CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10672/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17624/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma via [OSCURATO:PERSONA], n. 8, giusta procura speciale a margine del controricorso; - con troricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 226/20/13, depositata il 31 dicembre 2013. nonché sul ricorso iscritto al n. 17625/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma via [OSCURATO:PERSONA], n. 8, giusta procura speciale a margine del controricorso; - con troricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 225/20/13, depositata il 31 dicembre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del 11 novembre 2021 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. Viste le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi e il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento emessa dal concessionario della riscossione in relazione al recupero di crediti Iva della Danimarca, in regime di collaborazione intracomunitaria, notificata in data 17 agosto 2011. La contribuente deduceva il vizio della notifica della cartella, nonché la nullità della stessa per carenza di motivazione e rilevava che la domanda di recupero avanzata dall'Agenzia fiscale danese, quale atto presupposto, non le era stata notificata, per cui avrebbe dovuto essere allegata alla cartella stessa.La cartella, effettuata una seconda notifica (in copia) in data 6 settembre 2011, era nuovamente impugnata dalla contribuente. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso. La sentenza era confermata dal giudice d'appello, il quale affermava la propria giurisdizione, spettando al giudice tributario la cognizione sulle contestazioni relative alla legittimità formale e sostanziale dell'atto impositivo ove la doglianza investa l'atto di riscossione perché immotivato e non preceduto dalla notifica dell'atto presupposto. Riteneva, inoltre, insufficiente l'indicazione in cartella degli estremi della richiesta dell'Ufficio fiscale danese, poiché l'atto richiamato doveva essere allegato alla cartella medesima o, in ogni caso, riprodotto in essa. Le medesime statuizioni erano pronunciate nell'ambito del successivo ricorso avverso la seconda notifica della cartella. L'Agenzia delle entrate propone separati ricorsi per cassazione con un motivo, cui resiste la contribuente con distinti controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va disposta la riunione della causa N.R.G. 17625/2014 alla causa N.R.G. 176625/2014, trattandosi della medesima pretesa fondata sulla stessa identica cartella, la quale è stata ripetutamente notificata, una volta in originale, un'altra in fotocopia, con presentazione di ricorsi in pari data poi depositati contestualmente con numerazione consecutiva. Tale connotazione emerge dalle stesse allegazioni delle parti e, in ogni caso, risulta dall'esame degli atti, ammissibile in relazione alla specificità della questione. Si verte, infatti, in una ipotesi di litispendenza per l'assoluta identità del contenzioso e dell'atto impugnato, che trova la sua disciplina nell'art. 39 c.p.c., secondo il quale «Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo». Si tratta di profilo, quindi, suscettibile di essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio, salvo il caso, qui non ricorrente, del formarsi di un giudicato, ed anche d'ufficio. Orbene, in questa evenienza il giudice di primo grado, tantopiù che collegio e relatore erano gli stessi per entrambi i giudizi (circostanza poi riprodotta anche in appello), previa eventuale riunione dei giudizi, avrebbe dovuto ordinare la cancellazione dal ruolo della causa iscritta per ultima, attività che, invece, non è stata effettuata, risultando le sentenze emesse irrimediabilmente viziate. Ne deriva che le sentenze di primo grado e d'appello riferite al ricorso R.G.N. 17625/2014 - relativa al ricorso successivo - sono nulle per violazione dell'art. 39, primo comma, c.p.c. e vanno cassate senza rinvio. 2. L'unico motivo del ricorso R.G.N. 17625/2014 denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 7, par. 2, lett. a) e b) dir. n. 2008/55/CE, 5 e 6 d.lgs. n. 69 del 2003, 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, 7, commi 1 e 3, I. n. 212 del 2000 per aver la CTR ritenuto che l'atto impositivo emesso dall'Autorità danese costituisse l'atto presupposto dell'iscrizione a ruolo e della cartella notificata dall'Autorità richiesta (Italia), sicché, ove esso non fosse stato notificato, doveva essere allegato alla cartella o in essa riprodotto, mentre in questa era stato esattamente indicato che la richiesta proveniva dall'autorità straniera, con gli estremi della pretesa. 2. Il motivo non solo è ammissibile, non sussistendo i presupposti dell'eccepito art. 360 bis c.p.c., ma, anzi, è fondato. 2.1. La questione, invero, lambisce la problematica del riparto di giurisdizione tra Autorità richiedente e Autorità richiesta in materia di mutua assistenza internazionale (intraUE) per la riscossione dei crediti, nella specie l'Iva.Si tratta di profilo qui non direttamente coinvolto attesa la statuizione del giudice di merito, non specificamente censurata dall'Agenzia delle entrate, che ha affermato la propria giurisdizione. 2.2. Ciò non toglie, peraltro, che appare opportuno, per meglio chiarire i termini della questione in giudizio, partire da questo profilo. La Corte di cassazione, infatti, ha sempre mantenuto ferma e netta la distinzione tra contestazioni che afferiscono al credito o al titolo (la cui disamina appartiene alla competenza dello Stato richiedente) e quelle che investono gli atti esecutivi, di competenza dello Stato adito (v. Sez. U, n. 760 del 17/01/2006; Sez. U, n. 21669 del 09/10/2006; Sez. U, n. 13357 del 23/05/2008; Sez. U, n. 18189 del 03/07/2008; Sez. U, n. 9671 del 23/04/2009; Cass. sez. 3, n. 19283 del 12/09/2014; Cass. sez. 5, n. 6925 del 17/03/2017; Cass. sez. 5, n. 8931 del 11/4/2018). In questa prospettiva, dunque, ogni contestazione che acceda al titolo, ivi inclusa la regolare notificazione dello stesso, è estranea alla cognizione del giudice nazionale; né essa può essere recuperata sostenendo che l'atto di riscossione deve riprodurre (o allegare) l'atto impositivo, sì da permettere al contribuente di formulare i suoi motivi di contestazione. 2.3. La CTR, seppure con una certa ambiguità, ha soffermato l'attenzione sulla «domanda di recupero dell'Autorità fiscale danese» ritenendo che essa dovesse essere allegata o riprodotta nella cartella a pena di inidoneità della motivazione. 2.4. Occorre evidenziare che, in questa prospettiva, non viene in rilievo, in sé, il titolo estero, né il suo contenuto, né l'esecutività dello stesso o la sua notifica, né, comunque, gli altri elementi che accedono alla pretesa sostanziale. 2.5. Esclusa la possibilità di entrare nel merito dell'attività estera, l'interesse del contribuente a lamentare l'irregolarità della procedura ex artt. 5 e 6 d.lgs. n. 69 del 2003 si riverbera, allora, sulla fase di riscossione ma, in tale ambito, si risolve nelle specificità del giudizio di opposizione e, dunque, sulla carenza di motivazione della cartella che deve, necessariamente, dare atto degli elementi che hanno dato fondamento all'azione. 2.6. Occorre rilevare, sul punto, che, quanto al contenuto della cartella di pagamento, l'art. 5, comma 5, d.lgs. 69 del 2003, prevede espressamente solo che «la domanda di recupero di un credito deve essere accompagnata dall'originale o da una copia conforme del titolo esecutivo emesso nell'altro Stato membro e dagli altri documenti ritenuti necessari ai fini del recupero del credito» senza null'altro specificare in ordine al contenuto della cartella di pagamento, essendo previsto un generico richiamo, in quanto compatibile, alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 602 del 1973 e nel d.lgs. n. 46 del 1999. La cartella, dunque, deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per procedere alla riscossione nella situazione considerata, ossia in particolare: numero e data della richiesta dell'Autorità fiscale straniera; normativa europea sulla base della quale era stata effettuata la richiesta; definitività del titolo; indicazione del ruolo e dello stato di esecutività dello stesso; natura delle imposte richieste dall'Autorità estera. 2.7. Si tratta di indicazioni coerenti con quelle previste dall'art. 7, par 3, dir. n. 2008/55/CE che, con riguardo alla domanda di recupero che uno Stato invia all'altro, indica quali elementi: «a) il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della persona interessata e/o di terzi che detengono beni patrimoniali; b) il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione dell'autorità richiedente; c) il titolo esecutivo emesso nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente; d) il tipo e l'importo del credito, specificando la somma dovuta in capitale, gli interessi e le eventuali penali, sanzioni amministrative e spese, nelle monete degli Stati membri in cui hanno sede le due autorità; e) la data di notificazione del titolo all'interessato da parte dell'autorità richiedente e/o dell'autorità adita; f) la data a decorrere dalla quale e il periodo durante il quale è possibile procedere all'esecuzione secondo il diritto in vigore nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente; g) ogni altra informazione utile. La domanda di recupero contiene inoltre una dichiarazione dell'autorità richiedente che conferma l'osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 2», condizioni che consistono nel fatto che il credito, salvo ipotesi particolare, non sia contestato, e che le azioni esecutive interne avviate non possono portare a soddisfacimento della pretesa. 2.7. Ne deriva che è questo complesso di indicazioni - nella specie pacificamente presenti alla luce di quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata oltre che dal controricorso - che assolve all'onere di motivazione della cartella, mentre è invece escluso debba essere riportato il contenuto o le ragioni del titolo esecutivo o, anche, debba essere riprodotta la domanda dell'Autorità estera con cui è stata richiesto di procedere all'esazione del Credito. Occorre sottolineare, su quest'ultimo profilo, che "la domanda di recupero" è diretta all'Autorità nazionale per attivare la procedura di riscossione e riguarda il rapporto esistente tra Stati. Si tratta, quindi, di un atto che attiene alla regolarità dell'attività di collaborazione che non deve, in sé, essere notificato alla parte, né attiene ai profili sostanziali della pretesa, che non possono confluire in questa sede, né venire messi in discussione. Né è richiesto che l'atto, sia il titolo che la richiesta di recupero inoltrata dall'Autorità estera, debba essere allegato alla cartella - o in essa riprodotto - poiché, ai fini dell'assolvimento dell'onere di motivazione, è necessario, e sufficiente, che nella cartella sia data indicazione, in uno con gli altri elementi come sopra specificati, che la riscossione si fonda sulla richiesta, chiaramente individuata, dello Stato estero. 3. Alla luce dei principi esposti emerge, dunque, l'errore in diritto del giudice di merito, che ha ritenuto, per affermare la sufficienza e validità della motivazione della cartella, la necessità dell'allegazione del titolo estero e/o della richiesta dell'Autorità richiedente (o della loro riproduzione nell'atto), requisiti invece non richiesti, né dovuti. 4. In accoglimento del ricorso R.G.N. 17624/2014, pertanto, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente. Le spese dei gradi di merito vanno compensate, mentre quelle di legittimità sono liquidate, come in dispositivo, per soccombenza. 5. Decidendo sul ricorso R.G.N. 17625/2014, invece, le sentenze di primo e secondo grado vanno cassate senza rinvio. Le spese in parte qua vanno integralmente compensate, per ogni fase e grado, attesa l'assente rilevazione del vizio da entrambe le parti. P.Q. M. La Corte, decidendo sul ricorso R.G.N. 17625/2014, cassa senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado. Compensa le relative spese per l'intero giudizio. In accoglimento del ricorso R.G.N. 17624/2014, cassa la sentenza impugnate e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della contribuente. Condann