Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2025

Cassazione n. 00702/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Firenze, ha confermato la pronuncia del locale Tribunale in data 30.6.2022 che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, 5 e 7, cod.pen. condannandolo alla pena di giustizia (fatto avvenuto in Impruneta il 15 giugno 2017).

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, formulando quattro motivi di ricorso.

Con il primo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 192 cod.proc.pen. e la motivazione ed il travisamento della prova in punto di identificazione dell'autore del fatto.

Con il secondo la insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla responsabilità e sulla mancata valutazione delle prove a discarico.

Con il terzo deduce la violazione dell'art. 606, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. ed il travisamento della prova.

Con il quarto l'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso é manifestamente infondato.

Quanto alla prima doglianza, rileva il Collegio che non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutaziOne degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027).

Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod.proc.pen. ovvero della. regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016,.

Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, Rv. 274191;Sez.

U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027).

Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 cod.proc.pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Rv. 268404).

Quanto alla seconda censura, premesso che la insufficienza della motivazione non rientra tra i canoni censurabili in sede di legittimità, la sentenza impugnata ha motivato in maniera logica e conseguenziale la ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestatogli e ciò sulla base in particolare della sequenza delle immagini riprese dalle telecamere poste nel parcheggio ove é stato perpetrato il furto e della testimonianza dell'agente di RG.

Il terzo motivo é generico rappresentando un travisamento della prova ma non indicando quale sarebbe il dato probatorio travisato.

Il quarto motivo é manifestamente infondato avendo la Corte di merito quanto al'art. 131 bis cod.pen. ritenuto che non ne sussistano i presupposti stante la gravità della condotta e la non abitualità del comportamento e, quanto alla sospensione condizionale della pena, non ritenendo di poter esprimere un giudizio prognostico positivo alla luce dei precedenti penali del prevenuto.

4. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma; l' 11 novembre 2025 • Il ‘#) - - - ensore [OSCURATO:PERSONA] te C°n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Firenze, ha confermato la pronuncia del locale Tribunale in data 30.6.2022 che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, 5 e 7, cod.pen. condannandolo alla pena di giustizia (fatto avvenuto in Impruneta il 15 giugno 2017). 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, formulando quattro motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 192 cod.proc.pen. e la motivazione ed il travisamento della prova in punto di identificazione dell'autore del fatto. Con il secondo la insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla responsabilità e sulla mancata valutazione delle prove a discarico. Con il terzo deduce la violazione dell'art. 606, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. ed il travisamento della prova. Con il quarto l'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso é manifestamente infondato. Quanto alla prima doglianza, rileva il Collegio che non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutaziOne degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027). Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod.proc.pen. ovvero della. regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016,. Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, Rv. 274191;Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 cod.proc.pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Rv. 268404). Quanto alla seconda censura, premesso che la insufficienza della motivazione non rientra tra i canoni censurabili in sede di legittimità, la sentenza impugnata ha motivato in maniera logica e conseguenziale la ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestatogli e ciò sulla base in particolare della sequenza delle immagini riprese dalle telecamere poste nel parcheggio ove é stato perpetrato il furto e della testimonianza dell'agente di RG. Il terzo motivo é generico rappresentando un travisamento della prova ma non indicando quale sarebbe il dato probatorio travisato. Il quarto motivo é manifestamente infondato avendo la Corte di merito quanto al'art. 131 bis cod.pen. ritenuto che non ne sussistano i presupposti stante la gravità della condotta e la non abitualità del comportamento e, quanto alla sospensione condizionale della pena, non ritenendo di poter esprimere un giudizio prognostico positivo alla luce dei precedenti penali del prevenuto. 4. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma; l' 11 novembre 2025 • Il ‘#) - - - ensore [OSCURATO:PERSONA] te C°n
Sentenza Cassazione n. 00702/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris