Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 ottobre 2025

Cassazione n. 06123/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 6123/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 85/2026* * CC 16/01/2026* * Relatore * 35525/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * * nato in * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 13/10/2025 del Tribunale di Salernovisti gli atti il provvedimento impugnato il ricorso e la memoriaudita la relazione svolta dal consigliere * *letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalelette le conclusioni per il ricorrente dell * * * che ha chiesto l accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 13 ottobre 2025 e depositata il 14 ottobre 2025 ilTribunale di Salerno ha rigettato l istanza di riesame proposta nell interesse di ** * avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Salerno in data 24 settembre 2025 ha applicato al medesimo lamisura cautelare degli arresti domiciliari con il presidio del c.d.

“braccialetto elettronico”.La misura cautelare è stata disposta nei confronti di * * * inordine al reato di cui agli artt. 81 609 bis secondo comma n. 1 e 609 ter secondo commacod. pen. perché avrebbe con più azioni esecutive del medesimo disegno criminosoindotto * * di età inferiore ai dieci anni a subire atti sessuali consistiti inpalpeggiamenti penetrazioni e rapporti orali approfittando delle condizioni di inferiorità fisicae psichica della vittima determinate dalla tenera età della stessa nonché dal di lui rapportodi convivenza con la madre della bambina in virtù del quale la minore era lasciata alla suacustodia in assenza della donna.2.

Ha presentato ricorso per cassazione avverso l ordinanza indicata in epigrafe ** * con atto sottoscritto dall * * * articolando duemotivi.2.1 Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all art. 309 cod.proc. pen. e vizio di motivazione avuto riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenzecautelari e dei gravi indizi di colpevolezza.Si deduce innanzitutto l illegittimità dell ordinanza impugnata per insussistenza deigravi indizi di colpevolezza e violazione degli artt. 272 273 274 cod. proc. pen. avendoomesso di considerare i motivi evidenziati nella memoria depositata ai sensi dell art. 121cod. proc. pen. e specificatamente la consulenza tecnica redatta su incarico dell odiernoricorrente.Si deduce poi l erroneità del provvedimento nella parte in cui ritiene sussistente ilpericolo di recidiva in termini di concretezza e attualità poiché come affermato dallagiurisprudenza di legittimità tale valutazione non deve limitarsi all astratta gravità del titolo direato ma deve fondarsi sull esame della personalità dell indagato desumibile dalle modalitàdel fatto e dalle sue condizioni di vita.Si evidenzia quindi che l ordinanza impugnata fondata sulla richiesta del PubblicoMinistero si basa su indagini lacunose.

Si osserva innanzitutto che la persona offesa nonpuò ritenersi attendibile poiché il narrato risulta privo di coerenza e linearità nonchécontraddittorio rispetto alla documentazione ospedaliera dalla quale non emerge alcundisturbo post traumatico di natura psichiatrica e psicosomatica comportando l impossibilitàdi formulare una prognosi di colpevolezza.

Si rimarca altresì che la valutazione delledichiarazioni della minore e del padre della stessa il quale nutriva risentimento nei confrontidell attuale ricorrente avrebbe richiesto un indagine positiva sulla loro credibilità el attendibilità da condurre con maggior rigore qualora non confortata da riscontri oggettivi.

Siaggiunge che il Tribunale del riesame non ha correttamente valutato le dichiarazioni resedalla madre della minore e compagna dell odierno ricorrente la quale ha escluso di aversubito o notato atteggiamenti violenti o comunque scorretti da parte di quest ultimo neiconfronti della figlia e che in sede di perquisizione non è stato rinvenuto materialepedopornografico o in altro modo rilevante.

Si rileva da ultimo che le indagini presentanodiscrasie e lacune in particolare con riferimento a all omesso approfondimentoinvestigativo sulla denuncia per calunnia presentata dall attuale ricorrente nei confronti delpadre della minore sui conflitti intercorsi tra quest ultimo e la ex moglie nonché attualecompagna del primo per motivi di gelosia e sulle dichiarazioni da questa rese in ordine airischi di influenze scorrette esercitate dal padre della minore b al mancato espletamentoimmediato di cure psicoterapeutiche a favore della bambina c alla mancata sottoposizionedella vittima a esame psicologico da parte dei [OSCURATO:PERSONA] * e all omessaaudizione della madre d all omesso accertamento sulle condizioni psicologiche siadell attuale ricorrente sia del padre e della madre della minore.2.2.

Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all art. 309 cod.proc. pen. per insussistenza e inesistenza delle esigenze di cui all art. 274 cod. proc. pen.nonché vizio di motivazione avuto riguardo all omessa valutazione della memoria di cuiall art. 121 cod. proc. pen. e della consulenza tecnica di parte della psicologapsicoterapeuta.Si deduce preliminarmente l illegittimità dell ordinanza impugnata per aver omesso lavalutazione dei rilievi contenuti nella memoria depositata ai sensi dell art. 121 cod. proc. pen.unitamente all allegata consulenza tecnica della difesa redatta da una psicologapsicoterapeuta.

Si osserva in primo luogo che dagli indicati rilievi emergeva la lieve entitàdel fatto per i mezzi le modalità e le circostanze dell azione con conseguente esclusione diun concreto e attuale pericolo di reiterazione dei reati.

Si rappresenta in secondo luogo cheil provvedimento impugnato trascura gli elementi offerti dalla difesa e in particolare sia ilcontenuto della consulenza tecnica di parte nella quale sono stati evidenziati vizimetodologici nelle indagini tali da minare l attendibilità delle dichiarazioni della minore sia ireferti ospedalieri che hanno escluso qualsiasi forma di violenza nei confronti della bambina.Si sottolinea poi che l insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenzecautelari di cui agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. è ricavabile da numerosi elementi nondebitamente valutati quali a la denuncia presentata dall attuale ricorrente nei confronti delpadre della minore b la disponibilità dell attuale ricorrente a sottoporsi a perizia psicologicac la presenza di referti medici che escludono atti di violenza sulla minore d l erroneavalutazione delle dichiarazioni della madre della minore dalle quali emerge la suaconvinzione che la figlia abbia subito condizionamenti dal padre e l atteggiamentomanifestato dall attuale ricorrente durante l interrogatorio innanzi al * f le incongruenzee le inesattezze tra le dichiarazioni rese dalla minore nel corso delle tre conversazioniregistrate e quelle rese nel corso dell incidente probatorio g i contrasti intercorrenti tra ilpadre e la madre della minore h il sentimento di gelosia del padre della minore nei confrontidella figlia e dell ex moglie quando quest ultima ha avviato una relazione con l odiernoricorrente che potrebbe averlo indotto a istigare la figlia contro quest ultimo.Si segnala ancora che il provvedimento impugnato deve ritenersi nullo per carenzaassoluta di motivazione poiché il Tribunale del riesame ha riprodotto la motivazione delladecisione impugnata omettendo di rispondere alle doglianze formulate dalla difesa erigettando l istanza di riesame sulla base di congetture prive di riscontri probatori nonchédisattendendo le discrasie emerse in sede di indagini preliminari che avrebbero richiestoadeguati approfondimenti.Si conclude che il Giudice è incorso in errore quando ha ritenuto attendibili ledichiarazioni della minore posto che queste risultano incongruenti contraddittorie prive diprecisione e specificità e che sono state trascurate le risultanze degli atti contenuti nelfascicolo della difesa del ricorrente tra le quali quelle desumibili dalla relazione dellaconsulente tecnica della difesa che avrebbero consentito una conoscenza più approfonditadei fatti.3.

Ha presentato memoria l attuale ricorrente.* memoria si ripropongono e sviluppano le censure formulate nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.2. * da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure formulate conriguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed esposte diffusamente nei duemotivi di ricorso le quali deducono in sintesi per un verso l inattendibilità delle dichiarazionidella persona offesa in particolare perché questa era suggestionata dal risentimento delpadre nei confronti dell imputato è stata esaminata in violazione dei criteri evincibili daiprotocolli metodologici condivisi ed è stata smentita dai referti medici nonché sotto altroprofilo le lacune investigative derivanti dall omesso svolgimento di accertamenti psicologicisulla vittima e sull attuale ricorrente.2.1.

L ordinanza impugnata fornisce analitica indicazione dello svolgimento delleindagini e del contenuto degli elementi acquisiti e poi procede ad ampia valutazione dellerisultanze a disposizione.2.1.1.

Il Tribunale premette che le indagini sono state promosse dalla denuncia delpadre della persona offesa il quale ha detto di avere appreso delle violenze subite dallafiglia perché informato dalle sorelle le quali avevano ricevuto le confidenze dalla bambinaed ha prodotto le registrazioni dei dialoghi in cui la minore ha parlato della vicenda oggetto diindagine.In particolare il Giudice del riesame dà conto di tre conversazioni registrate e dellequali riporta in modo puntuale in contenuto. * nella prima conversazione laminore avente l età di sette anni parla con le zie paterne e racconta di essere stata indottadall imputato convivente della madre a «baciare il suo pisellino» di aver subito pressionicon le dita sulla vagina «mette le dita dentro la mia patatina … tipo muove la mia patatinatipo le … due cose che unite … che chiudono la mia patatina» e in un occasione di aversubito una penetrazione «mi mette… il pisellino dentro la mia patatina questo lo ha fattosolo una volta questo … non sono bugie» nonché di essere stata invitata a parlare di ciòcon nessuno. * seconda conversazione la bambina ribadisce succintamente il raccontoal padre e alla nonna paterna. * terza conversazione la minore conferma ripetutamentela sua narrazione alla madre in presenza del padre anche scoppiando a piangere.Il Tribunale poi riporta il contenuto delle dichiarazioni della madre della persona offesae dell imputato.

La madre della persona offesa in particolare ha detto di non aver avutosentore di alcunché di aver cessato la convivenza con l imputato ma non il suo legamesentimentale con lo stesso ed ha ammesso di aver lasciato più volte tra il giugno ed il 27agosto 2025 la bambina in custodia del convivente allorché ella aveva dovuto assentarsi dacasa per impegni lavorativi.

L imputato invece ha negato i fatti e ha spiegato le dichiarazionidella minore come indotte dal padre della stessa per ragioni di astio e sollecitate dall averassistito ad un rapporto sessuale tra lui e la madre.Il Tribunale quindi rappresenta che la persona offesa è stata esaminata in sede diincidente probatorio ed ha puntualmente ribadito le accuse emblematica tra le altre lafrase «Volevo dire queste quattro sì sono quattro il bacino messo in bocca poi ci sta ilcoso che mi ha toccato la patatina e poi quando mi ha … come si chiama quando mi hamesso il coso vicino … appoggiato alla patatina» .2.1.2.

L ordinanza impugnata a questo punto dopo aver dato atto di aver acquisito laconsulenza tecnica della difesa redatta da una psicologa e dichiarazioni spontaneedell indagato illustra analiticamente perché ritiene attendibili le dichiarazioni della minore.* anzitutto che non sono emersi elementi per dubitare dell equilibrio psichicodella minore anche tenendo conto delle produzioni della difesa e che il racconto dellapersona offesa è lineare e trasparente privo di contraddizioni o incertezze nonchéaccompagnato dalla consapevolezza del disagio apportato alla madre. * poi che laminore come emerge da tutte le conversazioni registrate e dalla deposizione resa in sede diincidente probatorio risulta non condizionata da niente e da nessuno come si evince sia daitoni delle sue risposte sia dalle domande rivoltegli dalle zie dal padre e dalla madre nelleconversazioni registrate. * ancora che il racconto della vittima è rimasto costantenel tempo senza subire modifiche nonostante i giorni trascorsi tra le confidenze ai familiari el incidente probatorio.* quindi che la credibilità delle dichiarazioni non trova smentita dai risultatidegli accertamenti medici i quali hanno escluso ipotesi di evidente violenza sia perché laminore ha riferito di episodi non connotati dall impiego di forza e pressione fisica e perciòdi contatti per “sfioramento”.

Aggiunge ancora che il comportamento del padre dellabambina non è risultato tendenzioso perché anzi il medesimo si è immediatamente messoin contatto con i servizi sociali al fine di garantire l intervento delle strutture pubblichecompetenti per controllare la gestione della figlia e che invece la madre della minore èrisultata succuba dell indagato come ha dimostrato anche accompagnando l uomo adenunciare per calunnia l ex marito dopo l emersione dei fatti in danno della piccola eproseguendo la relazione sentimentale con lo stesso.2.2.

L ordinanza impugnata nella parte in cui afferma la sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza a carico dell attuale ricorrente per il reato di violenza sessuale è correttamentemotivata.Il Tribunale infatti come sintetizzato in precedenza ha fornito analitica e congruamotivazione in ordine all attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa sulla base diprecise risultanze investigative ed istruttorie.

In particolare ha spiegato in modo immune davizi perché le dichiarazioni della persona offesa non sono smentite dagli esiti degliaccertamenti medici.

Né a fronte del materiale acquisito sono ravvisabili lacuneinvestigative ad esempio l omesso svolgimento di consulenza psicologica sulla minore talida infirmare le conclusioni raggiunte dal *Le deduzioni della difesa pertanto non riescono ad evidenziare vizi logici nellamotivazione dell ordinanza impugnata ma piuttosto propongono una diversa lettura dellerisultanze istruttorie operazione non consentita in sede di legittimità.3. * infondate sono anche le censure formulate in ordine allasussistenza delle esigenze cautelari ed esposte diffusamente nei due motivi di ricorso lequali deducono in sintesi che la valutazione della pericolosità dell indagato non è stataeffettuata nella prospettiva della sua concretezza ed attualità anche in considerazione dellamodesta entità del fatto.L ordinanza impugnata oltre a richiamare la presunzione di pericolosità fissata dall art.275 comma 3 cod. proc. pen. ritiene ravvisabile il pericolo di recidiva in termini diconcretezza ed attualità sia per la gravità delle condotte commesse in danno di unabambina dell età di soli sette anni sia per i tre precedenti penali dell indagato per reati controla persona e contro la famiglia l attuale ricorrente è stato condannato alla pena di sei mesi direclusione per fatti di tentata violenza privata commessi nel 2001 alla pena di venti giorni direclusione per la violazione di disposizioni in materia di separazione dei genitori eaffidamento condiviso dei figli commesso nel 2011 e alla pena di un anno di reclusione per ilreato di lesione commesso nel 2012 sia per la persistenza della sua relazione sentimentalecon la madre della vittima.Le argomentazioni svolte sono immuni da vizi le stesse descrivono una pericolositàcostante nel tempo e che è culminata in comportamenti estremamente gravi anche inconcreto perché compiuti in danno di una bimba affidata alle sue cure ed approfittando ditale circostanza e per i quali in linea generale la legge pone una presunzione dipericolosità che può essere neutralizzata solo in presenza di elementi concreti di segnoopposto nella specie nemmeno prospettati.4.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delleammende della somma di euro tremila così equitativamente fissata in ragione dei motividedotti.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 6123/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 85/2026* * CC 16/01/2026* * Relatore * 35525/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * * nato in * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 13/10/2025 del Tribunale di Salernovisti gli atti il provvedimento impugnato il ricorso e la memoriaudita la relazione svolta dal consigliere * *letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalelette le conclusioni per il ricorrente dell * * * che ha chiesto l accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 13 ottobre 2025 e depositata il 14 ottobre 2025 ilTribunale di Salerno ha rigettato l istanza di riesame proposta nell interesse di ** * avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Salerno in data 24 settembre 2025 ha applicato al medesimo lamisura cautelare degli arresti domiciliari con il presidio del c.d.

“braccialetto elettronico”.La misura cautelare è stata disposta nei confronti di * * * inordine al reato di cui agli artt. 81 609 bis secondo comma n. 1 e 609 ter secondo commacod. pen. perché avrebbe con più azioni esecutive del medesimo disegno criminosoindotto * * di età inferiore ai dieci anni a subire atti sessuali consistiti inpalpeggiamenti penetrazioni e rapporti orali approfittando delle condizioni di inferiorità fisicae psichica della vittima determinate dalla tenera età della stessa nonché dal di lui rapportodi convivenza con la madre della bambina in virtù del quale la minore era lasciata alla suacustodia in assenza della donna.2.

Ha presentato ricorso per cassazione avverso l ordinanza indicata in epigrafe ** * con atto sottoscritto dall * * * articolando duemotivi.2.1 Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all art. 309 cod.proc. pen. e vizio di motivazione avuto riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenzecautelari e dei gravi indizi di colpevolezza.Si deduce innanzitutto l illegittimità dell ordinanza impugnata per insussistenza deigravi indizi di colpevolezza e violazione degli artt. 272 273 274 cod. proc. pen. avendoomesso di considerare i motivi evidenziati nella memoria depositata ai sensi dell art. 121cod. proc. pen. e specificatamente la consulenza tecnica redatta su incarico dell odiernoricorrente.Si deduce poi l erroneità del provvedimento nella parte in cui ritiene sussistente ilpericolo di recidiva in termini di concretezza e attualità poiché come affermato dallagiurisprudenza di legittimità tale valutazione non deve limitarsi all astratta gravità del titolo direato ma deve fondarsi sull esame della personalità dell indagato desumibile dalle modalitàdel fatto e dalle sue condizioni di vita.Si evidenzia quindi che l ordinanza impugnata fondata sulla richiesta del PubblicoMinistero si basa su indagini lacunose.

Si osserva innanzitutto che la persona offesa nonpuò ritenersi attendibile poiché il narrato risulta privo di coerenza e linearità nonchécontraddittorio rispetto alla documentazione ospedaliera dalla quale non emerge alcundisturbo post traumatico di natura psichiatrica e psicosomatica comportando l impossibilitàdi formulare una prognosi di colpevolezza.

Si rimarca altresì che la valutazione delledichiarazioni della minore e del padre della stessa il quale nutriva risentimento nei confrontidell attuale ricorrente avrebbe richiesto un indagine positiva sulla loro credibilità el attendibilità da condurre con maggior rigore qualora non confortata da riscontri oggettivi.

Siaggiunge che il Tribunale del riesame non ha correttamente valutato le dichiarazioni resedalla madre della minore e compagna dell odierno ricorrente la quale ha escluso di aversubito o notato atteggiamenti violenti o comunque scorretti da parte di quest ultimo neiconfronti della figlia e che in sede di perquisizione non è stato rinvenuto materialepedopornografico o in altro modo rilevante.

Si rileva da ultimo che le indagini presentanodiscrasie e lacune in particolare con riferimento a all omesso approfondimentoinvestigativo sulla denuncia per calunnia presentata dall attuale ricorrente nei confronti delpadre della minore sui conflitti intercorsi tra quest ultimo e la ex moglie nonché attualecompagna del primo per motivi di gelosia e sulle dichiarazioni da questa rese in ordine airischi di influenze scorrette esercitate dal padre della minore b al mancato espletamentoimmediato di cure psicoterapeutiche a favore della bambina c alla mancata sottoposizionedella vittima a esame psicologico da parte dei [OSCURATO:PERSONA] * e all omessaaudizione della madre d all omesso accertamento sulle condizioni psicologiche siadell attuale ricorrente sia del padre e della madre della minore.2.2.

Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all art. 309 cod.proc. pen. per insussistenza e inesistenza delle esigenze di cui all art. 274 cod. proc. pen.nonché vizio di motivazione avuto riguardo all omessa valutazione della memoria di cuiall art. 121 cod. proc. pen. e della consulenza tecnica di parte della psicologapsicoterapeuta.Si deduce preliminarmente l illegittimità dell ordinanza impugnata per aver omesso lavalutazione dei rilievi contenuti nella memoria depositata ai sensi dell art. 121 cod. proc. pen.unitamente all allegata consulenza tecnica della difesa redatta da una psicologapsicoterapeuta.

Si osserva in primo luogo che dagli indicati rilievi emergeva la lieve entitàdel fatto per i mezzi le modalità e le circostanze dell azione con conseguente esclusione diun concreto e attuale pericolo di reiterazione dei reati.

Si rappresenta in secondo luogo cheil provvedimento impugnato trascura gli elementi offerti dalla difesa e in particolare sia ilcontenuto della consulenza tecnica di parte nella quale sono stati evidenziati vizimetodologici nelle indagini tali da minare l attendibilità delle dichiarazioni della minore sia ireferti ospedalieri che hanno escluso qualsiasi forma di violenza nei confronti della bambina.Si sottolinea poi che l insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenzecautelari di cui agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. è ricavabile da numerosi elementi nondebitamente valutati quali a la denuncia presentata dall attuale ricorrente nei confronti delpadre della minore b la disponibilità dell attuale ricorrente a sottoporsi a perizia psicologicac la presenza di referti medici che escludono atti di violenza sulla minore d l erroneavalutazione delle dichiarazioni della madre della minore dalle quali emerge la suaconvinzione che la figlia abbia subito condizionamenti dal padre e l atteggiamentomanifestato dall attuale ricorrente durante l interrogatorio innanzi al * f le incongruenzee le inesattezze tra le dichiarazioni rese dalla minore nel corso delle tre conversazioniregistrate e quelle rese nel corso dell incidente probatorio g i contrasti intercorrenti tra ilpadre e la madre della minore h il sentimento di gelosia del padre della minore nei confrontidella figlia e dell ex moglie quando quest ultima ha avviato una relazione con l odiernoricorrente che potrebbe averlo indotto a istigare la figlia contro quest ultimo.Si segnala ancora che il provvedimento impugnato deve ritenersi nullo per carenzaassoluta di motivazione poiché il Tribunale del riesame ha riprodotto la motivazione delladecisione impugnata omettendo di rispondere alle doglianze formulate dalla difesa erigettando l istanza di riesame sulla base di congetture prive di riscontri probatori nonchédisattendendo le discrasie emerse in sede di indagini preliminari che avrebbero richiestoadeguati approfondimenti.Si conclude che il Giudice è incorso in errore quando ha ritenuto attendibili ledichiarazioni della minore posto che queste risultano incongruenti contraddittorie prive diprecisione e specificità e che sono state trascurate le risultanze degli atti contenuti nelfascicolo della difesa del ricorrente tra le quali quelle desumibili dalla relazione dellaconsulente tecnica della difesa che avrebbero consentito una conoscenza più approfonditadei fatti.3.

Ha presentato memoria l attuale ricorrente.* memoria si ripropongono e sviluppano le censure formulate nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.2. * da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure formulate conriguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed esposte diffusamente nei duemotivi di ricorso le quali deducono in sintesi per un verso l inattendibilità delle dichiarazionidella persona offesa in particolare perché questa era suggestionata dal risentimento delpadre nei confronti dell imputato è stata esaminata in violazione dei criteri evincibili daiprotocolli metodologici condivisi ed è stata smentita dai referti medici nonché sotto altroprofilo le lacune investigative derivanti dall omesso svolgimento di accertamenti psicologicisulla vittima e sull attuale ricorrente.2.1.

L ordinanza impugnata fornisce analitica indicazione dello svolgimento delleindagini e del contenuto degli elementi acquisiti e poi procede ad ampia valutazione dellerisultanze a disposizione.2.1.1.

Il Tribunale premette che le indagini sono state promosse dalla denuncia delpadre della persona offesa il quale ha detto di avere appreso delle violenze subite dallafiglia perché informato dalle sorelle le quali avevano ricevuto le confidenze dalla bambinaed ha prodotto le registrazioni dei dialoghi in cui la minore ha parlato della vicenda oggetto diindagine.In particolare il Giudice del riesame dà conto di tre conversazioni registrate e dellequali riporta in modo puntuale in contenuto. * nella prima conversazione laminore avente l età di sette anni parla con le zie paterne e racconta di essere stata indottadall imputato convivente della madre a «baciare il suo pisellino» di aver subito pressionicon le dita sulla vagina «mette le dita dentro la mia patatina … tipo muove la mia patatinatipo le … due cose che unite … che chiudono la mia patatina» e in un occasione di aversubito una penetrazione «mi mette… il pisellino dentro la mia patatina questo lo ha fattosolo una volta questo … non sono bugie» nonché di essere stata invitata a parlare di ciòcon nessuno. * seconda conversazione la bambina ribadisce succintamente il raccontoal padre e alla nonna paterna. * terza conversazione la minore conferma ripetutamentela sua narrazione alla madre in presenza del padre anche scoppiando a piangere.Il Tribunale poi riporta il contenuto delle dichiarazioni della madre della persona offesae dell imputato.

La madre della persona offesa in particolare ha detto di non aver avutosentore di alcunché di aver cessato la convivenza con l imputato ma non il suo legamesentimentale con lo stesso ed ha ammesso di aver lasciato più volte tra il giugno ed il 27agosto 2025 la bambina in custodia del convivente allorché ella aveva dovuto assentarsi dacasa per impegni lavorativi.

L imputato invece ha negato i fatti e ha spiegato le dichiarazionidella minore come indotte dal padre della stessa per ragioni di astio e sollecitate dall averassistito ad un rapporto sessuale tra lui e la madre.Il Tribunale quindi rappresenta che la persona offesa è stata esaminata in sede diincidente probatorio ed ha puntualmente ribadito le accuse emblematica tra le altre lafrase «Volevo dire queste quattro sì sono quattro il bacino messo in bocca poi ci sta ilcoso che mi ha toccato la patatina e poi quando mi ha … come si chiama quando mi hamesso il coso vicino … appoggiato alla patatina» .2.1.2.

L ordinanza impugnata a questo punto dopo aver dato atto di aver acquisito laconsulenza tecnica della difesa redatta da una psicologa e dichiarazioni spontaneedell indagato illustra analiticamente perché ritiene attendibili le dichiarazioni della minore.* anzitutto che non sono emersi elementi per dubitare dell equilibrio psichicodella minore anche tenendo conto delle produzioni della difesa e che il racconto dellapersona offesa è lineare e trasparente privo di contraddizioni o incertezze nonchéaccompagnato dalla consapevolezza del disagio apportato alla madre. * poi che laminore come emerge da tutte le conversazioni registrate e dalla deposizione resa in sede diincidente probatorio risulta non condizionata da niente e da nessuno come si evince sia daitoni delle sue risposte sia dalle domande rivoltegli dalle zie dal padre e dalla madre nelleconversazioni registrate. * ancora che il racconto della vittima è rimasto costantenel tempo senza subire modifiche nonostante i giorni trascorsi tra le confidenze ai familiari el incidente probatorio.* quindi che la credibilità delle dichiarazioni non trova smentita dai risultatidegli accertamenti medici i quali hanno escluso ipotesi di evidente violenza sia perché laminore ha riferito di episodi non connotati dall impiego di forza e pressione fisica e perciòdi contatti per “sfioramento”.

Aggiunge ancora che il comportamento del padre dellabambina non è risultato tendenzioso perché anzi il medesimo si è immediatamente messoin contatto con i servizi sociali al fine di garantire l intervento delle strutture pubblichecompetenti per controllare la gestione della figlia e che invece la madre della minore èrisultata succuba dell indagato come ha dimostrato anche accompagnando l uomo adenunciare per calunnia l ex marito dopo l emersione dei fatti in danno della piccola eproseguendo la relazione sentimentale con lo stesso.2.2.

L ordinanza impugnata nella parte in cui afferma la sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza a carico dell attuale ricorrente per il reato di violenza sessuale è correttamentemotivata.Il Tribunale infatti come sintetizzato in precedenza ha fornito analitica e congruamotivazione in ordine all attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa sulla base diprecise risultanze investigative ed istruttorie.

In particolare ha spiegato in modo immune davizi perché le dichiarazioni della persona offesa non sono smentite dagli esiti degliaccertamenti medici.

Né a fronte del materiale acquisito sono ravvisabili lacuneinvestigative ad esempio l omesso svolgimento di consulenza psicologica sulla minore talida infirmare le conclusioni raggiunte dal *Le deduzioni della difesa pertanto non riescono ad evidenziare vizi logici nellamotivazione dell ordinanza impugnata ma piuttosto propongono una diversa lettura dellerisultanze istruttorie operazione non consentita in sede di legittimità.3. * infondate sono anche le censure formulate in ordine allasussistenza delle esigenze cautelari ed esposte diffusamente nei due motivi di ricorso lequali deducono in sintesi che la valutazione della pericolosità dell indagato non è stataeffettuata nella prospettiva della sua concretezza ed attualità anche in considerazione dellamodesta entità del fatto.L ordinanza impugnata oltre a richiamare la presunzione di pericolosità fissata dall art.275 comma 3 cod. proc. pen. ritiene ravvisabile il pericolo di recidiva in termini diconcretezza ed attualità sia per la gravità delle condotte commesse in danno di unabambina dell età di soli sette anni sia per i tre precedenti penali dell indagato per reati controla persona e contro la famiglia l attuale ricorrente è stato condannato alla pena di sei mesi direclusione per fatti di tentata violenza privata commessi nel 2001 alla pena di venti giorni direclusione per la violazione di disposizioni in materia di separazione dei genitori eaffidamento condiviso dei figli commesso nel 2011 e alla pena di un anno di reclusione per ilreato di lesione commesso nel 2012 sia per la persistenza della sua relazione sentimentalecon la madre della vittima.Le argomentazioni svolte sono immuni da vizi le stesse descrivono una pericolositàcostante nel tempo e che è culminata in comportamenti estremamente gravi anche inconcreto perché compiuti in danno di una bimba affidata alle sue cure ed approfittando ditale circostanza e per i quali in linea generale la legge pone una presunzione dipericolosità che può essere neutralizzata solo in presenza di elementi concreti di segnoopposto nella specie nemmeno prospettati.4.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delleammende della somma di euro tremila così equitativamente fissata in ragione dei motividedotti. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 16/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 16/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6123/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 85/2026* * CC 16/01/2026* * Relatore * 35525/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * * nato in * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 13/10/2025 del Tribunale di Salernovisti gli atti il provvedimento impugnato il ricorso e la memoriaudita la relazione svolta dal consigliere * *letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalelette le conclusioni per il ricorrente dell * * * che ha chiesto l accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 13 ottobre 2025 e depositata il 14 ottobre 2025 ilTribunale di Salerno ha rigettato l istanza di riesame proposta nell interesse di ** * avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Salerno in data 24 settembre 2025 ha applicato al medesimo lamisura cautelare degli arresti domiciliari con il presidio del c.d. “braccialetto elettronico”.La misura cautelare è stata disposta nei confronti di * * * inordine al reato di cui agli artt. 81 609 bis secondo comma n. 1 e 609 ter secondo commacod. pen. perché avrebbe con più azioni esecutive del medesimo disegno criminosoindotto * * di età inferiore ai dieci anni a subire atti sessuali consistiti inpalpeggiamenti penetrazioni e rapporti orali approfittando delle condizioni di inferiorità fisicae psichica della vittima determinate dalla tenera età della stessa nonché dal di lui rapportodi convivenza con la madre della bambina in virtù del quale la minore era lasciata alla suacustodia in assenza della donna.2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l ordinanza indicata in epigrafe ** * con atto sottoscritto dall * * * articolando duemotivi.2.1 Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all art. 309 cod.proc. pen. e vizio di motivazione avuto riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenzecautelari e dei gravi indizi di colpevolezza.Si deduce innanzitutto l illegittimità dell ordinanza impugnata per insussistenza deigravi indizi di colpevolezza e violazione degli artt. 272 273 274 cod. proc. pen. avendoomesso di considerare i motivi evidenziati nella memoria depositata ai sensi dell art. 121cod. proc. pen. e specificatamente la consulenza tecnica redatta su incarico dell odiernoricorrente.Si deduce poi l erroneità del provvedimento nella parte in cui ritiene sussistente ilpericolo di recidiva in termini di concretezza e attualità poiché come affermato dallagiurisprudenza di legittimità tale valutazione non deve limitarsi all astratta gravità del titolo direato ma deve fondarsi sull esame della personalità dell indagato desumibile dalle modalitàdel fatto e dalle sue condizioni di vita.Si evidenzia quindi che l ordinanza impugnata fondata sulla richiesta del PubblicoMinistero si basa su indagini lacunose. Si osserva innanzitutto che la persona offesa nonpuò ritenersi attendibile poiché il narrato risulta privo di coerenza e linearità nonchécontraddittorio rispetto alla documentazione ospedaliera dalla quale non emerge alcundisturbo post traumatico di natura psichiatrica e psicosomatica comportando l impossibilitàdi formulare una prognosi di colpevolezza. Si rimarca altresì che la valutazione delledichiarazioni della minore e del padre della stessa il quale nutriva risentimento nei confrontidell attuale ricorrente avrebbe richiesto un indagine positiva sulla loro credibilità el attendibilità da condurre con maggior rigore qualora non confortata da riscontri oggettivi. Siaggiunge che il Tribunale del riesame non ha correttamente valutato le dichiarazioni resedalla madre della minore e compagna dell odierno ricorrente la quale ha escluso di aversubito o notato atteggiamenti violenti o comunque scorretti da parte di quest ultimo neiconfronti della figlia e che in sede di perquisizione non è stato rinvenuto materialepedopornografico o in altro modo rilevante. Si rileva da ultimo che le indagini presentanodiscrasie e lacune in particolare con riferimento a all omesso approfondimentoinvestigativo sulla denuncia per calunnia presentata dall attuale ricorrente nei confronti delpadre della minore sui conflitti intercorsi tra quest ultimo e la ex moglie nonché attualecompagna del primo per motivi di gelosia e sulle dichiarazioni da questa rese in ordine airischi di influenze scorrette esercitate dal padre della minore b al mancato espletamentoimmediato di cure psicoterapeutiche a favore della bambina c alla mancata sottoposizionedella vittima a esame psicologico da parte dei [OSCURATO:PERSONA] * e all omessaaudizione della madre d all omesso accertamento sulle condizioni psicologiche siadell attuale ricorrente sia del padre e della madre della minore.2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all art. 309 cod.proc. pen. per insussistenza e inesistenza delle esigenze di cui all art. 274 cod. proc. pen.nonché vizio di motivazione avuto riguardo all omessa valutazione della memoria di cuiall art. 121 cod. proc. pen. e della consulenza tecnica di parte della psicologapsicoterapeuta.Si deduce preliminarmente l illegittimità dell ordinanza impugnata per aver omesso lavalutazione dei rilievi contenuti nella memoria depositata ai sensi dell art. 121 cod. proc. pen.unitamente all allegata consulenza tecnica della difesa redatta da una psicologapsicoterapeuta. Si osserva in primo luogo che dagli indicati rilievi emergeva la lieve entitàdel fatto per i mezzi le modalità e le circostanze dell azione con conseguente esclusione diun concreto e attuale pericolo di reiterazione dei reati. Si rappresenta in secondo luogo cheil provvedimento impugnato trascura gli elementi offerti dalla difesa e in particolare sia ilcontenuto della consulenza tecnica di parte nella quale sono stati evidenziati vizimetodologici nelle indagini tali da minare l attendibilità delle dichiarazioni della minore sia ireferti ospedalieri che hanno escluso qualsiasi forma di violenza nei confronti della bambina.Si sottolinea poi che l insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenzecautelari di cui agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. è ricavabile da numerosi elementi nondebitamente valutati quali a la denuncia presentata dall attuale ricorrente nei confronti delpadre della minore b la disponibilità dell attuale ricorrente a sottoporsi a perizia psicologicac la presenza di referti medici che escludono atti di violenza sulla minore d l erroneavalutazione delle dichiarazioni della madre della minore dalle quali emerge la suaconvinzione che la figlia abbia subito condizionamenti dal padre e l atteggiamentomanifestato dall attuale ricorrente durante l interrogatorio innanzi al * f le incongruenzee le inesattezze tra le dichiarazioni rese dalla minore nel corso delle tre conversazioniregistrate e quelle rese nel corso dell incidente probatorio g i contrasti intercorrenti tra ilpadre e la madre della minore h il sentimento di gelosia del padre della minore nei confrontidella figlia e dell ex moglie quando quest ultima ha avviato una relazione con l odiernoricorrente che potrebbe averlo indotto a istigare la figlia contro quest ultimo.Si segnala ancora che il provvedimento impugnato deve ritenersi nullo per carenzaassoluta di motivazione poiché il Tribunale del riesame ha riprodotto la motivazione delladecisione impugnata omettendo di rispondere alle doglianze formulate dalla difesa erigettando l istanza di riesame sulla base di congetture prive di riscontri probatori nonchédisattendendo le discrasie emerse in sede di indagini preliminari che avrebbero richiestoadeguati approfondimenti.Si conclude che il Giudice è incorso in errore quando ha ritenuto attendibili ledichiarazioni della minore posto che queste risultano incongruenti contraddittorie prive diprecisione e specificità e che sono state trascurate le risultanze degli atti contenuti nelfascicolo della difesa del ricorrente tra le quali quelle desumibili dalla relazione dellaconsulente tecnica della difesa che avrebbero consentito una conoscenza più approfonditadei fatti.3. Ha presentato memoria l attuale ricorrente.* memoria si ripropongono e sviluppano le censure formulate nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.2. * da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure formulate conriguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed esposte diffusamente nei duemotivi di ricorso le quali deducono in sintesi per un verso l inattendibilità delle dichiarazionidella persona offesa in particolare perché questa era suggestionata dal risentimento delpadre nei confronti dell imputato è stata esaminata in violazione dei criteri evincibili daiprotocolli metodologici condivisi ed è stata smentita dai referti medici nonché sotto altroprofilo le lacune investigative derivanti dall omesso svolgimento di accertamenti psicologicisulla vittima e sull attuale ricorrente.2.1. L ordinanza impugnata fornisce analitica indicazione dello svolgimento delleindagini e del contenuto degli elementi acquisiti e poi procede ad ampia valutazione dellerisultanze a disposizione.2.1.1. Il Tribunale premette che le indagini sono state promosse dalla denuncia delpadre della persona offesa il quale ha detto di avere appreso delle violenze subite dallafiglia perché informato dalle sorelle le quali avevano ricevuto le confidenze dalla bambinaed ha prodotto le registrazioni dei dialoghi in cui la minore ha parlato della vicenda oggetto diindagine.In particolare il Giudice del riesame dà conto di tre conversazioni registrate e dellequali riporta in modo puntuale in contenuto. * nella prima conversazione laminore avente l età di sette anni parla con le zie paterne e racconta di essere stata indottadall imputato convivente della madre a «baciare il suo pisellino» di aver subito pressionicon le dita sulla vagina «mette le dita dentro la mia patatina … tipo muove la mia patatinatipo le … due cose che unite … che chiudono la mia patatina» e in un occasione di aversubito una penetrazione «mi mette… il pisellino dentro la mia patatina questo lo ha fattosolo una volta questo … non sono bugie» nonché di essere stata invitata a parlare di ciòcon nessuno. * seconda conversazione la bambina ribadisce succintamente il raccontoal padre e alla nonna paterna. * terza conversazione la minore conferma ripetutamentela sua narrazione alla madre in presenza del padre anche scoppiando a piangere.Il Tribunale poi riporta il contenuto delle dichiarazioni della madre della persona offesae dell imputato. La madre della persona offesa in particolare ha detto di non aver avutosentore di alcunché di aver cessato la convivenza con l imputato ma non il suo legamesentimentale con lo stesso ed ha ammesso di aver lasciato più volte tra il giugno ed il 27agosto 2025 la bambina in custodia del convivente allorché ella aveva dovuto assentarsi dacasa per impegni lavorativi. L imputato invece ha negato i fatti e ha spiegato le dichiarazionidella minore come indotte dal padre della stessa per ragioni di astio e sollecitate dall averassistito ad un rapporto sessuale tra lui e la madre.Il Tribunale quindi rappresenta che la persona offesa è stata esaminata in sede diincidente probatorio ed ha puntualmente ribadito le accuse emblematica tra le altre lafrase «Volevo dire queste quattro sì sono quattro il bacino messo in bocca poi ci sta ilcoso che mi ha toccato la patatina e poi quando mi ha … come si chiama quando mi hamesso il coso vicino … appoggiato alla patatina» .2.1.2. L ordinanza impugnata a questo punto dopo aver dato atto di aver acquisito laconsulenza tecnica della difesa redatta da una psicologa e dichiarazioni spontaneedell indagato illustra analiticamente perché ritiene attendibili le dichiarazioni della minore.* anzitutto che non sono emersi elementi per dubitare dell equilibrio psichicodella minore anche tenendo conto delle produzioni della difesa e che il racconto dellapersona offesa è lineare e trasparente privo di contraddizioni o incertezze nonchéaccompagnato dalla consapevolezza del disagio apportato alla madre. * poi che laminore come emerge da tutte le conversazioni registrate e dalla deposizione resa in sede diincidente probatorio risulta non condizionata da niente e da nessuno come si evince sia daitoni delle sue risposte sia dalle domande rivoltegli dalle zie dal padre e dalla madre nelleconversazioni registrate. * ancora che il racconto della vittima è rimasto costantenel tempo senza subire modifiche nonostante i giorni trascorsi tra le confidenze ai familiari el incidente probatorio.* quindi che la credibilità delle dichiarazioni non trova smentita dai risultatidegli accertamenti medici i quali hanno escluso ipotesi di evidente violenza sia perché laminore ha riferito di episodi non connotati dall impiego di forza e pressione fisica e perciòdi contatti per “sfioramento”. Aggiunge ancora che il comportamento del padre dellabambina non è risultato tendenzioso perché anzi il medesimo si è immediatamente messoin contatto con i servizi sociali al fine di garantire l intervento delle strutture pubblichecompetenti per controllare la gestione della figlia e che invece la madre della minore èrisultata succuba dell indagato come ha dimostrato anche accompagnando l uomo adenunciare per calunnia l ex marito dopo l emersione dei fatti in danno della piccola eproseguendo la relazione sentimentale con lo stesso.2.2. L ordinanza impugnata nella parte in cui afferma la sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza a carico dell attuale ricorrente per il reato di violenza sessuale è correttamentemotivata.Il Tribunale infatti come sintetizzato in precedenza ha fornito analitica e congruamotivazione in ordine all attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa sulla base diprecise risultanze investigative ed istruttorie. In particolare ha spiegato in modo immune davizi perché le dichiarazioni della persona offesa non sono smentite dagli esiti degliaccertamenti medici. Né a fronte del materiale acquisito sono ravvisabili lacuneinvestigative ad esempio l omesso svolgimento di consulenza psicologica sulla minore talida infirmare le conclusioni raggiunte dal *Le deduzioni della difesa pertanto non riescono ad evidenziare vizi logici nellamotivazione dell ordinanza impugnata ma piuttosto propongono una diversa lettura dellerisultanze istruttorie operazione non consentita in sede di legittimità.3. * infondate sono anche le censure formulate in ordine allasussistenza delle esigenze cautelari ed esposte diffusamente nei due motivi di ricorso lequali deducono in sintesi che la valutazione della pericolosità dell indagato non è stataeffettuata nella prospettiva della sua concretezza ed attualità anche in considerazione dellamodesta entità del fatto.L ordinanza impugnata oltre a richiamare la presunzione di pericolosità fissata dall art.275 comma 3 cod. proc. pen. ritiene ravvisabile il pericolo di recidiva in termini diconcretezza ed attualità sia per la gravità delle condotte commesse in danno di unabambina dell età di soli sette anni sia per i tre precedenti penali dell indagato per reati controla persona e contro la famiglia l attuale ricorrente è stato condannato alla pena di sei mesi direclusione per fatti di tentata violenza privata commessi nel 2001 alla pena di venti giorni direclusione per la violazione di disposizioni in materia di separazione dei genitori eaffidamento condiviso dei figli commesso nel 2011 e alla pena di un anno di reclusione per ilreato di lesione commesso nel 2012 sia per la persistenza della sua relazione sentimentalecon la madre della vittima.Le argomentazioni svolte sono immuni da vizi le stesse descrivono una pericolositàcostante nel tempo e che è culminata in comportamenti estremamente gravi anche inconcreto perché compiuti in danno di una bimba affidata alle sue cure ed approfittando ditale circostanza e per i quali in linea generale la legge pone una presunzione dipericolosità che può essere neutralizzata solo in presenza di elementi concreti di segnoopposto nella specie nemmeno prospettati.4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delleammende della somma di euro tremila così equitativamente fissata in ragione dei motividedotti.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6123/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 85/2026* * CC 16/01/2026* * Relatore * 35525/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * * nato in * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 13/10/2025 del Tribunale di Salernovisti gli atti il provvedimento impugnato il ricorso e la memoriaudita la relazione svolta dal consigliere * *letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalelette le conclusioni per il ricorrente dell * * * che ha chiesto l accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 13 ottobre 2025 e depositata il 14 ottobre 2025 ilTribunale di Salerno ha rigettato l istanza di riesame proposta nell interesse di ** * avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Salerno in data 24 settembre 2025 ha applicato al medesimo lamisura cautelare degli arresti domiciliari con il presidio del c.d. “braccialetto elettronico”.La misura cautelare è stata disposta nei confronti di * * * inordine al reato di cui agli artt. 81 609 bis secondo comma n. 1 e 609 ter secondo commacod. pen. perché avrebbe con più azioni esecutive del medesimo disegno criminosoindotto * * di età inferiore ai dieci anni a subire atti sessuali consistiti inpalpeggiamenti penetrazioni e rapporti orali approfittando delle condizioni di inferiorità fisicae psichica della vittima determinate dalla tenera età della stessa nonché dal di lui rapportodi convivenza con la madre della bambina in virtù del quale la minore era lasciata alla suacustodia in assenza della donna.2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l ordinanza indicata in epigrafe ** * con atto sottoscritto dall * * * articolando duemotivi.2.1 Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all art. 309 cod.proc. pen. e vizio di motivazione avuto riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenzecautelari e dei gravi indizi di colpevolezza.Si deduce innanzitutto l illegittimità dell ordinanza impugnata per insussistenza deigravi indizi di colpevolezza e violazione degli artt. 272 273 274 cod. proc. pen. avendoomesso di considerare i motivi evidenziati nella memoria depositata ai sensi dell art. 121cod. proc. pen. e specificatamente la consulenza tecnica redatta su incarico dell odiernoricorrente.Si deduce poi l erroneità del provvedimento nella parte in cui ritiene sussistente ilpericolo di recidiva in termini di concretezza e attualità poiché come affermato dallagiurisprudenza di legittimità tale valutazione non deve limitarsi all astratta gravità del titolo direato ma deve fondarsi sull esame della personalità dell indagato desumibile dalle modalitàdel fatto e dalle sue condizioni di vita.Si evidenzia quindi che l ordinanza impugnata fondata sulla richiesta del PubblicoMinistero si basa su indagini lacunose. Si osserva innanzitutto che la persona offesa nonpuò ritenersi attendibile poiché il narrato risulta privo di coerenza e linearità nonchécontraddittorio rispetto alla documentazione ospedaliera dalla quale non emerge alcundisturbo post traumatico di natura psichiatrica e psicosomatica comportando l impossibilitàdi formulare una prognosi di colpevolezza. Si rimarca altresì che la valutazione delledichiarazioni della minore e del padre della stessa il quale nutriva risentimento nei confrontidell attuale ricorrente avrebbe richiesto un indagine positiva sulla loro credibilità el attendibilità da condurre con maggior rigore qualora non confortata da riscontri oggettivi. Siaggiunge che il Tribunale del riesame non ha correttamente valutato le dichiarazioni resedalla madre della minore e compagna dell odierno ricorrente la quale ha escluso di aversubito o notato atteggiamenti violenti o comunque scorretti da parte di quest ultimo neiconfronti della figlia e che in sede di perquisizione non è stato rinvenuto materialepedopornografico o in altro modo rilevante. Si rileva da ultimo che le indagini presentanodiscrasie e lacune in particolare con riferimento a all omesso approfondimentoinvestigativo sulla denuncia per calunnia presentata dall attuale ricorrente nei confronti delpadre della minore sui conflitti intercorsi tra quest ultimo e la ex moglie nonché attualecompagna del primo per motivi di gelosia e sulle dichiarazioni da questa rese in ordine airischi di influenze scorrette esercitate dal padre della minore b al mancato espletamentoimmediato di cure psicoterapeutiche a favore della bambina c alla mancata sottoposizionedella vittima a esame psicologico da parte dei [OSCURATO:PERSONA] * e all omessaaudizione della madre d all omesso accertamento sulle condizioni psicologiche siadell attuale ricorrente sia del padre e della madre della minore.2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all art. 309 cod.proc. pen. per insussistenza e inesistenza delle esigenze di cui all art. 274 cod. proc. pen.nonché vizio di motivazione avuto riguardo all omessa valutazione della memoria di cuiall art. 121 cod. proc. pen. e della consulenza tecnica di parte della psicologapsicoterapeuta.Si deduce preliminarmente l illegittimità dell ordinanza impugnata per aver omesso lavalutazione dei rilievi contenuti nella memoria depositata ai sensi dell art. 121 cod. proc. pen.unitamente all allegata consulenza tecnica della difesa redatta da una psicologapsicoterapeuta. Si osserva in primo luogo che dagli indicati rilievi emergeva la lieve entitàdel fatto per i mezzi le modalità e le circostanze dell azione con conseguente esclusione diun concreto e attuale pericolo di reiterazione dei reati. Si rappresenta in secondo luogo cheil provvedimento impugnato trascura gli elementi offerti dalla difesa e in particolare sia ilcontenuto della consulenza tecnica di parte nella quale sono stati evidenziati vizimetodologici nelle indagini tali da minare l attendibilità delle dichiarazioni della minore sia ireferti ospedalieri che hanno escluso qualsiasi forma di violenza nei confronti della bambina.Si sottolinea poi che l insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenzecautelari di cui agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. è ricavabile da numerosi elementi nondebitamente valutati quali a la denuncia presentata dall attuale ricorrente nei confronti delpadre della minore b la disponibilità dell attuale ricorrente a sottoporsi a perizia psicologicac la presenza di referti medici che escludono atti di violenza sulla minore d l erroneavalutazione delle dichiarazioni della madre della minore dalle quali emerge la suaconvinzione che la figlia abbia subito condizionamenti dal padre e l atteggiamentomanifestato dall attuale ricorrente durante l interrogatorio innanzi al * f le incongruenzee le inesattezze tra le dichiarazioni rese dalla minore nel corso delle tre conversazioniregistrate e quelle rese nel corso dell incidente probatorio g i contrasti intercorrenti tra ilpadre e la madre della minore h il sentimento di gelosia del padre della minore nei confrontidella figlia e dell ex moglie quando quest ultima ha avviato una relazione con l odiernoricorrente che potrebbe averlo indotto a istigare la figlia contro quest ultimo.Si segnala ancora che il provvedimento impugnato deve ritenersi nullo per carenzaassoluta di motivazione poiché il Tribunale del riesame ha riprodotto la motivazione delladecisione impugnata omettendo di rispondere alle doglianze formulate dalla difesa erigettando l istanza di riesame sulla base di congetture prive di riscontri probatori nonchédisattendendo le discrasie emerse in sede di indagini preliminari che avrebbero richiestoadeguati approfondimenti.Si conclude che il Giudice è incorso in errore quando ha ritenuto attendibili ledichiarazioni della minore posto che queste risultano incongruenti contraddittorie prive diprecisione e specificità e che sono state trascurate le risultanze degli atti contenuti nelfascicolo della difesa del ricorrente tra le quali quelle desumibili dalla relazione dellaconsulente tecnica della difesa che avrebbero consentito una conoscenza più approfonditadei fatti.3. Ha presentato memoria l attuale ricorrente.* memoria si ripropongono e sviluppano le censure formulate nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.2. * da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure formulate conriguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed esposte diffusamente nei duemotivi di ricorso le quali deducono in sintesi per un verso l inattendibilità delle dichiarazionidella persona offesa in particolare perché questa era suggestionata dal risentimento delpadre nei confronti dell imputato è stata esaminata in violazione dei criteri evincibili daiprotocolli metodologici condivisi ed è stata smentita dai referti medici nonché sotto altroprofilo le lacune investigative derivanti dall omesso svolgimento di accertamenti psicologicisulla vittima e sull attuale ricorrente.2.1. L ordinanza impugnata fornisce analitica indicazione dello svolgimento delleindagini e del contenuto degli elementi acquisiti e poi procede ad ampia valutazione dellerisultanze a disposizione.2.1.1. Il Tribunale premette che le indagini sono state promosse dalla denuncia delpadre della persona offesa il quale ha detto di avere appreso delle violenze subite dallafiglia perché informato dalle sorelle le quali avevano ricevuto le confidenze dalla bambinaed ha prodotto le registrazioni dei dialoghi in cui la minore ha parlato della vicenda oggetto diindagine.In particolare il Giudice del riesame dà conto di tre conversazioni registrate e dellequali riporta in modo puntuale in contenuto. * nella prima conversazione laminore avente l età di sette anni parla con le zie paterne e racconta di essere stata indottadall imputato convivente della madre a «baciare il suo pisellino» di aver subito pressionicon le dita sulla vagina «mette le dita dentro la mia patatina … tipo muove la mia patatinatipo le … due cose che unite … che chiudono la mia patatina» e in un occasione di aversubito una penetrazione «mi mette… il pisellino dentro la mia patatina questo lo ha fattosolo una volta questo … non sono bugie» nonché di essere stata invitata a parlare di ciòcon nessuno. * seconda conversazione la bambina ribadisce succintamente il raccontoal padre e alla nonna paterna. * terza conversazione la minore conferma ripetutamentela sua narrazione alla madre in presenza del padre anche scoppiando a piangere.Il Tribunale poi riporta il contenuto delle dichiarazioni della madre della persona offesae dell imputato. La madre della persona offesa in particolare ha detto di non aver avutosentore di alcunché di aver cessato la convivenza con l imputato ma non il suo legamesentimentale con lo stesso ed ha ammesso di aver lasciato più volte tra il giugno ed il 27agosto 2025 la bambina in custodia del convivente allorché ella aveva dovuto assentarsi dacasa per impegni lavorativi. L imputato invece ha negato i fatti e ha spiegato le dichiarazionidella minore come indotte dal padre della stessa per ragioni di astio e sollecitate dall averassistito ad un rapporto sessuale tra lui e la madre.Il Tribunale quindi rappresenta che la persona offesa è stata esaminata in sede diincidente probatorio ed ha puntualmente ribadito le accuse emblematica tra le altre lafrase «Volevo dire queste quattro sì sono quattro il bacino messo in bocca poi ci sta ilcoso che mi ha toccato la patatina e poi quando mi ha … come si chiama quando mi hamesso il coso vicino … appoggiato alla patatina» .2.1.2. L ordinanza impugnata a questo punto dopo aver dato atto di aver acquisito laconsulenza tecnica della difesa redatta da una psicologa e dichiarazioni spontaneedell indagato illustra analiticamente perché ritiene attendibili le dichiarazioni della minore.* anzitutto che non sono emersi elementi per dubitare dell equilibrio psichicodella minore anche tenendo conto delle produzioni della difesa e che il racconto dellapersona offesa è lineare e trasparente privo di contraddizioni o incertezze nonchéaccompagnato dalla consapevolezza del disagio apportato alla madre. * poi che laminore come emerge da tutte le conversazioni registrate e dalla deposizione resa in sede diincidente probatorio risulta non condizionata da niente e da nessuno come si evince sia daitoni delle sue risposte sia dalle domande rivoltegli dalle zie dal padre e dalla madre nelleconversazioni registrate. * ancora che il racconto della vittima è rimasto costantenel tempo senza subire modifiche nonostante i giorni trascorsi tra le confidenze ai familiari el incidente probatorio.* quindi che la credibilità delle dichiarazioni non trova smentita dai risultatidegli accertamenti medici i quali hanno escluso ipotesi di evidente violenza sia perché laminore ha riferito di episodi non connotati dall impiego di forza e pressione fisica e perciòdi contatti per “sfioramento”. Aggiunge ancora che il comportamento del padre dellabambina non è risultato tendenzioso perché anzi il medesimo si è immediatamente messoin contatto con i servizi sociali al fine di garantire l intervento delle strutture pubblichecompetenti per controllare la gestione della figlia e che invece la madre della minore èrisultata succuba dell indagato come ha dimostrato anche accompagnando l uomo adenunciare per calunnia l ex marito dopo l emersione dei fatti in danno della piccola eproseguendo la relazione sentimentale con lo stesso.2.2. L ordinanza impugnata nella parte in cui afferma la sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza a carico dell attuale ricorrente per il reato di violenza sessuale è correttamentemotivata.Il Tribunale infatti come sintetizzato in precedenza ha fornito analitica e congruamotivazione in ordine all attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa sulla base diprecise risultanze investigative ed istruttorie. In particolare ha spiegato in modo immune davizi perché le dichiarazioni della persona offesa non sono smentite dagli esiti degliaccertamenti medici. Né a fronte del materiale acquisito sono ravvisabili lacuneinvestigative ad esempio l omesso svolgimento di consulenza psicologica sulla minore talida infirmare le conclusioni raggiunte dal *Le deduzioni della difesa pertanto non riescono ad evidenziare vizi logici nellamotivazione dell ordinanza impugnata ma piuttosto propongono una diversa lettura dellerisultanze istruttorie operazione non consentita in sede di legittimità.3. * infondate sono anche le censure formulate in ordine allasussistenza delle esigenze cautelari ed esposte diffusamente nei due motivi di ricorso lequali deducono in sintesi che la valutazione della pericolosità dell indagato non è stataeffettuata nella prospettiva della sua concretezza ed attualità anche in considerazione dellamodesta entità del fatto.L ordinanza impugnata oltre a richiamare la presunzione di pericolosità fissata dall art.275 comma 3 cod. proc. pen. ritiene ravvisabile il pericolo di recidiva in termini diconcretezza ed attualità sia per la gravità delle condotte commesse in danno di unabambina dell età di soli sette anni sia per i tre precedenti penali dell indagato per reati controla persona e contro la famiglia l attuale ricorrente è stato condannato alla pena di sei mesi direclusione per fatti di tentata violenza privata commessi nel 2001 alla pena di venti giorni direclusione per la violazione di disposizioni in materia di separazione dei genitori eaffidamento condiviso dei figli commesso nel 2011 e alla pena di un anno di reclusione per ilreato di lesione commesso nel 2012 sia per la persistenza della sua relazione sentimentalecon la madre della vittima.Le argomentazioni svolte sono immuni da vizi le stesse descrivono una pericolositàcostante nel tempo e che è culminata in comportamenti estremamente gravi anche inconcreto perché compiuti in danno di una bimba affidata alle sue cure ed approfittando ditale circostanza e per i quali in linea generale la legge pone una presunzione dipericolosità che può essere neutralizzata solo in presenza di elementi concreti di segnoopposto nella specie nemmeno prospettati.4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delleammende della somma di euro tremila così equitativamente fissata in ragione dei motividedotti. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 16/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 16/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Sentenza Cassazione n. 06123/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris