Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2023

Cassazione n. 38325/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Velletri, in data 25.3.201, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale per distrazione, in rubrica a lei ascritti, in qualità di amministratore della società "[OSCURATO:PERSONA] 200 soc. coop.", dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Velletri del 16.6.2015.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione la Bonomo, lamentando violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi, in senso soggettivo e oggettivo, dei reati in contestazione.

2.1. Con requisitoria scritta del 13.5.2023, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

4. Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dalla ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

La ricorrente, oltre che ribadire i precetti delle norme penali fallimentari di cui è stata accertata la violazione ovvero dedurre di non essere stata convocata dal curatore fallimentare, non formula alcun rilievo giuridicamente apprezzabile.

Anzi, nel contestare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, l'imputata incorre in due evidenti errori di diritto, affermando, da un lato, l'irrilevanza, ai fini della prova della distrazione, dell'assenza nel patrimonio della società fallita di alcuni beni; dall'altro, che, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato, è necessario il dolo specifico, rappresentato dal fine di recare danno agli interessi dei creditori.

Come è noto, infatti, da tempo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità è attestato sul duplice principio che il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione che sia accertata, come nel caso in esame in cui la corte territoriale ha evidenziato il mancato rinvenimento da parte degli organi fallimentari dei beni e delle somme di denaro risultanti dall'ultimo bilancio depositato il 31.12.2010 ovvero l'assenza del ricavato di un'eventuale vendita di detti beni, la previa disponibilità, da parte dell'imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Rv. 247251; Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, Rv. 248425; Sez. 5, n. 42382 del 24/09/2004, Rv. 231011; Sez. 5, n. 45044 del 24/10/2022, Rv. 283812) e che l'elemento soggettivo del reato è integrato dal dolo generico, per il quale è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere l'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo ovvero che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Rv. 260407, Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739).

Dolo che, nel caso in esame, correttamente la corte territoriale ha desunto dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa (cfr. Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Rv. 279908; Sez. 6, 6.4.2011, n. 16465, Rv. 250007), posto che, "proprio in un periodo immediatamente successivo alla redazione dell'ultimo bilancio era cessata l'attività sociale, visto che il passivo della società era determinato da debiti insorti tra il 2010 e il 2012".

La circostanza secondo cui l'imputata non venne sentita dagli organi del fallimento, peraltro addebitabile alla prevenuta che, come sottolineato dal giudice di appello, pur essendo stata regolarmente convocata dal curatore fallimentare, non si era mai presentata al suo cospetto, non scalfisce il dato oggettivo del mancato assolvimento da parte dell'amministratrice dell'onere di fornire indicazioni specifiche sulla effettiva destinazione delle risorse patrimoniali di cui si discute (cfr. le già citate Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014, Rv. 259848; Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204).

Identiche considerazioni valgono per il concorrente delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica, contestato alla prevenuta.

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (cfr. Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, Rv. 279179).

In una serie di recenti e condivisibili arresti si è, inoltre, precisato, che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b),

I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Cass., Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).

Per integrare tale forma di bancarotta (cd. bancarotta fraudolenta documentale specifica), non si richiede, dunque, un effettivo pregiudizio delle ragioni del ceto creditorio, ma solo che la condotta del soggetto attivo del reato sia sostenuta dalla finalità di arrecare pregiudizio ai creditori (ovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto).

Al riguardo deve osservarsi che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato.

Dovendo, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica; della consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica.

Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume un rilievo fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa.

Orbene la corte territoriale ha reso una puntuale motivazione sul punto, evidenziando, con logico argomentare, come la finalità di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio si deduca in tutta evidenza sulla base, da un lato, dell'accertata condotta distrattiva che era 4 U interesse dell'imputata non emergesse (cfr., in questo senso, Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Rv. 283659; Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, Rv. 283983); dall'altro, della complessiva condotta elusiva posta in essere dalla ricorrente, che si era rifiutata di comparire innanzi agli organi del fallimento, pur essendo stata regolarmente invitata a presentarsi, e aveva nascosto presso la sua abitazione parte della documentazione contabile, ivi rinvenuta e sequestrata nel maggio del 2016, omettendo di consegnarla al curatore.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Velletri, in data 25.3.201, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale per distrazione, in rubrica a lei ascritti, in qualità di amministratore della società "[OSCURATO:PERSONA] 200 soc. coop.", dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Velletri del 16.6.2015. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione la Bonomo, lamentando violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi, in senso soggettivo e oggettivo, dei reati in contestazione. 2.1. Con requisitoria scritta del 13.5.2023, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dalla ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). La ricorrente, oltre che ribadire i precetti delle norme penali fallimentari di cui è stata accertata la violazione ovvero dedurre di non essere stata convocata dal curatore fallimentare, non formula alcun rilievo giuridicamente apprezzabile. Anzi, nel contestare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, l'imputata incorre in due evidenti errori di diritto, affermando, da un lato, l'irrilevanza, ai fini della prova della distrazione, dell'assenza nel patrimonio della società fallita di alcuni beni; dall'altro, che, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato, è necessario il dolo specifico, rappresentato dal fine di recare danno agli interessi dei creditori. Come è noto, infatti, da tempo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità è attestato sul duplice principio che il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione che sia accertata, come nel caso in esame in cui la corte territoriale ha evidenziato il mancato rinvenimento da parte degli organi fallimentari dei beni e delle somme di denaro risultanti dall'ultimo bilancio depositato il 31.12.2010 ovvero l'assenza del ricavato di un'eventuale vendita di detti beni, la previa disponibilità, da parte dell'imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Rv. 247251; Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, Rv. 248425; Sez. 5, n. 42382 del 24/09/2004, Rv. 231011; Sez. 5, n. 45044 del 24/10/2022, Rv. 283812) e che l'elemento soggettivo del reato è integrato dal dolo generico, per il quale è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere l'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo ovvero che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Rv. 260407, Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739). Dolo che, nel caso in esame, correttamente la corte territoriale ha desunto dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa (cfr. Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Rv. 279908; Sez. 6, 6.4.2011, n. 16465, Rv. 250007), posto che, "proprio in un periodo immediatamente successivo alla redazione dell'ultimo bilancio era cessata l'attività sociale, visto che il passivo della società era determinato da debiti insorti tra il 2010 e il 2012". La circostanza secondo cui l'imputata non venne sentita dagli organi del fallimento, peraltro addebitabile alla prevenuta che, come sottolineato dal giudice di appello, pur essendo stata regolarmente convocata dal curatore fallimentare, non si era mai presentata al suo cospetto, non scalfisce il dato oggettivo del mancato assolvimento da parte dell'amministratrice dell'onere di fornire indicazioni specifiche sulla effettiva destinazione delle risorse patrimoniali di cui si discute (cfr. le già citate Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014, Rv. 259848; Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204). Identiche considerazioni valgono per il concorrente delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica, contestato alla prevenuta. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (cfr. Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, Rv. 279179). In una serie di recenti e condivisibili arresti si è, inoltre, precisato, che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Cass., Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). Per integrare tale forma di bancarotta (cd. bancarotta fraudolenta documentale specifica), non si richiede, dunque, un effettivo pregiudizio delle ragioni del ceto creditorio, ma solo che la condotta del soggetto attivo del reato sia sostenuta dalla finalità di arrecare pregiudizio ai creditori (ovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto). Al riguardo deve osservarsi che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato. Dovendo, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica; della consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica. Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume un rilievo fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa. Orbene la corte territoriale ha reso una puntuale motivazione sul punto, evidenziando, con logico argomentare, come la finalità di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio si deduca in tutta evidenza sulla base, da un lato, dell'accertata condotta distrattiva che era 4 U interesse dell'imputata non emergesse (cfr., in questo senso, Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Rv. 283659; Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, Rv. 283983); dall'altro, della complessiva condotta elusiva posta in essere dalla ricorrente, che si era rifiutata di comparire innanzi agli organi del fallimento, pur essendo stata regolarmente invitata a presentarsi, e aveva nascosto presso la sua abitazione parte della documentazione contabile, ivi rinvenuta e sequestrata nel maggio del 2016, omettendo di consegnarla al curatore. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pag
Sentenza Cassazione n. 38325/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris