CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 21592/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RUOLO N. 107 OSSERVA Letta la memoria depositata dal difensore a sostegno dei motivi di ricorso in punto di ammissibilità; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti (il primo motivo) da mere doglianze in punto di fatto e generiche su profili di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito; Considerato che gli altri motivi (secondo motivo) sono manifestamente infondati (il ricorrente ha infatti ottenuto il bilanciamento tra circostanze a lui più favorevole, stante la presenza di recidiva qualificata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il P 'dente Ersil• nese [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 4,1 (7 O