CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47169/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; loths. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di ulap.211 del 18 maggio 2023 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di omicidio preterintenzionale aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto reiterativo e generico, perché il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi secondo la quale la caduta è stata cagionata dalle lesioni ed è anch'essa riconducibile eziologicamente alla condotta dell'imputato; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il