CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 47240/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 15 novembre 2021 che ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città che ha condannato l'imputata per il reato di furto in abitazione aggravato e di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sull'identità propria; -Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per l'erronea qualificazione giuridica del reato a lei ascritto quale furto consumato e non furto tentato, risulta generico in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, peraltro, afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; -Rilevato infatti che, secondo costante giurisprudenza, risponde del delitto di furto in abitazione consumato, e non tentato, colui che abbia conseguito l'autonoma disponibilità dei beni sottratti, uscendo dall'abitazione, sebbene sia stato poi fermato dalle forze dell'ordine prima di uscire dall'area condominiale in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, Arena, Rv. 275278; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266); -Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato in giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2022 Il con g rere estensoro D E POSITATA [OSCURATO:PERSONA]