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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07434/2026

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VESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui in data 18.6.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha rigettato un’istanza di affidamento in prova al servizio sociale; Letta, altresì, la memoria difensiva trasmessa in cancelleria successivamente alla fissazione della data per la decisione in camera di consiglio; Rilevato che la decisione impugnata, premettendo che precedenti istanze analoghe di misura alternativa erano state rigettate per la necessità dell’osservazione scientifica, ha dato atto che dalla relazione dell’equipe trattamentale risultino ora una buona aderenza al trattamento con l’avvio di una revisione critica e ha pertanto concesso la detenzione domiciliare, non ancora l’affidamento, ritenendo che le esperienze dei permessi premio non siano ancora consolidate e che vada rispettato il principio di gradualità nell’accesso ai benefici; Evidenziato che il ricorso lamenta la contraddittorietà della motivazione, perché, pur preoccupandosi del suo reinserimento sociale, il Tribunale di sorveglianza ha concesso al condannato una misura alternativa che non gli consente alcuna socialità, nè la prosecuzione del lavoro che già svolgeva in carcere; Considerato, tuttavia, che il ricorso sollecita non più che una diversa valutazione degli elementi posti a base della decisione impugnata, sorretta invece da una motivazione adeguata e rispettosa del principio secondo cui, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse (Sez. 1, n, 30065 del 29/5/2025, B., Rv. 288564 – 01; Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv- 276213 – 01; Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Sicari, Rv. 264037 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui in data 18.6.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha rigettato un’istanza di affidamento in prova al servizio sociale; Letta, altresì, la memoria difensiva trasmessa in cancelleria successivamente alla fissazione della data per la decisione in camera di consiglio; Rilevato che la decisione impugnata, premettendo che precedenti istanze analoghe di misura alternativa erano state rigettate per la necessità dell’osservazione scientifica, ha dato atto che dalla relazione dell’equipe trattamentale risultino ora una buona aderenza al trattamento con l’avvio di una revisione critica e ha pertanto concesso la detenzione domiciliare, non ancora l’affidamento, ritenendo che le esperienze dei permessi premio non siano ancora consolidate e che vada rispettato il principio di gradualità nell’accesso ai benefici; Evidenziato che il ricorso lamenta la contraddittorietà della motivazione, perché, pur preoccupandosi del suo reinserimento sociale, il Tribunale di sorveglianza ha concesso al condannato una misura alternativa che non gli consente alcuna socialità, nè la prosecuzione del lavoro che già svolgeva in carcere; Considerato, tuttavia, che il ricorso sollecita non più che una diversa valutazione degli elementi posti a base della decisione impugnata, sorretta invece da una motivazione adeguata e rispettosa del principio secondo cui, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse (Sez. 1, n, 30065 del 29/5/2025, B., Rv. 288564 – 01; Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv- 276213 – 01; Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Sicari, Rv. 264037 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è
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