CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 09038/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del difensore;– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in nome del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procurain atti, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitaleeletto presso l’indirizzo p.e.c. del difensore;– controricorrente–nonchéCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avvocatoTOMMASO CHIRICO con domicilio digitale eletto presso l’indirizzop.e.c. del difensore;– controricorrente–REGIONE CAMPANIA-intimata-Numero registro generale 534/2024Numero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 9038/2026Data pubblicazione 10/04/2026avverso la sentenza n.1230/2023 della CORTE D’APPELLO diSALERNO depositata in data 17/10/2023;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio del09/04/2026 dal Presidente dr. [OSCURATO:PERSONA];Con atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizioinnanzi al Tribunale di Vallo della Lucania il Comune di [OSCURATO:PERSONA] la società semplice agricola [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo di accertarsil’avvenuta acquisizione a titolo originario, della proprietà di un fondogravato da uso civico sito in agro di Casalvelino, località Verduzio,nonché la condanna dei convenuti al rilascio del bene e alrisarcimento dei danni da mancato godimento; domandò altresì lacompensazione del preteso risarcimento con il canone enfiteuticoimposto dalla Regione Campania.Costituitosi ritualmente, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] eccepì, tra l’altro,il difetto di giurisdizione e di interesse ad agire dell’attore,deducendo la legittimità della concessione temporanea del fondo allaKiwicilento s.s. e l’assenza di responsabilità risarcitoria.Si costituì inoltre la società [OSCURATO:SOCIETA], che nel merito chiese ilrigetto della domanda attorea e, in via subordinata ericonvenzionale, il risarcimento nei confronti del Comune e dellaRegione Campania, di cui domandò la chiamata in causa.Quest’ultima, una volta evocata, eccepì la cessazione della materiadel contendere e comunque l’infondatezza delle pretese.Nel corso del giudizio risultò che il fondo, bene demaniale gravato dausi civici, era stato in precedenza detenuto dal [OSCURATO:PERSONA] inforza di un contratto poi dichiarato nullo, con conseguente rilascio infavore del Comune; che l’attore aveva quindi attivato unprocedimento amministrativo di legittimazione dell’occupazione; cheil Comune aveva nel frattempo concesso il fondo in uso temporaneo2 di 7Numero registro generale 534/2024Numero sezionale 875/2026alla società [OSCURATO:SOCIETA] con contratto di affitto agrario quinquennaleNumero di raccolta generale 9038/2026a partire dal 2004; che il procedimento di legittiDmata zpuibobnliceaz,io ne 10/04/2026inizialmente negato, si era concluso con decreto regionale n.8/2008favorevole al [OSCURATO:PERSONA], decreto oggetto di lungo contenziosoma definitivamente confermato dal Consiglio di Stato con sentenzan. 1161 del 2012.All’esito della complessa vicenda amministrativa e giurisdizionale, ilTribunale rilevò che il decreto di legittimazione aveva attribuitoall’attore occupatore abusivo un diritto reale pieno e perfetto,assimilabile alla proprietà, opponibile a tutti i soggetti coinvolti;accertò altresì che la società [OSCURATO:SOCIETA] occupava il fondo oltre lascadenza del titolo temporaneo, in assenza di valida proroga e,dunque, sine titulo.Conseguentemente, con sentenza non definitiva il Giudice di primecure accolse la domanda di accertamento del diritto dell’attore econdannò la società [OSCURATO:SOCIETA] al rilascio del fondo, rigettandoinvece la domanda proposta nei confronti del Comune di StellaCilento, e riservando ogni ulteriore statuizione, anche sulle spese esulle domande risarcitorie, alla decisione definitiva.Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA] s.s. propose appello, perquanto qui d’interesse, per contestare il diritto di proprietà sul fondodel [OSCURATO:PERSONA] ed il conseguente diritto al rilascio, atteso che ilpredetto non aveva mai corrisposto i canoni enfiteutici o quello diaffrancazione al cui pagamento sarebbe stato condizionato l’effettotraslativo.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] si costituirono,eccependo l’inammissibilità dell’appello e, nel merito, l’infondatezza.La Corte territoriale di Salerno rigettò il gravame affermando che ildecreto regionale di legittimazione n. 8/2008, emanato ai sensi degliartt. 9 e 10 della legge n. 1766/1927 e definitivamente confermatoin sede amministrativa, pur non avendo attribuito la piena proprietàdel fondo all’occupatore abusivo, in mancanza dell’affrancazione,3 di 7Numero registro generale 534/2024Numero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 9038/2026aveva trasformato il demanio in allodio e, pertanto, determinato inData pubblicazione 10/04/2026capo al beneficiario la nascita di un diritto soggettivo di natura reale,assimilabile all’enfiteusi e comunque opponibile erga omnes, idoneoa legittimare l’azione di rilascio nei confronti di chiunque occupasseil bene senza titolo. L’eventuale mancato pagamento dei canonienfiteutici o dell’affrancazione non incideva sull’esistenza esull’efficacia del diritto reale così sorto, ma rilevava solo sul diversopiano dei rapporti obbligatori con l’ente concedente.La Corte escluse altresì che la [OSCURATO:SOCIETA] s.s. potesse vantare untitolo di detenzione opponibile al [OSCURATO:PERSONA] giacché il contrattodi cessione in uso temporaneo, stipulato con il Comune di StellaCilento nel 2004, aveva natura precaria ed era espressamentedestinato a cessare allo spirare del termine, non potendosiconfigurare un’ipotesi di proroga o di rinnovo tacito.Avverso la prefata pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione con un unico motivo.La società agricola [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA] s.s.) ed ilComune di [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] non svolge difese.In prossimità dell’udienza camerale, tutte le parti costituite hannodepositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOCon la prima ed unica censura il ricorrente deduce la violazione efalsa applicazione dell’art.9 L.1766/27 e dell’art.28 R.D 332/28 inrelazione all’art. 360 comma 1 n°3 c.p.c., per aver la Corte d’Appelloerroneamente ritenuto che il decreto di legittimazione n. 8/2008 nonconferisse al ricorrente la proprietà del fondo gravato da uso civico,limitandosi a riconoscergli un diritto assimilabile all’enfiteusi conconseguente obbligo di miglioramento del fondo ed eventuale rientrodel bene nella massa collettiva, in caso di omesso pagamento deicanoni enfiteutici.4 di 7Numero registro generale 534/2024Numero sezionale 875/2026Per parte ricorrente, la deduzione della Corte si sarebbe posta inNumero di raccolta generale 9038/2026contrasto con gli artt. 9 e 10 L. 1766/27 e art. 33 R.D.D a3ta3 p2ub/b2lic8az,io ne 10/04/2026secondo cui la legittimazione attribuisce la piena proprietà a titolooriginario, gravata solo dall’obbligo del canone, e può essereaffrancata immediatamente.La Corte territoriale avrebbe inoltre erroneamente applicato l’art. 28del R.D. 332/28 ed il principio espresso da questa Suprema Cortenella sentenza n. 64/97, ignorando l’orientamento giurisprudenzialeconsolidato e la L. 168/2017 sulla proprietà collettiva.Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello ha rigettato il gravame della società AgricolaKiwicilento, volto a far “accertare l’insussistenza dei presupposti peril rilascio del fondo” a favore del [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo chiedesostanzialmente una correzione della motivazione, nella parte in cuila sentenza impugnata afferma: “Ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA],pur non avendo acquistato, per effetto del decreto di legittimazionen. 8/2008 della regione Campania, ed in mancanzadell’affrancazione, la piena proprietà del fondo contraddistinto nelcatasto terreni del Comune di Casalvelino al foglio 2, particelle 2,147/p, 149, 339, 342, 344 e 380, tuttavia, in forza di taleprovvedimento concessorio, diveniva titolare di un diritto reale,assimilabile a quello di enfiteusi, che gli consentiva di agire ingiudizio per ottenere il rilascio del bene medio tempore occupato daKiwicilento”. Ritiene infatti il ricorrente che la Corte d’appelloavrebbe dovuto riconoscergli un diritto di proprietà piena a titolooriginario del terreno occupato, così come statuito dal Tribunale.Sennonché la pronunzia impugnata, fra l’altro totalmenteinsuscettibile di passare in giudicato (considerata la naturameramente confermativa di quella di primo grado), non hariguardato direttamente il titolo in forza del quale al [OSCURATO:PERSONA] stato riconosciuto un rapporto diretto con il fondo.5 di 7Numero registro generale 534/2024Numero sezionale 875/2026Come è noto, in tema di appello, la mancata impugnazione di una oNumero di raccolta generale 9038/2026più affermazioni contenute nella sentenza può dare luDoagta opu bbalicllaazio ne 10/04/2026formazione del giudicato interno soltanto se le stesse sianoconfigurabili come capi completamente autonomi, risolutivi diquestioni controverse che, dotate di propria individualità edautonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e nonanche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure dellavalutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente aglialtri, concorrano a formare un capo unico della decisione (Sez. 3, n.27246 del 21 0ttobre 2024; Sez. 1, n. 40276 del 15 dicembre 2021).Quello della Corte d’appello costituisce sostanzialmente un obiterdictum, peraltro tratto da una massima conforme di questa SupremaCorte – risalente ma non contraddetta da pronunzie successive –rispetto alla quale il ricorrente neppure giustifica il suo concretointeresse all’impugnazione.Come è noto, il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo ilquale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessarioavervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cuil'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa vadesunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento delgravame possa derivare alla parte che lo propone e non puòconsistere in un mero interesse astratto ad una più correttasoluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulladecisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazionealle domande o eccezioni proposte (Sez. 2, n. 28307 dell’11dicembre 2020).Come premesso, la statuizione stigmatizzata non è suscettibile dipassare in giudicato – visto che trattandosi di una conferma piena,è la sentenza del Tribunale a passare in cosa giudicata - e,d’altronde, la parte risultata totalmente vittoriosa non puòimpugnare la sentenza a sé favorevole per far valere ragioni attinentialla motivazione della stessa, neppure lamentando un ipotetico6 di 7Numero registro generale 534/2024Numero sezionale 875/2026pregiudizio derivante dal formarsi del giudicato su di essa, cheNumero di raccolta generale 9038/2026costituirebbe un’evenienza non idonea ad integrare l'inteDraetas psuebb liacadzio ne 10/04/2026impugnare (Sez. 3, n. 6894 del 7 aprile 2015).Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente alla rifusione delle spese di lite di ciascuno deicontroricorrenti, come liquidate in dispositivo.Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare cheil [OSCURATO:PERSONA] è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, aisensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condannaPietro [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali a favoredi s.s. [OSCURATO:SOCIETA], liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 2.500(duemilacinquecento) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborsoforfettario delle spese generali in misura del 15%, da distrarsi afavore del procuratore antistatario, nonché a favore del Comune diStella Cilento, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 2.500(duemilacinquecento) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborsoforfettario delle spese generali in misura del 15%,Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che ilricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, aisensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio della Seconda sezione civile ilgiorno 9 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci7 di 7