in sede di rinvio da Cass. n. 2387 del 2020, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per conseguire la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, con decorrenza dal 1°.1.2015; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo dicensura; che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia integralmente rigettato la domanda, ancorché la presente controversia concernesse sia l’accertamento del requisito sanitario utile ai fini della provvidenza de qua che la decorrenza di quest’ultima e che sulla sussistenza del primo fosse ormai caduto il giudicato; che, al riguardo, va premesso che dallo storico di lite di Cass. n. 2387 del 2020, cit., si evince che, con la precedente sentenza resa inter partes, la Corte d'Appello di Milano aveva “confermato la sentenza con la quale, ritenuti sussistenti i requisiti contributivo anagrafico e sanitario, era stata accolta, con effetto dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la domanda di [OSCURATO:PERSONA], diretta all'attribuzione della pensione di vecchiaia anticipata ex d.lgs.503/1992, essendo stata verificata la sussistenza dei requisiti contributivi e sanitari ed esclusa l'applicabilità alla medesima prestazione delle cosiddette finestre mobili […] di cui all'articolo 12 del decreto-legge n.78/2010 convertito in legge n. 122/2010” e che il ricorso per cassazione dell’INPS ha riguardato soltanto “la violazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122 (in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c.), posto che, ad avviso dell'Istituto, la norma ha disposto in via generale lo slittamento di 12 mesi per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia”; che, essendo la cassazione della sentenza avvenuta solo in relazione a tale censura, la doglianza di parte ricorrente risulta fondata, atteso che, per il principio di formazione progressiva del giudicato, il giudice del rinvio (così come quello del processo riproposto) è vincolato non soltanto alle statuizioni della sentenza di legittimità che ha disposto la prosecuzione del giudizio, ma altresì alle sentenze di merito non definitive che non abbiano formato oggetto di impugnazione (o i cui motivi di impugnazione siano stati rigettati) nonché a quelle definitive ma passate solo parzialmente in giudicato, per essere stati accolti i motivi di ricorso solo relativamente ad alcuni capi della sentenza (così, tra le numerose, Cass. nn. 6712 del 2001, 20311 del 2004 e, più di recente, 21649 del 2018); che, sebbene possa convenirsi con i giudici territoriali nel rilievo secondo cui il dictum della sentenza rescindente depone nel senso che la mera sussistenza della condizione invalidante non può giustificare l’attribuzione della pensione con la decorrenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], come invece ritenuto dalla sentenza cassata, non può nondimeno non rilevarsi che, essendosi formato (per mancata impugnazione) il giudicato sulla sussistenza del requisito anagrafico, contributivo e sanitario utili ai fini della prestazione invocata, l’oggetto del giudizio di rinvio risultava circoscritto all’individuazione della corretta (e diversa) decorrenza di quest’ultima, siccome correlata all’applicazione della posticipazione di cui all’art. 12, d.l. n. 78/2010, cit.; che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà an
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