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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39526/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo breve argomentazione in cui si sofferma sul vizio assoluto di motivazione insiste sui motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI il 9/3/2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di violazione di domicilio ed estorsione aggravata di cui agli artt. 614 e 61 n. 5 e 629, commi primo e secondo cod. pen. a loro rispettivamente contestati.

1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto i seguenti motivi.1.1.

Vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 110 e 629 cod. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il reato di concorso in estorsione aggravata anche per la contraddittorietà risultate da atti del processo.

1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 cod. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo dell'ingiusto profitto. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione agli artt.192 cod. proc. pen. e 110 e 629 cod. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il reato di concorso in estorsione aggravata, anche per la contraddittorietà risultate da atti del processo, rilevando che la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi e di rispondere alle specifiche doglianze contenute nell'atto di appello quanto alla credibilità della persona offesa e della sorella della stessa che avrebbero reso dichiarazioni contraddittorie rispetto al contenuto della querela e anche, a esempio con riferimento al riconoscimento della voce di [OSCURATO:PERSONA] effettuato da [OSCURATO:PERSONA], incredibili.

Profili questi, come pure in ordine alla specifica doglianza relativa all'esistenza di motivi di astio tra le parti, in ordine ai quali la motivazione sarebbe del tutto carente.

La doglianza, reiterativa della medesima censura già proposta nell'atto di appello, è manifestamente infondata.

La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla credibilità delle persone offese (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata in ordine all'analisi delle dichiarazioni rese, alla mancanza di motivi di astio e all'inutilità di sentire la vicina di casa) ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente in quanto "esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell—iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione" (in questo senso Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).

2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 cod. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo dell'ingiusto profitto evidenziando che la Corte territoriale non avrebbe considerato che la condotta pure posta in essere dagli indagati, laddove la si ritenesse dimostrata, non configurerebbe il reato di estorsione poiché difetterebbe l'ingiusto profitto.

Quanto richiesto con le minacce, cioè tollerare la situazione di essere stato di fatto espropriato dell'alloggio e a non adire le competenti autorità e alla fine a desistere dalle azioni intraprese, fino a rinunciare all'assegnazione dell'immobile, infatti, non sarebbe tale da configurare l'ingiusto profitto richiesto dalla norma.

La doglianza, peraltro proposta in termini generici nell'atto di appello, è manifestamente infondata.

La condotta posta in esser dai ricorrenti, infatti, come anche correttamente delineato nella sentenza di primo grado, aveva lo scopo di imporre alle persone offese di tollerare la situazione di fatto, costituita dall'illecita permanenza nell'abitazione, e conseguire così l'ingiusto profitto, rappresentato dall'utilizzo dell'immobile stesso, oltre che dall'impossessamento di tutti i beni in questo contenuti.

Minaccia peraltro che ha conseguito il proprio scopo poiché il Mari è stato costretto, per disperazione, a rinunciare all'immobile.

3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo breve argomentazione in cui si sofferma sul vizio assoluto di motivazione insiste sui motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI il 9/3/2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di violazione di domicilio ed estorsione aggravata di cui agli artt. 614 e 61 n. 5 e 629, commi primo e secondo cod. pen. a loro rispettivamente contestati. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto i seguenti motivi.1.1. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 110 e 629 cod. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il reato di concorso in estorsione aggravata anche per la contraddittorietà risultate da atti del processo. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 cod. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo dell'ingiusto profitto. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione agli artt.192 cod. proc. pen. e 110 e 629 cod. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il reato di concorso in estorsione aggravata, anche per la contraddittorietà risultate da atti del processo, rilevando che la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi e di rispondere alle specifiche doglianze contenute nell'atto di appello quanto alla credibilità della persona offesa e della sorella della stessa che avrebbero reso dichiarazioni contraddittorie rispetto al contenuto della querela e anche, a esempio con riferimento al riconoscimento della voce di [OSCURATO:PERSONA] effettuato da [OSCURATO:PERSONA], incredibili. Profili questi, come pure in ordine alla specifica doglianza relativa all'esistenza di motivi di astio tra le parti, in ordine ai quali la motivazione sarebbe del tutto carente. La doglianza, reiterativa della medesima censura già proposta nell'atto di appello, è manifestamente infondata. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla credibilità delle persone offese (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata in ordine all'analisi delle dichiarazioni rese, alla mancanza di motivi di astio e all'inutilità di sentire la vicina di casa) ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente in quanto "esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell—iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione" (in questo senso Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 cod. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo dell'ingiusto profitto evidenziando che la Corte territoriale non avrebbe considerato che la condotta pure posta in essere dagli indagati, laddove la si ritenesse dimostrata, non configurerebbe il reato di estorsione poiché difetterebbe l'ingiusto profitto. Quanto richiesto con le minacce, cioè tollerare la situazione di essere stato di fatto espropriato dell'alloggio e a non adire le competenti autorità e alla fine a desistere dalle azioni intraprese, fino a rinunciare all'assegnazione dell'immobile, infatti, non sarebbe tale da configurare l'ingiusto profitto richiesto dalla norma. La doglianza, peraltro proposta in termini generici nell'atto di appello, è manifestamente infondata. La condotta posta in esser dai ricorrenti, infatti, come anche correttamente delineato nella sentenza di primo grado, aveva lo scopo di imporre alle persone offese di tollerare la situazione di fatto, costituita dall'illecita permanenza nell'abitazione, e conseguire così l'ingiusto profitto, rappresentato dall'utilizzo dell'immobile stesso, oltre che dall'impossessamento di tutti i beni in questo contenuti. Minaccia peraltro che ha conseguito il proprio scopo poiché il Mari è stato costretto, per disperazione, a rinunciare all'immobile. 3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre
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