Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 febbraio 1992

Cassazione n. 32328/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 29/03/2022 del Tribunale della libertà di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]‘a del foro di Roma, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal G.i.p. del Tribunale di Velletri in relazione ai delitti di cui agli artt. 11 e 5 d.lgs. n. 74 del 2001 oggetto di provvisoria contestazioni ai capi 3), 10) e 11) nei confronti della predetta.

2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagata, tramite i difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivi, con cui deduce la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza del periculum in mora.

Dopo aver premesso che l'originario provvedimento ablativo era stato annullato dal Tribunale cautelare ritenendo omessa la motivazione da parte del G.i.p. proprio in ordine alla sussistenza del periculum, assumono i difensori che la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe apparente, avendo ha omesso di rispondere alle doglianze difensive ed essendosi limitata a riportare per relationem le astratte e generiche considerazioni offerte dal G.i.p., riferibili indifferentemente a tutti gli indagati, senza alcuna distinzione né aderenza al caso in esame e senza alcuna indicazione di specifici e puntuali elementi in ordine al pericolo, concreto e attuale, che la disponibilità del bene aggravi o protragga le conseguenze del reato ipotizzato o agevoli la commissione di altri reati.

Espongono, inoltre, i difensori che il sequestro per equivalente nei confronti dell'indagata non è stato preceduto dall'accertamento in ordine all'impossibilità di procedere alla confisca diretta dei beni dalle società e, in ordine a tale aspetto, la motivazione è assente.

Aggiungono i difensori che il Tribunale avrebbe disatteso le indicazioni fornite dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36959 del 2021, secondo cui per la sussistenza del periculum non può fondarsi sulla mera confiscabilità del bene, dovendo invece essere esplicitate le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo prima della definizione del giudizio, ragioni che, secondo la ricorrente, il Tribunale non avrebbe invece individuato nella vicenda in esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2.

Si osserva che la ricorrente non muove alcuna contestazione in ordine al fumus commissi delicti, essendosi limitata a censurare la motivazione circa la sussistenza del periculum in mora.

3. Al riguardo, come ricordato dalla ricorrente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticioazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, dep. 11/10/2021, Ellade, Fhi. 281848).

Quanto all'obbligo di motivazione, le Sezioni Unite hanno sottolineato "il parallelismo rispetto al sequestro conservativo di cui all'art. 316 cod. proc. pen. che, analogamente, e con riferimento, tuttavia, alla necessità di garantire l'effettvità delle statuizioni relative al 'pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato', presenta le stesse caratteristiche di preservazione della operatività di dette statuizioni, anch'esse condizionate alla definitività della pronuncia cui accedono.

E proprio in relazione al sequestro conservativo deve allora ricordarsi come queste Sezioni Unite abbiano chiarito, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sull'estensione del giudizio prognostico richiesto ai fini della valutazione di tale presupposto, che per l'adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore, necessario solo a fronte di un patrimonio già di per sè adeguato".

In particolare, come spiegano le Sezioni Unite, "le garanzie mancano quando sussista la certezza, allo stato, dell'attuale inettitudine del patrimonio del debitore a far fronte interamente all'obbligazione nel suo ammontare presumibilmente accertato; si disperdono, quando l'atteggiamento assunto dal debitore è tale da far desumere l'eventualità di un depauperamento di un patrimonio attualmente sufficiente ad assicurare la garanzia a causa di un comportamento del debitore idoneo a non adempiere l'obbligazione.

I due eventi, come chiaramente espresso dall'art. 316, con la formula disgiuntiva rilevano (o possono rilevare) autonomamente".

Affermano, ancora, la Sezioni Unite che "in definitiva, dunque, è il parametro della 'esigenza anticipatoria' della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio".

4. Si rammenta, inoltre, che, secondo il costante orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692; di recente, Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016 - dep. 02/02/2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 - dep. 20/04/2017, Napoli, Rv. 269656).

5. C;ò preliminarmente chiarito, nel caso in esame, il Tribunale ha rilevato come il G.i.p., facendo corretta applicazione del principio dinanzi indicato, nel colmare la lacuna motivazionale censurata con il precedente provvedimento di annullamento, avesse fornito adeguate giustificazioni in ordine alla sussistenza del periculum, indicando le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.

In particolare, il G.i.p. ha desunto il pericolo di dispersione delle garanzie da dal fatto che entrambi i coindagati fratelli Guidernone, i quali operavano sia con ditte individuali, sia con società, non solo avessero accumulato ingenti debiti con l'erario, continuando ad omettere le dovute dichiarazioni fiscali, ma fossero ricorsi a continue alienazioni di società, pur continuando a mantenerne il controlo, e - ciò che assume rilevanza decisiva nella vicenda in esame - avessero progressivamente svuotato dette società, come si è accertato in sede di esecuzione del sequestro, avvalendosi di propri familiari, tra cui proprio la Scarponi.

Su queste basi, il Tribunale ha perciò ritenuto concreto e attuale il periculum, tale, quindi, da giustificare l'anticipazione degli effetti della confisca, che sarebbero altrimenti vanificati dall'ulteriore trascorrere del tempo.

Si tratta di una motivazione che non può dirsi né del tutto mancante, né priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, sicché essa non è censurabile in questa sede di legittimità.

6. Venendo ora all'ulteriore profilo di censura dedotto dalla ricorrente, che lamenta !a circostanza che nei suoi confronti il sequestro non sia stato preceduto dall'accertamento in ordine all'impossibilità di procedere alla confisca diretta dei beni dalle società coinvolte, si osserva quanto segue.

7. Si rammenta che il sequestro preventivo "diretto" a carico della società e il sequestro "per equivalente" nei confronti della persona fisica presentano differenti caratteristiche strutturali e funzionali.

Mentre il primo consiste nella sottoposizione al vincolo di beni che costituiscono il profitto del reato per cui si procede o che sono ad esso riconducibili, il secondo ricorre quando la cautela reale è realizzata su beni diversi (e del tutto avulsi da una relazione di pertinenzialità) da quelli che costituiscono il profitto dell'attività criminosa, il cui valore' economico sia, nondimeno, corrispondente a quello del profitto stesso.

Le due forme di sequestro soggiacciono, conseguentemente, a una differente disciplina processuale che attiene, per i profili qui in considerazione, al loro peculiare rapporto funzionale, caratterizzato dalla sussidiarietà della forma per equivalente rispetto a quella diretta.

Come, infatti, è stato chiarito dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 10561 del 30/01/2014, dep. 05/03/2014, Gubert, Rv. 258648), si può far luogo al sequestro per equivalente soltanto dopo avere verificato l'impossibilità, ancorché temporanea, di sottoporre al provvedimento cautelare i beni che, direttamente o indirettamente, siano riferibili al profitto del reato.

8. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni unite (v. !a già cit. Sez.

U., n. 10561 del 5/03/2014, Gubert), in materia cautelare, non è possibile pretendere la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato giacché, durante il tempo necessario per l'espletamento di tale ricerca, potrebbero essere occultati gli altri beni suscettibili di confisca per equivalente, così vanificando ogni esigenza di cautela.Quando il sequestro interviene in una fase iniziale del procedimento, non è, di solito, ancora possibile stabilire se sia esperibile o meno la confisca dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto di reato, previa la loro certa i ndivid uazione.

9. D'altra parte, come è stato confermato dalle Sezioni Unite Gubert, se l'adozione della cautela fosse condizionata alla completa esecuzione di tali ricerche, la funzione cautelare del sequestro potrebbe essere facilmente elusa durante il tempo occorrente per il loro compimento, di talché deve ammettersi che, ai limitati fini della cognizione sommaria, l'indicazione d'irreperibilità del profitto o prodotto del reato deve possedere un limitato grado di specificità, coerente con lo stadio più o meno embrionale nel quale si trova il procedimento.

Da ciò deriva che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è legittimo solo quando il reperimento dei beni costituenti il profitto del reato sia impossibile, ovvero quando gli stessi non siano aggredibili, e la motivazione che lo dispone dia conto di tale impossibilità.

Quindi, da un lato, non è necessario un vero e proprio accertamento quale presupposto della richiesta cautelare di un sequestro preventivo per equivalente e, dall'altro, il pubblico ministero non ha una libera scelta tra il sequestro diretto e quello per equivalente ma, sulla base del compendio indiziario emergente dagli atti processuali, può chiedere al giudice il sequestro preventivo nella forma per "equivalente", invece che in quella "diretta", all'esito di una valutazione allo stato degli atti in ordine alle risultanze relative al patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo invece necessario il compimento di specifici ed ulteriori accertamenti preliminari per rinvenire il prezzo o il profitto nelle casse della società o per ricercare in forma generalizzata i beni che ne costituiscono la trasformazione, incombendo, invece, al soggetto destinatario del provvedimento cautelare l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per disporre il sequestro in forma diretta (Sez. 3, n. 1738 del 11/11/2014, dep. 15/01/2015, Bartolini, Rv. 261929).

10. Si è perciò coerentemente affermato che il pubblico ministero è legittimato, sulla base del compendio indiziario emergente dagli atti processuali, a chiedere al giudice il sequestro preventivo nella forma per "equivalente", invece che in quella "diretta", solo all'esito di una valutazione allo stato degli atti in ordine alle risultanze relative al patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo invece necessario il compimento di specifici ed ulteriori accertamenti preliminari per rinvenire il prezzo o il profitto diretto del reato (Sez. 3, n. 41073 del 30/09/2015, dep. 13/10/2015, Scognamiglio, Rv. 265028: fattispecie in cui la Corte ha escluso la legittimità dell'emissione di un decreto di sequestro per equivalente in difetto di una verifica, sommaria e allo stato degli atti, dell'impossibilità di procedere al sequestro di somme di denaro, costituendo quest'ultimo un sequestro in forma "diretta").

11. Sulla base delle argomentazioni sin qui svolte, deve ritenersi pienamente legittimo il decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca che presenti una struttura "mista", prevedendo, in via principale, la sottoposizione a vincolo, a titolo di sequestro diretto, del profitto dei reati conseguito dalla persona giuridica e, subordinatamente all'accertata impossibilità di esecuzione di questo, il sequestro di un valore equivalente nella disponibilità del legale rappresentante dell'ente (Sez. 3, n. 46973 del 10/05/2018 - dep. 16/10/2018, B, Rv. 274074).

In caso di decreto sequestro preventivo che presenti una struttura "mista", la verifica della infruttuosità del sequestro diretto o dell'incapienza del patrimonio della persona giuridica colpita da tale vincolo, che consente di disporre, in subordine, il sequestro per equivalente nei confronti della persona fisica che ne ha la rappresentanza, non deve essere necessariamente eseguita prima dell'adozione del provvedimento, ben potendo, tale accertamento, contrariamente a quanto nella specie prospettato dalla ricorrente, essere demandato al pubblico ministero in fase di esecuzione (Sez. 3, n. 29862 del 01/12/2017, dep. 03/07/2018, Lorandi, Rv. 273689).

12. Da tutto questo discende che, nel caso di specie, si è in presenza di un provvedimento genetico correttamente emesso, avendo il G.i.p. disposto il sequestro in via diretta nei confronti della società e subordinatamente, nel presupposto dell'impossibilità di aggredire beni societari, quello per equivalente nei confronti dell'indagata, in ciò facendo corretta applicazione dei principi dinanzi indicati, concernenti la legittimità dell'articolazione delle misure, secondo tale gradata successione, già nella richiesta del pubblico ministero e, conseguentemente, anche nel provvedimento del giudice; sicché il vizio di violazione di legge denunciato deve ritenersi del tutto insussistente.

13. In ogni caso, si osserva che il motivo sconta profili di genericità, posto che la ricorrente non ha indicato beni delle società utilmente aggredibili, anche considerando che, come accertato dal Tribunale (cfr. p. 4), in sede di esecuzione del provvedimento ablativo si è appurato che diverse delle società coinvolte erano prive di consistenza patrimoniale, sicché il denunciato vizio di violazione di legge denunciato ritenersi del tutto insussistente.

14. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 29/03/2022 del Tribunale della libertà di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]‘a del foro di Roma, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal G.i.p. del Tribunale di Velletri in relazione ai delitti di cui agli artt. 11 e 5 d.lgs. n. 74 del 2001 oggetto di provvisoria contestazioni ai capi 3), 10) e 11) nei confronti della predetta. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagata, tramite i difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivi, con cui deduce la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza del periculum in mora. Dopo aver premesso che l'originario provvedimento ablativo era stato annullato dal Tribunale cautelare ritenendo omessa la motivazione da parte del G.i.p. proprio in ordine alla sussistenza del periculum, assumono i difensori che la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe apparente, avendo ha omesso di rispondere alle doglianze difensive ed essendosi limitata a riportare per relationem le astratte e generiche considerazioni offerte dal G.i.p., riferibili indifferentemente a tutti gli indagati, senza alcuna distinzione né aderenza al caso in esame e senza alcuna indicazione di specifici e puntuali elementi in ordine al pericolo, concreto e attuale, che la disponibilità del bene aggravi o protragga le conseguenze del reato ipotizzato o agevoli la commissione di altri reati. Espongono, inoltre, i difensori che il sequestro per equivalente nei confronti dell'indagata non è stato preceduto dall'accertamento in ordine all'impossibilità di procedere alla confisca diretta dei beni dalle società e, in ordine a tale aspetto, la motivazione è assente. Aggiungono i difensori che il Tribunale avrebbe disatteso le indicazioni fornite dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36959 del 2021, secondo cui per la sussistenza del periculum non può fondarsi sulla mera confiscabilità del bene, dovendo invece essere esplicitate le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo prima della definizione del giudizio, ragioni che, secondo la ricorrente, il Tribunale non avrebbe invece individuato nella vicenda in esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Si osserva che la ricorrente non muove alcuna contestazione in ordine al fumus commissi delicti, essendosi limitata a censurare la motivazione circa la sussistenza del periculum in mora. 3. Al riguardo, come ricordato dalla ricorrente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticioazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, dep. 11/10/2021, Ellade, Fhi. 281848). Quanto all'obbligo di motivazione, le Sezioni Unite hanno sottolineato "il parallelismo rispetto al sequestro conservativo di cui all'art. 316 cod. proc. pen. che, analogamente, e con riferimento, tuttavia, alla necessità di garantire l'effettvità delle statuizioni relative al 'pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato', presenta le stesse caratteristiche di preservazione della operatività di dette statuizioni, anch'esse condizionate alla definitività della pronuncia cui accedono. E proprio in relazione al sequestro conservativo deve allora ricordarsi come queste Sezioni Unite abbiano chiarito, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sull'estensione del giudizio prognostico richiesto ai fini della valutazione di tale presupposto, che per l'adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore, necessario solo a fronte di un patrimonio già di per sè adeguato". In particolare, come spiegano le Sezioni Unite, "le garanzie mancano quando sussista la certezza, allo stato, dell'attuale inettitudine del patrimonio del debitore a far fronte interamente all'obbligazione nel suo ammontare presumibilmente accertato; si disperdono, quando l'atteggiamento assunto dal debitore è tale da far desumere l'eventualità di un depauperamento di un patrimonio attualmente sufficiente ad assicurare la garanzia a causa di un comportamento del debitore idoneo a non adempiere l'obbligazione. I due eventi, come chiaramente espresso dall'art. 316, con la formula disgiuntiva rilevano (o possono rilevare) autonomamente". Affermano, ancora, la Sezioni Unite che "in definitiva, dunque, è il parametro della 'esigenza anticipatoria' della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio". 4. Si rammenta, inoltre, che, secondo il costante orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692; di recente, Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016 - dep. 02/02/2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 - dep. 20/04/2017, Napoli, Rv. 269656). 5. C;ò preliminarmente chiarito, nel caso in esame, il Tribunale ha rilevato come il G.i.p., facendo corretta applicazione del principio dinanzi indicato, nel colmare la lacuna motivazionale censurata con il precedente provvedimento di annullamento, avesse fornito adeguate giustificazioni in ordine alla sussistenza del periculum, indicando le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. In particolare, il G.i.p. ha desunto il pericolo di dispersione delle garanzie da dal fatto che entrambi i coindagati fratelli Guidernone, i quali operavano sia con ditte individuali, sia con società, non solo avessero accumulato ingenti debiti con l'erario, continuando ad omettere le dovute dichiarazioni fiscali, ma fossero ricorsi a continue alienazioni di società, pur continuando a mantenerne il controlo, e - ciò che assume rilevanza decisiva nella vicenda in esame - avessero progressivamente svuotato dette società, come si è accertato in sede di esecuzione del sequestro, avvalendosi di propri familiari, tra cui proprio la Scarponi. Su queste basi, il Tribunale ha perciò ritenuto concreto e attuale il periculum, tale, quindi, da giustificare l'anticipazione degli effetti della confisca, che sarebbero altrimenti vanificati dall'ulteriore trascorrere del tempo. Si tratta di una motivazione che non può dirsi né del tutto mancante, né priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, sicché essa non è censurabile in questa sede di legittimità. 6. Venendo ora all'ulteriore profilo di censura dedotto dalla ricorrente, che lamenta !a circostanza che nei suoi confronti il sequestro non sia stato preceduto dall'accertamento in ordine all'impossibilità di procedere alla confisca diretta dei beni dalle società coinvolte, si osserva quanto segue. 7. Si rammenta che il sequestro preventivo "diretto" a carico della società e il sequestro "per equivalente" nei confronti della persona fisica presentano differenti caratteristiche strutturali e funzionali. Mentre il primo consiste nella sottoposizione al vincolo di beni che costituiscono il profitto del reato per cui si procede o che sono ad esso riconducibili, il secondo ricorre quando la cautela reale è realizzata su beni diversi (e del tutto avulsi da una relazione di pertinenzialità) da quelli che costituiscono il profitto dell'attività criminosa, il cui valore' economico sia, nondimeno, corrispondente a quello del profitto stesso. Le due forme di sequestro soggiacciono, conseguentemente, a una differente disciplina processuale che attiene, per i profili qui in considerazione, al loro peculiare rapporto funzionale, caratterizzato dalla sussidiarietà della forma per equivalente rispetto a quella diretta. Come, infatti, è stato chiarito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, dep. 05/03/2014, Gubert, Rv. 258648), si può far luogo al sequestro per equivalente soltanto dopo avere verificato l'impossibilità, ancorché temporanea, di sottoporre al provvedimento cautelare i beni che, direttamente o indirettamente, siano riferibili al profitto del reato. 8. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni unite (v. !a già cit. Sez. U., n. 10561 del 5/03/2014, Gubert), in materia cautelare, non è possibile pretendere la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato giacché, durante il tempo necessario per l'espletamento di tale ricerca, potrebbero essere occultati gli altri beni suscettibili di confisca per equivalente, così vanificando ogni esigenza di cautela.Quando il sequestro interviene in una fase iniziale del procedimento, non è, di solito, ancora possibile stabilire se sia esperibile o meno la confisca dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto di reato, previa la loro certa i ndivid uazione. 9. D'altra parte, come è stato confermato dalle Sezioni Unite Gubert, se l'adozione della cautela fosse condizionata alla completa esecuzione di tali ricerche, la funzione cautelare del sequestro potrebbe essere facilmente elusa durante il tempo occorrente per il loro compimento, di talché deve ammettersi che, ai limitati fini della cognizione sommaria, l'indicazione d'irreperibilità del profitto o prodotto del reato deve possedere un limitato grado di specificità, coerente con lo stadio più o meno embrionale nel quale si trova il procedimento. Da ciò deriva che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è legittimo solo quando il reperimento dei beni costituenti il profitto del reato sia impossibile, ovvero quando gli stessi non siano aggredibili, e la motivazione che lo dispone dia conto di tale impossibilità. Quindi, da un lato, non è necessario un vero e proprio accertamento quale presupposto della richiesta cautelare di un sequestro preventivo per equivalente e, dall'altro, il pubblico ministero non ha una libera scelta tra il sequestro diretto e quello per equivalente ma, sulla base del compendio indiziario emergente dagli atti processuali, può chiedere al giudice il sequestro preventivo nella forma per "equivalente", invece che in quella "diretta", all'esito di una valutazione allo stato degli atti in ordine alle risultanze relative al patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo invece necessario il compimento di specifici ed ulteriori accertamenti preliminari per rinvenire il prezzo o il profitto nelle casse della società o per ricercare in forma generalizzata i beni che ne costituiscono la trasformazione, incombendo, invece, al soggetto destinatario del provvedimento cautelare l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per disporre il sequestro in forma diretta (Sez. 3, n. 1738 del 11/11/2014, dep. 15/01/2015, Bartolini, Rv. 261929). 10. Si è perciò coerentemente affermato che il pubblico ministero è legittimato, sulla base del compendio indiziario emergente dagli atti processuali, a chiedere al giudice il sequestro preventivo nella forma per "equivalente", invece che in quella "diretta", solo all'esito di una valutazione allo stato degli atti in ordine alle risultanze relative al patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo invece necessario il compimento di specifici ed ulteriori accertamenti preliminari per rinvenire il prezzo o il profitto diretto del reato (Sez. 3, n. 41073 del 30/09/2015, dep. 13/10/2015, Scognamiglio, Rv. 265028: fattispecie in cui la Corte ha escluso la legittimità dell'emissione di un decreto di sequestro per equivalente in difetto di una verifica, sommaria e allo stato degli atti, dell'impossibilità di procedere al sequestro di somme di denaro, costituendo quest'ultimo un sequestro in forma "diretta"). 11. Sulla base delle argomentazioni sin qui svolte, deve ritenersi pienamente legittimo il decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca che presenti una struttura "mista", prevedendo, in via principale, la sottoposizione a vincolo, a titolo di sequestro diretto, del profitto dei reati conseguito dalla persona giuridica e, subordinatamente all'accertata impossibilità di esecuzione di questo, il sequestro di un valore equivalente nella disponibilità del legale rappresentante dell'ente (Sez. 3, n. 46973 del 10/05/2018 - dep. 16/10/2018, B, Rv. 274074). In caso di decreto sequestro preventivo che presenti una struttura "mista", la verifica della infruttuosità del sequestro diretto o dell'incapienza del patrimonio della persona giuridica colpita da tale vincolo, che consente di disporre, in subordine, il sequestro per equivalente nei confronti della persona fisica che ne ha la rappresentanza, non deve essere necessariamente eseguita prima dell'adozione del provvedimento, ben potendo, tale accertamento, contrariamente a quanto nella specie prospettato dalla ricorrente, essere demandato al pubblico ministero in fase di esecuzione (Sez. 3, n. 29862 del 01/12/2017, dep. 03/07/2018, Lorandi, Rv. 273689). 12. Da tutto questo discende che, nel caso di specie, si è in presenza di un provvedimento genetico correttamente emesso, avendo il G.i.p. disposto il sequestro in via diretta nei confronti della società e subordinatamente, nel presupposto dell'impossibilità di aggredire beni societari, quello per equivalente nei confronti dell'indagata, in ciò facendo corretta applicazione dei principi dinanzi indicati, concernenti la legittimità dell'articolazione delle misure, secondo tale gradata successione, già nella richiesta del pubblico ministero e, conseguentemente, anche nel provvedimento del giudice; sicché il vizio di violazione di legge denunciato deve ritenersi del tutto insussistente. 13. In ogni caso, si osserva che il motivo sconta profili di genericità, posto che la ricorrente non ha indicato beni delle società utilmente aggredibili, anche considerando che, come accertato dal Tribunale (cfr. p. 4), in sede di esecuzione del provvedimento ablativo si è appurato che diverse delle società coinvolte erano prive di consistenza patrimoniale, sicché il denunciato vizio di violazione di legge denunciato ritenersi del tutto insussistente. 14. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P
Decreto Cassazione n. 32328/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris