CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 29374/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 10 novembre 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, pronunciata in data 11 gennaio 2022, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di truffa e condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 e mesi 1 di reclusione ed euro 600,00 in relazione al reato di ricettazione; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione ed inosservanza dell'art. 23 d.l. 149/2020 e degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. è manifestamente infondato e dedotto in carenza di interesse. La difesa lamenta la violazione del diritto di difesa conseguente al fatto che la Cancelleria della Corte di Appello ha notificato al difensore dell'imputato una copia della sentenza priva della pagina 3 della motivazione; rilevato, in primo luogo, che l'art. 23-bis, comma 3, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge, con modificazioni, 1, comma 1, legge 18 dicembre 2020, n. 176 e prorogato dall'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, prevede che venga notificato alle parti il solo dispositivo, essendo onere della parte interessata attivarsi tempestivamente per ottenere copia integrale della sentenza; osservato, inoltre, che il difensore ha ottenuto copia integrale della sentenza ed ha tempestivamente depositato ricorso per Cassazione con conseguente insussistenza della eccepita violazione del diritto di difesa. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.NI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2