CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 09345/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLOJSEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, del 13 gennaio 2021, che ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Taranto il 19 maggio 2019 all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto, in ordine al reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché non aveva ottemperato all'obbligo di deposito della cauzione di euro 650,00 entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni tre, emesso dal Tribunale di Taranto con provvedimento notificatogli il 4 maggio 2. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito, in violazione dell'arto. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non avrebbe offerto alcuna motivazione valida in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure.Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che il ricorso non possa essere accolto in sede di legittimità. Ci si limita a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente non si confronta. In particolare, nel ricorso non ci si confronta con la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha evidenziato che l'imputato non aveva allegato alcuna prova circa il suo stato di indigenza. A tal fine, giova evidenziare che non è configurabile l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 allorché l'omesso deposito della cauzione dipende da mancanza di disponibilità economica del sottoposto, trattandosi di condotta allo stesso non rimproverabile (Sez. 1, n. 51874 del 29/10/2019, Romeo, Rv. 277918). Deve trovare, infatti, applicazione il principio di diritto secondo cui la norma incriminatrice, che svolge una funzione rafforzativa degli obblighi imposti alla persona sottoposta a misura di prevenzione personale, è soggetta alle regole ordinarie in tema di colpevolezza in materia penale. Quest'ultima, in caso di reato omissivo, si declina anche in rapporto all'esigibilità della condotta che si sarebbe dovuta legalmente tenere. L'indisponibilità economica non preordinata né colposamente determinata, tuttavia, deve essere allegata dalla parte interessata, circostanza non avvenuta nel caso di specie. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Sandrini DEP0