CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 33323/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 del GIP TRIBUNALE di ANCONA(dato avvis-6—a1fe- paíti; udità-Ta relazi-one svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 45759/21 Rilevato che con sentenza in data 25 ottobre 2018 il Tribunale di Ancona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] su concorde richiesta delle parti le pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione in ordine all'insussistenza dei presupposti dell'art. 129 cod. proc. pen. e all'entità della pena. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma non per vizio della motivazione e che, peraltro, nel caso in esame il Giudice ha motivato l'omesso proscioglimento, mentre la pena concordata non è illegale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente