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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 17305/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1973avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Pescaradato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza concui in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell’esecuzione, harigettato un’istanza di applicazione della disciplina della continuazione ai reati oggetto di ottosentenze o decreti penali di condanna irrevocabili;Premesso che il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza essenzialmente inconsiderazione dell’ampio arco temporale (sia in generale, sia all’interno dei due gruppi presiin considerazione) di commissione dei reati, che rende recessivo il dato della parzialeomogeneità delle condotte, peraltro intervallate da periodi di detenzione;Rilevato che il ricorso è sostanzialmente rivalutativo, perché richiama gli elementiritenuti generalmente sintomatici della medesimezza del disegno criminoso e ne proponeuna lettura alternativa rispetto a quella già data dal giudice dell’esecuzione, il quale li hadisattesi adeguatamente, ritenendoli insuscettibili di dimostrare la riconducibilità di tutti imolteplici reati ad un’originaria programmazione unitaria;Considerato, in particolare, che è privo di fondamento e non si confronta con ilprovvedimento impugnato il rilievo secondo cui la valutazione della distanza cronologica tra ireati avrebbe carattere apodittico, perché non tiene conto che l’arco temporale dicommissione gli illeciti è invece esteso oltre i quindici anni;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che l’ordinanza abbia fatto corretta e motivata applicazione delprincipio secondo cui, in tema di reato continuato, l'unitarietà del disegno criminoso puòessere esclusa anche sulla base di un singolo elemento fattuale, a condizione che il giudicedia conto, in motivazione, di aver svolto un'adeguata e completa verifica della sussistenzadegli indicatori prospettati dalla difesa o, comunque, emersi nel giudizio (da ultimo, Sez. 4, n.39443 del 06/11/2025, Lupoli, Rv. 288810 - 01);[OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1973avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Pescaradato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza concui in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell’esecuzione, harigettato un’istanza di applicazione della disciplina della continuazione ai reati oggetto di ottosentenze o decreti penali di condanna irrevocabili;Premesso che il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza essenzialmente inconsiderazione dell’ampio arco temporale (sia in generale, sia all’interno dei due gruppi presiin considerazione) di commissione dei reati, che rende recessivo il dato della parzialeomogeneità delle condotte, peraltro intervallate da periodi di detenzione;Rilevato che il ricorso è sostanzialmente rivalutativo, perché richiama gli elementiritenuti generalmente sintomatici della medesimezza del disegno criminoso e ne proponeuna lettura alternativa rispetto a quella già data dal giudice dell’esecuzione, il quale li hadisattesi adeguatamente, ritenendoli insuscettibili di dimostrare la riconducibilità di tutti imolteplici reati ad un’originaria programmazione unitaria;Considerato, in particolare, che è privo di fondamento e non si confronta con ilprovvedimento impugnato il rilievo secondo cui la valutazione della distanza cronologica tra ireati avrebbe carattere apodittico, perché non tiene conto che l’arco temporale dicommissione gli illeciti è invece esteso oltre i quindici anni;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che l’ordinanza abbia fatto corretta e motivata applicazione delprincipio secondo cui, in tema di reato continuato, l'unitarietà del disegno criminoso puòessere esclusa anche sulla base di un singolo elemento fattuale, a condizione che il giudicedia conto, in motivazione, di aver svolto un'adeguata e completa verifica della sussistenzadegli indicatori prospettati dalla difesa o, comunque, emersi nel giudizio (da ultimo, Sez. 4, n.39443 del 06/11/2025, Lupoli, Rv. 288810 - 01);[OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17305/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris