CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15179/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 1714er legge n. 633 del 1941 per la detenzione per la vendita di n. 427 CD musicali contraffatti e di cui all'art. 648 cod.pen., con una censura che è meramente riproduttiva di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito/ è inammissibile per genericità non confrontandosi con la decisione impugnata. Si vedano, in particolare, pag. 3 dell'impugnata sentenza in relazione all'attribuzione della detenzione dei CD in capo all'imputato il quale li deteneva in parte sulla bancarella e in parte sotto di essa, CD che erano privi di marchio Siae e oggetto di abusiva duplicazione, in assenza di produzione di documentazione fiscale attestante la provenienza. Elementi di fatto, per come accertati da cui i giudici del merito hanno tratto la prova della messa in vendita di opere dell'ingegno abusivamente duplicate, considerate le circostanze del fatto e della non necessità di disporre perizia per accertare l'abusiva duplicazione. A fronte di tale apparato argomentativo il ricorrente ripropone le stesse questioni già vagliate dal giudice del merito e disattese con motivazione non manifestamente illogica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M28 ,,i(P/k 2026 il FurzidB 0 G:warìo klarzi [OSCURATO:PERSONA]