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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 1964

Cassazione n. 38342/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/09/1964 avverso la sentenza del 29/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 15940/2024 R.G. n Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sent, :inza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordir e a quelal che sostiene essere un'errata valutazione delle risultanze istrutt )rie s u cui si è fondato l'accertamento della responsabilità penale.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in se le di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente va g fiati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono sc 'riditi da neces- sana critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisio irr pugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giusti ican i il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impug ato (sul conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Caltelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi nchi al ricorso per cassazione).

3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Le doglianze poste con ii ricorso sono volte a prefigurare una rival itazione e un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacatc di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di men;ienze pro- cessuali valorizzate dai giudici di merito.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta ì punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno rigettat) il motivo di appello, di cui il presente ricorso reitera le censure, con cui si lanner :ava il tra- visamento delle risultanze istruttorie del giudice di primo grado in ordine al man- cato riconoscimento da parte della teste Rossi dell'immagine ra )presentata sul documento d'identità dell'imputato come corrispondente a quella pre:s ente nelle immagini di videosorveglianza.

In particolare, la Corte territoriale ha logicamente motivato sulla base dei seguenti elementi: a) gli operatori in servizi D, a pochi giorni di distanza dai fatti, avevano proceduto a confrontare i fotogramm di v deosorve- glianza con il Borrelli in persona riconoscendolo come certo autore del fatto; b) la teste Rossi in dibattimento dichiara che l'identificazione avvenne tra li; immagini di videosorveglianza e il Borrelli in persona, non mediante la foto rafls posta sul N. 15940/2024 R.G. documento di identità; c) risulta più affidabile la certa identificazi )ne a /venuta a pochi giorni dai fatti con l'imputato in persona piuttosto che quell operata in di- battimento dalla Rossi con il documento d'identità raffigurante il iorrel li tre anni prima della commissione del fatto e con acconciatura diversa.

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia i ricorren li chiedono una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e la lozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione.

Ma un siffatte modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di egittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a -norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di hammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dal ric grente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagarnentc della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarn mito delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/09/1964 avverso la sentenza del 29/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 15940/2024 R.G. n Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sent, :inza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordir e a quelal che sostiene essere un'errata valutazione delle risultanze istrutt )rie s u cui si è fondato l'accertamento della responsabilità penale. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in se le di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente va g fiati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono sc 'riditi da neces- sana critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisio irr pugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giusti ican i il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impug ato (sul conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Caltelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi nchi al ricorso per cassazione). 3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Le doglianze poste con ii ricorso sono volte a prefigurare una rival itazione e un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacatc di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di men;ienze pro- cessuali valorizzate dai giudici di merito. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta ì punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno rigettat) il motivo di appello, di cui il presente ricorso reitera le censure, con cui si lanner :ava il tra- visamento delle risultanze istruttorie del giudice di primo grado in ordine al man- cato riconoscimento da parte della teste Rossi dell'immagine ra )presentata sul documento d'identità dell'imputato come corrispondente a quella pre:s ente nelle immagini di videosorveglianza. In particolare, la Corte territoriale ha logicamente motivato sulla base dei seguenti elementi: a) gli operatori in servizi D, a pochi giorni di distanza dai fatti, avevano proceduto a confrontare i fotogramm di v deosorve- glianza con il Borrelli in persona riconoscendolo come certo autore del fatto; b) la teste Rossi in dibattimento dichiara che l'identificazione avvenne tra li; immagini di videosorveglianza e il Borrelli in persona, non mediante la foto rafls posta sul N. 15940/2024 R.G. documento di identità; c) risulta più affidabile la certa identificazi )ne a /venuta a pochi giorni dai fatti con l'imputato in persona piuttosto che quell operata in di- battimento dalla Rossi con il documento d'identità raffigurante il iorrel li tre anni prima della commissione del fatto e con acconciatura diversa. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia i ricorren li chiedono una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e la lozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatte modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di egittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a -norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di hammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dal ric grente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagarnentc della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarn mito delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca
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