Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2026

Cassazione n. 20360/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

craticanei confronti di:G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]visti gli atti;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con provvedimento in data 31.7.2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] incomposizione monocratica, dando atto del deposito di una richiesta del pubblicoministero in data 30.7.2025 di applicazione di una misura cautelare interdittiva neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato per appropriazione indebita continuata eaggravata, ha rilevato che i fatti posti a base della istanza cautelare fossero nuovie successivi rispetto a quelli oggetto di contestazione nel procedimento pendentein dibattimento: di conseguenza, ha ritenuto che il giudice competente dovesseessere individuato ex art. 279 cod. proc. pen. nel G.i.p., perché i fatti non sonooggetto di un'espressa contestazione nel procedimento in cui è stata esercitatal'azione penale.Con ordinanza in data 16.3.2026, il G.i.p., premettendo che, a seguito dellatrasmissione degli atti, la richiesta cautelare veniva sottoposta alla sua cognizionenell’ambito del procedimento penale n. 5717/2024/R.G.n.r. laddove invecerisultava avanzata nell’ambito del procedimento penale n. 1356/2023/R.G.n.r., hadato atto di avere restituito gli atti al pubblico ministero perché chiarisse a qualeprocedimento si riferiva la richiesta e di avere ricevuto dal pubblico ministero larisposto che la richiesta era stata formulata con riferimento al procedimentopenale n. 1356/2023/R.G.n.r., ovvero quello nel quale è stata già esercitatal’azione penale e che è pendente nella fase del dibattimento.Di conseguenza, il G.i.p. ha ritenuto, a sua volta, di non essere competente,osservando, in primo luogo, che la richiesta è stata specificamente avanzata in unprocedimento pendente in fase dibattimentale e, in secondo luogo, che la richiestariguarda l'imputazione già formulata a carico di [OSCURATO:PERSONA], in quanto in epigrafe èriportata la medesima contestazione, che non è stata modificata né nelladescrizione della condotta, né nella perimetrazione nella data nel commesso reato.La circostanza che il pubblico ministero richiami nella richiesta nuove denuncedella persona offesa – evidenzia il giudice – risponde alla funzione di rappresentarela sussistenza di esigenze cautelari rispetto al fatto per cui si sta già celebrando ildibattimento.Di conseguenza, il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ricusato la propriacompetenza a decidere e ha rilevato il conflitto negativo, rimettendo gli atti aquesta Corte.2.

Con requisitoria scritta del 5.3.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale hachiesto dichiararsi la competenza del giudice monocratico, rilevando che il pubblicoministero ha avanzato una richiesta cautelare per fatti successivi all’eserciziodell’azione penale, su cui ha svolto autonome indagini in due separati procedimentiregolarmente iscritti, provvedendo poi all’esito a stralciare il tema cautelare e adunirlo al procedimento n. 1356/23/R.G.n.r, già pendente in fase dibattimentale,così da richiedere la misura al Tribunale monocratico, trattandosi dello stesso reatodi appropriazione indebita consumato da [OSCURATO:PERSONA] sempre ai danni della medesimapersona offesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il dedotto conflitto negativo di competenza è riconducibile alla previsionedi cui all'art. 28, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., avendo entrambi i giudicicoinvolti ricusato di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessapersona ed essendosi conseguentemente determinata una stasi del procedimento,superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 36070 del 10/7/2019, Gip Tribunale di Agrigento,Rv. 276864 - 01)Tale conflitto deve essere risolto con l’affermazione della competenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica.2.

In tema di applicazione delle misure cautelari, vige il principio delladomanda cautelare, enunciato dall'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., in base alquale il pubblico ministero deve prospettare espressamente al giudice gli elementisui quali la richiesta si basa.Non occorre che la richiesta sia formulata con l'indicazione delle ipotesi direato formalmente trasfuse in autonomi, specifici capi d'imputazione (Sez. 1, n.4038 del 4/7/1995, Tomasello, Rv. 202206 - 01), ma è necessario che i fatti percui è domandata la misura risultino dalla richiesta, così da consentire al giudiceche emette l’ordinanza di procedere alla “descrizione sommaria del fatto”, previstaa pena di nullità dell’ordinanza stessa dall’art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc.pen., che non può evidentemente riguardare fatti non costituenti oggetto diespressa e preventiva contestazione (cfr. Sez. 6, n. 15959 del 2/3/2021, Pmtc/Pellecchia, Rv. 281662 – 01).Ciò posto, la richiesta di misura cautelare formulata in questo procedimentodal pubblico ministero in data 29.7.2025 contiene espressamente un capo diimputazione che descrive i fatti in relazione ai quali è domandata la misura.Si tratta di un’ipotesi di appropriazione indebita continuata, che si assumecommessa in [OSCURATO:PERSONA] dall’aprile 2022 fino al dicembre 2023.Non è solo il G.i.p. a sostenere nella propria ordinanza ex art. 30 cod. proc.pen. che si tratti della stessa imputazione «già elevata a carico di [OSCURATO:PERSONA] eAquila [OSCURATO:PERSONA], a seguito della richiesta di rinvio a giudizio» e che nellarichiesta del pubblico ministero «il capo di imputazione, formulato nel proc. pen.n. 1356/2023 RGNR, non sia stato modificato».È lo stesso giudice monocratico che, nel provvedimento di trasmissione deglidibattimento «vede imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 646 c.p. postoin essere dall’aprile 2022 al dicembre 2023».Ciò nondimeno, afferma che «i fatti posti a base della richiesta di misura sonofatti nuovi e successivi rispetto a quelli oggetto di contestazione nell’ambito delprocedimento penale in epigrafe indicato (n. 1356/2023/RGNR)» e ne fadiscendere la competenza a provvedere del G.i.p. dello stesso ufficio giudiziario.In questo modo, tuttavia, il Tribunale confonde – nella prospettiva che loriguarda, come delineata dall’art. 292 cod. proc. pen. che si occupa dell’ordinanzacon cui il giudice deve provvedere sulla richiesta – il “fatto” (lett. b), da intendersicome il fatto tipico provvisto dei necessari presupposti oggettivi e soggettivisuscettibili di integrare, sia pura in via provvisoria, uno specifico reato(«indicazione delle norme di legge che si assumono violate»), con gli “elementi difatto” (lett. c), da cui si desumono gli indizi e le esigenze cautelari che giustificanoin concreto l’eventuale applicazione della misura.3.

Nel caso di specie, non è in discussione che la richiesta di misura cautelareriguardi il reato continuato oggetto del procedimento che pende in dibattimento,tant’è vero che, non a caso, è stata sin dall’inizio depositata formalmente dalpubblico ministero in quel procedimento.Il capo di imputazione formulato nella richiesta è lo stesso per il quale è stataesercitata l’azione penale e il riferimento a denunce nuove e alla prosecuzione deifatti, o anche a fatti nuovi, serve soltanto per dimostrare l’attualità delle esigenzecautelari, che il pubblico ministero individua in quelle – previste dall’art. 274, lett.c), cod. proc. pen. – relative al pericolo di reiterazione del reato, e per giustificaresostanzialmente la domanda di applicazione della misura a fronte del decorso diun congruo periodo di tempo dalla consumazione dell’illecito per il quale si staprocedendo.Ora, ai fini della determinazione della competenza funzionale, deve aversiriguardo esclusivamente alla contestazione formulata dal pubblico ministero (Sez.1, n. 36336 del 23/7/2015, Confl. comp. in proc.

Novarese, Rv. 264539 – 01; Sez.1, n. 31355 del 23/3/2018, Confl. comp. in proc.

Giugliano, Rv. 273484 – 01; siveda pure, con specifico riferimento alla materia cautelare, Sez. 1, n. 11047 del24/2/2010, Confl. comp. in proc.

Guida e altri, Rv. 246782 - 01).È stato condivisibilmente affermato, a tal proposito, che la competenzagiurisdizionale va sempre attribuita sulla base della “prospettazione” e non di ciòche, eventualmente, si “ritiene” o si ipotizza in via prognostica sulla base di unaanticipazione di valutazioni tipiche del merito: ciò perché la competenza è «misuradella giurisdizione» sin dal momento iniziale del procedimento ed è pertantocorrelata alla formulazione della domanda, non alla sua «fondatezza» (così, Sez.1, n. 36336 del 23/7/2015, cit., in motivazione)Nella vicenda cautelare in esame, dunque, il giudice funzionalmentecompetente ai sensi dell’art. 279 cod. proc. pen., ovvero “il giudice che procede”,è il Tribunale in composizione monocratica, quale giudice che ha la attualecognizione dei fatti in relazione a cui è stata richiesta la misura cautelare e che hala materiale disponibilità degli atti.Ai fini della determinazione della competenza a decidere sulla richiesta dimisura cautelare, infatti, la figura del "giudice che procede" va individuata inrelazione allo sviluppo del rapporto processuale e all'articolazione di esso nellevarie fasi e nei vari gradi, nel senso che l'attribuzione della competenza funzionalein ordine ai relativi procedimenti dipende dalla disponibilità materiale e giuridicadegli atti (Sez. 3, n. 36532 del 12/5/2015, P.m. in proc.

Ciminiello e altri, Rv.264731 - 01).4.

Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il conflitto denunciato deveessere risolto con la dichiarazione della competenza del Tribunale di ReggioCalabria in composizione monocratica, cui devono essere trasmessi gli atti perl’ulteriore corso.

P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] incomposizione monocratica, cui dispone trasmettersi gli atti.Così deciso il 29.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
craticanei confronti di:G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]visti gli atti;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento in data 31.7.2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] incomposizione monocratica, dando atto del deposito di una richiesta del pubblicoministero in data 30.7.2025 di applicazione di una misura cautelare interdittiva neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato per appropriazione indebita continuata eaggravata, ha rilevato che i fatti posti a base della istanza cautelare fossero nuovie successivi rispetto a quelli oggetto di contestazione nel procedimento pendentein dibattimento: di conseguenza, ha ritenuto che il giudice competente dovesseessere individuato ex art. 279 cod. proc. pen. nel G.i.p., perché i fatti non sonooggetto di un'espressa contestazione nel procedimento in cui è stata esercitatal'azione penale.Con ordinanza in data 16.3.2026, il G.i.p., premettendo che, a seguito dellatrasmissione degli atti, la richiesta cautelare veniva sottoposta alla sua cognizionenell’ambito del procedimento penale n. 5717/2024/R.G.n.r. laddove invecerisultava avanzata nell’ambito del procedimento penale n. 1356/2023/R.G.n.r., hadato atto di avere restituito gli atti al pubblico ministero perché chiarisse a qualeprocedimento si riferiva la richiesta e di avere ricevuto dal pubblico ministero larisposto che la richiesta era stata formulata con riferimento al procedimentopenale n. 1356/2023/R.G.n.r., ovvero quello nel quale è stata già esercitatal’azione penale e che è pendente nella fase del dibattimento.Di conseguenza, il G.i.p. ha ritenuto, a sua volta, di non essere competente,osservando, in primo luogo, che la richiesta è stata specificamente avanzata in unprocedimento pendente in fase dibattimentale e, in secondo luogo, che la richiestariguarda l'imputazione già formulata a carico di [OSCURATO:PERSONA], in quanto in epigrafe èriportata la medesima contestazione, che non è stata modificata né nelladescrizione della condotta, né nella perimetrazione nella data nel commesso reato.La circostanza che il pubblico ministero richiami nella richiesta nuove denuncedella persona offesa – evidenzia il giudice – risponde alla funzione di rappresentarela sussistenza di esigenze cautelari rispetto al fatto per cui si sta già celebrando ildibattimento.Di conseguenza, il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ricusato la propriacompetenza a decidere e ha rilevato il conflitto negativo, rimettendo gli atti aquesta Corte.2. Con requisitoria scritta del 5.3.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale hachiesto dichiararsi la competenza del giudice monocratico, rilevando che il pubblicoministero ha avanzato una richiesta cautelare per fatti successivi all’eserciziodell’azione penale, su cui ha svolto autonome indagini in due separati procedimentiregolarmente iscritti, provvedendo poi all’esito a stralciare il tema cautelare e adunirlo al procedimento n. 1356/23/R.G.n.r, già pendente in fase dibattimentale,così da richiedere la misura al Tribunale monocratico, trattandosi dello stesso reatodi appropriazione indebita consumato da [OSCURATO:PERSONA] sempre ai danni della medesimapersona offesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il dedotto conflitto negativo di competenza è riconducibile alla previsionedi cui all'art. 28, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., avendo entrambi i giudicicoinvolti ricusato di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessapersona ed essendosi conseguentemente determinata una stasi del procedimento,superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 36070 del 10/7/2019, Gip Tribunale di Agrigento,Rv. 276864 - 01)Tale conflitto deve essere risolto con l’affermazione della competenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica.2. In tema di applicazione delle misure cautelari, vige il principio delladomanda cautelare, enunciato dall'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., in base alquale il pubblico ministero deve prospettare espressamente al giudice gli elementisui quali la richiesta si basa.Non occorre che la richiesta sia formulata con l'indicazione delle ipotesi direato formalmente trasfuse in autonomi, specifici capi d'imputazione (Sez. 1, n.4038 del 4/7/1995, Tomasello, Rv. 202206 - 01), ma è necessario che i fatti percui è domandata la misura risultino dalla richiesta, così da consentire al giudiceche emette l’ordinanza di procedere alla “descrizione sommaria del fatto”, previstaa pena di nullità dell’ordinanza stessa dall’art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc.pen., che non può evidentemente riguardare fatti non costituenti oggetto diespressa e preventiva contestazione (cfr. Sez. 6, n. 15959 del 2/3/2021, Pmtc/Pellecchia, Rv. 281662 – 01).Ciò posto, la richiesta di misura cautelare formulata in questo procedimentodal pubblico ministero in data 29.7.2025 contiene espressamente un capo diimputazione che descrive i fatti in relazione ai quali è domandata la misura.Si tratta di un’ipotesi di appropriazione indebita continuata, che si assumecommessa in [OSCURATO:PERSONA] dall’aprile 2022 fino al dicembre 2023.Non è solo il G.i.p. a sostenere nella propria ordinanza ex art. 30 cod. proc.pen. che si tratti della stessa imputazione «già elevata a carico di [OSCURATO:PERSONA] eAquila [OSCURATO:PERSONA], a seguito della richiesta di rinvio a giudizio» e che nellarichiesta del pubblico ministero «il capo di imputazione, formulato nel proc. pen.n. 1356/2023 RGNR, non sia stato modificato».È lo stesso giudice monocratico che, nel provvedimento di trasmissione deglidibattimento «vede imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 646 c.p. postoin essere dall’aprile 2022 al dicembre 2023».Ciò nondimeno, afferma che «i fatti posti a base della richiesta di misura sonofatti nuovi e successivi rispetto a quelli oggetto di contestazione nell’ambito delprocedimento penale in epigrafe indicato (n. 1356/2023/RGNR)» e ne fadiscendere la competenza a provvedere del G.i.p. dello stesso ufficio giudiziario.In questo modo, tuttavia, il Tribunale confonde – nella prospettiva che loriguarda, come delineata dall’art. 292 cod. proc. pen. che si occupa dell’ordinanzacon cui il giudice deve provvedere sulla richiesta – il “fatto” (lett. b), da intendersicome il fatto tipico provvisto dei necessari presupposti oggettivi e soggettivisuscettibili di integrare, sia pura in via provvisoria, uno specifico reato(«indicazione delle norme di legge che si assumono violate»), con gli “elementi difatto” (lett. c), da cui si desumono gli indizi e le esigenze cautelari che giustificanoin concreto l’eventuale applicazione della misura.3. Nel caso di specie, non è in discussione che la richiesta di misura cautelareriguardi il reato continuato oggetto del procedimento che pende in dibattimento,tant’è vero che, non a caso, è stata sin dall’inizio depositata formalmente dalpubblico ministero in quel procedimento.Il capo di imputazione formulato nella richiesta è lo stesso per il quale è stataesercitata l’azione penale e il riferimento a denunce nuove e alla prosecuzione deifatti, o anche a fatti nuovi, serve soltanto per dimostrare l’attualità delle esigenzecautelari, che il pubblico ministero individua in quelle – previste dall’art. 274, lett.c), cod. proc. pen. – relative al pericolo di reiterazione del reato, e per giustificaresostanzialmente la domanda di applicazione della misura a fronte del decorso diun congruo periodo di tempo dalla consumazione dell’illecito per il quale si staprocedendo.Ora, ai fini della determinazione della competenza funzionale, deve aversiriguardo esclusivamente alla contestazione formulata dal pubblico ministero (Sez.1, n. 36336 del 23/7/2015, Confl. comp. in proc. Novarese, Rv. 264539 – 01; Sez.1, n. 31355 del 23/3/2018, Confl. comp. in proc. Giugliano, Rv. 273484 – 01; siveda pure, con specifico riferimento alla materia cautelare, Sez. 1, n. 11047 del24/2/2010, Confl. comp. in proc. Guida e altri, Rv. 246782 - 01).È stato condivisibilmente affermato, a tal proposito, che la competenzagiurisdizionale va sempre attribuita sulla base della “prospettazione” e non di ciòche, eventualmente, si “ritiene” o si ipotizza in via prognostica sulla base di unaanticipazione di valutazioni tipiche del merito: ciò perché la competenza è «misuradella giurisdizione» sin dal momento iniziale del procedimento ed è pertantocorrelata alla formulazione della domanda, non alla sua «fondatezza» (così, Sez.1, n. 36336 del 23/7/2015, cit., in motivazione)Nella vicenda cautelare in esame, dunque, il giudice funzionalmentecompetente ai sensi dell’art. 279 cod. proc. pen., ovvero “il giudice che procede”,è il Tribunale in composizione monocratica, quale giudice che ha la attualecognizione dei fatti in relazione a cui è stata richiesta la misura cautelare e che hala materiale disponibilità degli atti.Ai fini della determinazione della competenza a decidere sulla richiesta dimisura cautelare, infatti, la figura del "giudice che procede" va individuata inrelazione allo sviluppo del rapporto processuale e all'articolazione di esso nellevarie fasi e nei vari gradi, nel senso che l'attribuzione della competenza funzionalein ordine ai relativi procedimenti dipende dalla disponibilità materiale e giuridicadegli atti (Sez. 3, n. 36532 del 12/5/2015, P.m. in proc. Ciminiello e altri, Rv.264731 - 01).4. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il conflitto denunciato deveessere risolto con la dichiarazione della competenza del Tribunale di ReggioCalabria in composizione monocratica, cui devono essere trasmessi gli atti perl’ulteriore corso. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] incomposizione monocratica, cui dispone trasmettersi gli atti.Così deciso il 29.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20360/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris