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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 44917/2021

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a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) ROSANO Francesco, nato ad Adrano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) BUA Emanuel, nato ad Arano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) SANTANGELO Pietro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 23/07/2020 dalla Corte d'Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio; il rigetto del ricorso; Lette le conclusioni del difensore del BUA, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 53688 del 10/10/2018, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione annullava con rinvio - limitatamente alla mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 - la sentenza emessa in data 19/10/2017 dalla Corte d'Appello di Catania, con la quale (per quanto qui specificamente rileva) ROSANO Francesco, BUA Emanuel, SANTANGELO Pietro e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai delitti di detenzione e cessione di sostanza stupefacente loro rispettivamente ascritti, come meglio precisato in rubrica (capo AC quanto al ROSANO, capo Y quanto al BUA, capo AF quanto al SANTANGELO, capi Al e AL quanto al [OSCURATO:PERSONA]).

In sede di rinvio, la Corte d'Appello di Catania ha qualificato i reati in questione ai sensi del comma 5 del predetto art. 73, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto.

2. Ricorre per cassazione il ROSANO, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione del trattamento sanzionatorio.

Si censura in particolare la mancata esposizione dei criteri fondanti la determinazione della pena base per il delitto di tentata rapina.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla recidiva, della quale non vi era traccia nell'imputazione riportata in sentenza.

3. Ricorre per cassazione il BUA, a mezzo del proprio difensore, lamentando la mancata riduzione della pena per effetto delle attenuanti generiche, già concesse con la sentenza di appello annullata dalla Suprema Corte.

4. Ricorrono per cassazione, con atti di contenuto sovrapponibile, il SANTANGELO e il [OSCURATO:PERSONA], deducendo:

4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione del trattamento sanzionatorio.

Si censura in particolare la mancata esposizione dei criteri fondanti la determinazione della pena base, discostatasi nettamente dal minimo edittale.

4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla recidiva, della quale non vi era traccia nell'imputazione riportata in sentenza.2 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso del ROSANO è inammissibile.

1.1. Per ciò che riguarda il primo motivo, concernente la determinazione della pena base per il reato di tentata rapina aggravata di cui al capo P) - divenuto il reato più grave dopo la riqualificazione dell'accusa di illecita detenzione e cessione di cocaina ai sensi del comma 5 dell'art. 73 - deve anzitutto osservarsi che il trattamento sanzionatorio si colloca al di sotto del medio edittale, con la conseguente sufficienza del richiamo all'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 1380 del 13/11/2018, dep. 2019, Borzacchiello; Sez. 3, n. 44846 del 07/03/2018, Mazza).

Va peraltro altresì evidenziato che la Corte d'Appello, nel motivare sul punto, ha anche espressamente fatto rinvio, condividendole integralmente, alle valutazioni espresse dal primo giudice, che in relazione ai delitti di rapina (tra cui il tentativo di cui al capo P) aveva chiarito le ragioni - imperniate sulla gravità dei fatti, e rimaste del tutto prive di confutazione da parte dell'odierno ricorrente - che imponevano di discostarsi "notevolmente" dal minimo edittale (cfr. pag. 238 della sentenza di primo grado).

1.2. Privo di consistenza è l'ulteriore motivo, concernente l'aumento per la recidiva.

Quest'ultima è stata chiaramente contestata in calce all'originaria contestazione e - quel che più conta - è stata ritenuta dai giudici di merito, con decisione che non è stata oggetto di annullamento da parte della Sesta Sezione, e conseguente formazione del giudicato interno.

2. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi per le impugnazioni - di contenuto sovrapponibile - proposte nell'interesse del SANTANGELO e del [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Per ciò che riguarda il primo motivo, deve osservarsi che il mancato superamento del medio edittale rende immune da censure il richiamo all'art. 133 cod. pen. (cfr. la giurisprudenza richiamata supra, § 1.1.); va inoltre posto in rilievo il fatto che, nella motivazione della sentenza impugnata, la locuzione "minima offensività" è chiaramente riferita alla possibilità di riqualificare i fatti ai sensi del comma 5 e non del comma 1 dell'art. 73 (nonostante il carattere delle cessioni, reiterate in ristretti lassi temporali), non certo alla minima rilevanza in senso assoluto dei fatti medesimi (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

2.2. Manifestamente infondate sono le doglianze relative all'aumento per la recidiva, per ragioni analoghe a quelle evidenziate con riferimento alla posizione del ROSANO.

Deve solo precisarsi che, mentre per il SANTANGELO la situazione è del tutto analoga a quella del ROSANO, la sentenza di annullamento della Sesta Sezione (pag. 19) ha esplicitamente valutato la diversa posizione del [OSCURATO:PERSONA], al quale la recidiva - pur non formalmente contestata - era stata comunque applicata dai giudici di merito.

Il motivo di ricorso è stato peraltro ritenuto in quella 3 sede inammissibile, essendo stata per la prima volta - prospettata in sede di legittimità una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

3. E' invece fondato il ricorso presentato nell'interesse del BUA.

Deve invero condividersi il rilievo difensivo in ordine alla violazione del divieto di reformatio in peius, dal momento che al BUA erano state concesse, dalla sentenza di appello oggetto di parziale annullamento, le attenuanti generiche che il giudice di rinvio ha invece del tutto pretermesso, in sede di rideterminazione del trattamento sanzionatorio per i fatti riqualificati ai sensi del comma 5 dell'art. 73.

Ciò impone l'annullamento, in parte qua, della sentenza emessa nei confronti del BUA, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catania per nuova determinazione del trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di BUA Emanuel, relativamente all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania.

Dichiara inammissibili i ricorsi di ROSANO Francesco, SANTANGELO Pietro e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 03 novembre 2021 ,f‘ [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) ROSANO Francesco, nato ad Adrano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) BUA Emanuel, nato ad Arano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) SANTANGELO Pietro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 23/07/2020 dalla Corte d'Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio; il rigetto del ricorso; Lette le conclusioni del difensore del BUA, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 53688 del 10/10/2018, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione annullava con rinvio - limitatamente alla mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 - la sentenza emessa in data 19/10/2017 dalla Corte d'Appello di Catania, con la quale (per quanto qui specificamente rileva) ROSANO Francesco, BUA Emanuel, SANTANGELO Pietro e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai delitti di detenzione e cessione di sostanza stupefacente loro rispettivamente ascritti, come meglio precisato in rubrica (capo AC quanto al ROSANO, capo Y quanto al BUA, capo AF quanto al SANTANGELO, capi Al e AL quanto al [OSCURATO:PERSONA]). In sede di rinvio, la Corte d'Appello di Catania ha qualificato i reati in questione ai sensi del comma 5 del predetto art. 73, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto. 2. Ricorre per cassazione il ROSANO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione del trattamento sanzionatorio. Si censura in particolare la mancata esposizione dei criteri fondanti la determinazione della pena base per il delitto di tentata rapina. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla recidiva, della quale non vi era traccia nell'imputazione riportata in sentenza. 3. Ricorre per cassazione il BUA, a mezzo del proprio difensore, lamentando la mancata riduzione della pena per effetto delle attenuanti generiche, già concesse con la sentenza di appello annullata dalla Suprema Corte. 4. Ricorrono per cassazione, con atti di contenuto sovrapponibile, il SANTANGELO e il [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione del trattamento sanzionatorio. Si censura in particolare la mancata esposizione dei criteri fondanti la determinazione della pena base, discostatasi nettamente dal minimo edittale. 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla recidiva, della quale non vi era traccia nell'imputazione riportata in sentenza.2 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del ROSANO è inammissibile. 1.1. Per ciò che riguarda il primo motivo, concernente la determinazione della pena base per il reato di tentata rapina aggravata di cui al capo P) - divenuto il reato più grave dopo la riqualificazione dell'accusa di illecita detenzione e cessione di cocaina ai sensi del comma 5 dell'art. 73 - deve anzitutto osservarsi che il trattamento sanzionatorio si colloca al di sotto del medio edittale, con la conseguente sufficienza del richiamo all'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 1380 del 13/11/2018, dep. 2019, Borzacchiello; Sez. 3, n. 44846 del 07/03/2018, Mazza). Va peraltro altresì evidenziato che la Corte d'Appello, nel motivare sul punto, ha anche espressamente fatto rinvio, condividendole integralmente, alle valutazioni espresse dal primo giudice, che in relazione ai delitti di rapina (tra cui il tentativo di cui al capo P) aveva chiarito le ragioni - imperniate sulla gravità dei fatti, e rimaste del tutto prive di confutazione da parte dell'odierno ricorrente - che imponevano di discostarsi "notevolmente" dal minimo edittale (cfr. pag. 238 della sentenza di primo grado). 1.2. Privo di consistenza è l'ulteriore motivo, concernente l'aumento per la recidiva. Quest'ultima è stata chiaramente contestata in calce all'originaria contestazione e - quel che più conta - è stata ritenuta dai giudici di merito, con decisione che non è stata oggetto di annullamento da parte della Sesta Sezione, e conseguente formazione del giudicato interno. 2. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi per le impugnazioni - di contenuto sovrapponibile - proposte nell'interesse del SANTANGELO e del [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Per ciò che riguarda il primo motivo, deve osservarsi che il mancato superamento del medio edittale rende immune da censure il richiamo all'art. 133 cod. pen. (cfr. la giurisprudenza richiamata supra, § 1.1.); va inoltre posto in rilievo il fatto che, nella motivazione della sentenza impugnata, la locuzione "minima offensività" è chiaramente riferita alla possibilità di riqualificare i fatti ai sensi del comma 5 e non del comma 1 dell'art. 73 (nonostante il carattere delle cessioni, reiterate in ristretti lassi temporali), non certo alla minima rilevanza in senso assoluto dei fatti medesimi (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). 2.2. Manifestamente infondate sono le doglianze relative all'aumento per la recidiva, per ragioni analoghe a quelle evidenziate con riferimento alla posizione del ROSANO. Deve solo precisarsi che, mentre per il SANTANGELO la situazione è del tutto analoga a quella del ROSANO, la sentenza di annullamento della Sesta Sezione (pag. 19) ha esplicitamente valutato la diversa posizione del [OSCURATO:PERSONA], al quale la recidiva - pur non formalmente contestata - era stata comunque applicata dai giudici di merito. Il motivo di ricorso è stato peraltro ritenuto in quella 3 sede inammissibile, essendo stata per la prima volta - prospettata in sede di legittimità una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. 3. E' invece fondato il ricorso presentato nell'interesse del BUA. Deve invero condividersi il rilievo difensivo in ordine alla violazione del divieto di reformatio in peius, dal momento che al BUA erano state concesse, dalla sentenza di appello oggetto di parziale annullamento, le attenuanti generiche che il giudice di rinvio ha invece del tutto pretermesso, in sede di rideterminazione del trattamento sanzionatorio per i fatti riqualificati ai sensi del comma 5 dell'art. 73. Ciò impone l'annullamento, in parte qua, della sentenza emessa nei confronti del BUA, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catania per nuova determinazione del trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di BUA Emanuel, relativamente all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania. Dichiara inammissibili i ricorsi di ROSANO Francesco, SANTANGELO Pietro e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 03 novembre 2021 ,f‘ [OSCURATO:PERSONA]
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