CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2023
Cassazione n. 51517/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 11-20586/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 911 tn Letto il ricorso proposto nell'interesse dilLorenzorioffi; ritenuto che i motivi di ricorso (primo e terzo), con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati di rapina dell'apparecchio cellulare sottratto alla donna con la quale si accompagnava e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente, sono manifestamenti infondati in tema di concetto di profitto, il primo (Sez. U. n. 41570/2023), oltre che generici e meramente reiterativi in fatto -entrambi- rispetto alla dinamica dell'occorso logicamente argomentata dal giudice di merito nella duplice conformità verticale della decisione, in quanto a fronte di una motivazione esente da vizi logici e giuridici non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto altresì che la richiesta qualificazione alternativa del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona (art. 393 cod. pen.) non è stata previamente dedotta con i motivi di gravame al giudice del merito, il che rende inammissibile il motivo di ricorso secondo quanto dispone l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; ritenuto infine che i doppi benefici richiesti al giudice del merito sono stati da questi rigettati sulla base di argomentazioni non manifestamente illogiche, avendo la Corte di merito espresso (valutando i fatti) una negativa prognosi recidivante, che inibisce l'accesso ai benefici richiesti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il C nsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]