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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10267/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Lecce rigettava l'istanza di liberazione anticipata relativa al periodo compreso tra il 6 novembre 2013 e il 6 maggio 2014 per ragioni legate al fatto che [OSCURATO:PERSONA] era stato colpito da Daspo per fatti commessi fino al 2010, mentre il Tribunale di sorveglianza accoglieva il reclamo e concedeva la liberazione anticipata nella misura di 45 giorni. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza dichiarava, altresì, inammissibile la richiesta di liberazione anticipata speciale relativamente al medesimo periodo e osservava che, da un lato, vi era stata una condanna per fatti inerenti la detenzione e cessione di stupefacenti e, dall'altro, una parte del regime detentivo era stata trascorsa in regime di arresti domiciliari.

Il Tribunale di sorveglianza condivideva il ragionamento e respingeva il reclamo, relativo all'omesso riconoscimento della liberazione anticipata speciale.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, e deduce quanto segue.

Lamenta la violazione di legge in ordine alla liberazione anticipata speciale e affermava di non condividere la motivazione della decisione della Suprema Corte che aveva affermato il principio secondo cui la liberazione ordinaria aveva caratteristiche diverse da quella speciale ed una finalità diversificata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere ritenuto inammissibile.

Esso si risolve in una mera critica della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, invocando l'applicazione dell'istituto anche al caso di specie.

3.1. Questa Corte ha, invero, già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 10, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede l'applicabilità del beneficio della liberazione anticipata cd. speciale ai condannati, collaboratori di giustizia, ammessi alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16 nonies, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito, con modificazioni, in L. 15 marzo 1991, n. 82), in quanto la condizione del detenuto in regime carcerario, per di più in situazione emergenziale di sovraffollamento, non è equiparabile a quella di chi sia stato ammesso ad espiare la pena in ambiente domestico a contatto quotidiano con congiunti o conviventi, fruendo liberamente degli spazi accessibili nel perimetro del domicilio. (Sez. 1, n. 987 del 22/10/2015 Cc. (dep. 2016), Chirico, Rv. 265718).

D'altro canto, si è ribadito che, in tema di liberazione anticipata, la speciale disciplina introdotta dall'art. 4 D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione (legge 21 febbraio 2014, n. 10), non si applica ai condannati ammessi alla detenzione domiciliare, anche nelle ipotesi in cui tale misura alternativa sia stata disposta, a sensi dell'art. 16 nonies D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito, con modificazioni, in L. 15 marzo 1991, n. 82), in favore di coloro che hanno collaborato con la giustizia. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato, tra l'altro, che le disposizioni in questione, che ampliano l'entità della detrazione di pena per semestre, costituiscono misure di carattere straordinario e temporaneo introdotte per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario, e quindi postulano in ogni caso l'effettiva permanenza del condannato, nei periodi di riferimento, presso gli istituti penitenziari) (Sez. 1, nr. 16656 del 16/01/2015 , Giuliano, Rv. 263249).

Ciò determina che la liberazione anticipata speciale non trova applicazione nei casi in cui l'espiazione avvenga in contesto domestico e fuori dalla struttura carceraria.

L'istituto ha, invero, la finalità di deflazionare le strutture penitenziarie e di permettere che i detenuti, nel concorso delle condizioni legittimanti, possano, appunto, fruirne, riducendo i periodi di restrizione.

Là dove al contrario il soggetto sia ab initio ammesso a forme alternative di esecuzione e ad una gestione della pena che avviene in contesto domestico o in libertà, con esecuzione e osservanza di determinate prescrizioni che accedono alla misura alternativa, viene meno la finalità di riconoscere il beneficio "aggiuntivo" che tende alla anticipata uscita del recluso dalla struttura penitenziaria.

Da ciò discende che la liberazione anticipata speciale postula l'effettiva permanenza del soggetto richiedente presso l'istituto penitenziario (Sez. 1, nr. 16656 del 16/01/2015 , Giuliano, Rv. 263249).

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo pacifico, come indicato nella stessa impugnazione, che l'esecuzione nei confronti dell'istante era avvenuta, per una fase rilevante, in regime di arresti domiciliari.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro nei confronti della Cassa per le ammende.

Così deciso in Roma il 13 ottobre 2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Lecce rigettava l'istanza di liberazione anticipata relativa al periodo compreso tra il 6 novembre 2013 e il 6 maggio 2014 per ragioni legate al fatto che [OSCURATO:PERSONA] era stato colpito da Daspo per fatti commessi fino al 2010, mentre il Tribunale di sorveglianza accoglieva il reclamo e concedeva la liberazione anticipata nella misura di 45 giorni. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza dichiarava, altresì, inammissibile la richiesta di liberazione anticipata speciale relativamente al medesimo periodo e osservava che, da un lato, vi era stata una condanna per fatti inerenti la detenzione e cessione di stupefacenti e, dall'altro, una parte del regime detentivo era stata trascorsa in regime di arresti domiciliari. Il Tribunale di sorveglianza condivideva il ragionamento e respingeva il reclamo, relativo all'omesso riconoscimento della liberazione anticipata speciale. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, e deduce quanto segue. Lamenta la violazione di legge in ordine alla liberazione anticipata speciale e affermava di non condividere la motivazione della decisione della Suprema Corte che aveva affermato il principio secondo cui la liberazione ordinaria aveva caratteristiche diverse da quella speciale ed una finalità diversificata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere ritenuto inammissibile. Esso si risolve in una mera critica della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, invocando l'applicazione dell'istituto anche al caso di specie. 3.1. Questa Corte ha, invero, già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 10, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede l'applicabilità del beneficio della liberazione anticipata cd. speciale ai condannati, collaboratori di giustizia, ammessi alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16 nonies, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito, con modificazioni, in L. 15 marzo 1991, n. 82), in quanto la condizione del detenuto in regime carcerario, per di più in situazione emergenziale di sovraffollamento, non è equiparabile a quella di chi sia stato ammesso ad espiare la pena in ambiente domestico a contatto quotidiano con congiunti o conviventi, fruendo liberamente degli spazi accessibili nel perimetro del domicilio. (Sez. 1, n. 987 del 22/10/2015 Cc. (dep. 2016), Chirico, Rv. 265718). D'altro canto, si è ribadito che, in tema di liberazione anticipata, la speciale disciplina introdotta dall'art. 4 D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione (legge 21 febbraio 2014, n. 10), non si applica ai condannati ammessi alla detenzione domiciliare, anche nelle ipotesi in cui tale misura alternativa sia stata disposta, a sensi dell'art. 16 nonies D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito, con modificazioni, in L. 15 marzo 1991, n. 82), in favore di coloro che hanno collaborato con la giustizia. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato, tra l'altro, che le disposizioni in questione, che ampliano l'entità della detrazione di pena per semestre, costituiscono misure di carattere straordinario e temporaneo introdotte per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario, e quindi postulano in ogni caso l'effettiva permanenza del condannato, nei periodi di riferimento, presso gli istituti penitenziari) (Sez. 1, nr. 16656 del 16/01/2015 , Giuliano, Rv. 263249). Ciò determina che la liberazione anticipata speciale non trova applicazione nei casi in cui l'espiazione avvenga in contesto domestico e fuori dalla struttura carceraria. L'istituto ha, invero, la finalità di deflazionare le strutture penitenziarie e di permettere che i detenuti, nel concorso delle condizioni legittimanti, possano, appunto, fruirne, riducendo i periodi di restrizione. Là dove al contrario il soggetto sia ab initio ammesso a forme alternative di esecuzione e ad una gestione della pena che avviene in contesto domestico o in libertà, con esecuzione e osservanza di determinate prescrizioni che accedono alla misura alternativa, viene meno la finalità di riconoscere il beneficio "aggiuntivo" che tende alla anticipata uscita del recluso dalla struttura penitenziaria. Da ciò discende che la liberazione anticipata speciale postula l'effettiva permanenza del soggetto richiedente presso l'istituto penitenziario (Sez. 1, nr. 16656 del 16/01/2015 , Giuliano, Rv. 263249). Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo pacifico, come indicato nella stessa impugnazione, che l'esecuzione nei confronti dell'istante era avvenuta, per una fase rilevante, in regime di arresti domiciliari. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro nei confronti della Cassa per le ammende. Così deciso in Roma il 13 ottobre 2021.
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