CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 gennaio 2023
Cassazione n. 27371/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; in subordine, disporsi il rinvio dell'udienza come richiesto dalla difesa dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi l'istanza di rinvio, ovvero accogliersi il ricorso; udita l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi l'istanza di rinvio, ovvero accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in data 23 gennaio 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarando l'estinzione per prescrizione di taluni reati (reato di partecipazione ad associazione per delinquere - capo A) - nei confronti di tutti gli imputati; reato di cui al capo 3) nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; reato di cui al capo 13), nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; reato di cui al capo 18), qualificato quale ipotesi di ricettazione, nei soli confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]), assolvendo l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di cui al capo 16) e rideterminando le pene inflitte per i residui reati (capo 16) per l'imputato [OSCURATO:PERSONA]; capo 18), qualificato quale ipotesi di furto pluriaggravato, per l'imputato [OSCURATO:PERSONA]; capi 16) e 18), qualificato quest'ultimo quale ipotesi di furto pluriaggravato, per l'imputato [OSCURATO:PERSONA]). 2. Hanno proposto ricorso i difensori degli imputati. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il difensore deduce con unico motivo di ricorso la carenza ed illogicità della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche; i precedenti penali considerati per giustificare la mancata concessione delle circostanze attenuanti erano risalenti nel tempo e, quindi, non significativi quali elementi ostativi, mentre era stata illegittimamente ridimensionata la portata della confessione dell'imputato. 4. La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con il primo motivo, la violazione della legge penale, in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., oltre che la manifesta illogicità della motivazione con cui era stata affermata la responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo 16). L'indizio considerato dalla Corte territoriale, ossia quello della parziale riproduzione della targa del veicolo utilizzato dagli autori del furto, era privo dei necessari caratteri di precisione e gravità, non corrispondendo esattamente al dato della targa rinvenuta nella disponibilità del ricorrente; inoltre, il medesimo indizio non concordava con altri elementi di prova acquisiti al processo, riguardanti le attività di osservazione della polizia giudiziaria nel garage ove si riteneva che fossero custodite le vetture utilizzate per commettere i furti, poiché in quelle circostanze la targa in esame non era stata individuata su alcuno dei veicoli ivi parcheggiati. Infine, la sentenza aveva travisato il risultato probatorio riguardante il presunto avvistamento delle auto che, uscendo dal garage posto sotto osservazione, sarebbero state utilizzate per commettere il furto attribuito al ricorrente; era, altresì, apodittica la motivazione che aveva condotto all'assoluzione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] dal medesimo reato e alla condanna del ricorrente, pur avendo posto in essere i due imputati le medesime condotte, attribuendo al ricorrente un ruolo di "coordinamento e organizzazione" del tutto ipotetico e astrattamente considerato. 4.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, ritenuta manifestamente illogica, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato sulla scorta dell'esistenza di precedenti penali, senza considerare la distanza temporale tra le condanne definitive e i fatti oggetto di contestazione, con contemporanea svalutazione della confessione resa per alcuni episodi. 5. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo con il primo motivo, violazione della legge penale, in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., oltre che la manifesta illogicità della motivazione, con argomenti del tutto sovrapponibili a quelli posti a fondamento del primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche fondato esclusivamente sull'esistenza di precedenti penali. 6. Con memoria del 3/1/2023 il difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha formulato richiesta di differimento dell'udienza, al fine di verificare l'eventuale presentazione delle querele da parte delle persone offese, divenute necessarie quanto alla procedibilità nei confronti degli imputati in relazione agli episodi di furto contestati e ritenuti con le sentenze di merito ai capi 16) e 18), ai sensi della disposizione dell'art. 2, lett. i) d. Igs. 150/2022, applicabile nel procedimento per effetto dell'art. 85 d. Igs. 150/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. La peculiare situazione processuale, determinata dall'entrata in vigore delle disposizioni del d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150, impone la verifica dell'applicabilità delle disposizioni transitorie dettate dal decreto legislativo e la loro concreta incidenza nel presente giudizio di impugnazione. 1.1. Gli odierni ricorrenti, come indicato nella ricostruzione della vicenda processuale, sono stati condannati (anche) per i reati di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624, 625 nn. 2 e 5 cod. pen. (capi 16 e 18). Secondo il tenore dell'art. 2, lett. i), d. Igs. 150/2022 detti reati sono divenuti procedibili a querela, a far data dall'entrata in vigore di tale disposizione (ossia il 30 dicembre 2022, come previsto dall'art. 99 bis d. Igs. 150/2022); la norma transitoria dettata dall'art. 85 d. Igs. 150/2022 prevede che «per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». Se, dunque, in astratto le persone offese dai reati di furto contestati potrebbero presentare querela entro il 31 marzo 2023, rendendosi così necessario - come sollecitato dalle difese dei ricorrenti - rinviare il processo a data successiva, per verificare l'eventuale proposizione delle querele che renderebbero procedibili i reati in esame, occorre allo stesso tempo considerare se la questione che concerne il nuovo regime di procedibilità sia rilevabile in ogni caso o se, invece, debba preliminarmente verificarsi la corretta instaurazione del rapporto processuale nel giudizio di legittimità. Le indicazioni della giurisprudenza a Sezioni unite della Corte sul punto sono da tempo consolidate: il rapporto tra la presentazione del ricorso in sede di legittimità, ritenuto inammissibile, e l'obbligo di immediata rilevazione delle cause di non punibilità è stato definito in termini di incompatibilità, in quanto la pronuncia di inammissibilità ha sempre natura dichiarativa ed è meramente ricognitiva della mancata instaurazione del giudizio di cassazione poiché rileva un vizio che affligge geneticamente l'atto (così da ultimo, Sez. Unite, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, § 4.2. ove i richiami ai precedenti arresti delle Sezioni unite), determinando il giudicato "sostanziale" sulla res iudicata; il che produce «l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (Sez. unite 40150/2018, cit.). Si impone, dunque, per l'esame della richiesta di rinvio formulata da tutte le difese dei ricorrenti, la delibazione di ammissibilità dei propositi ricorsi. 1.2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché generico a fronte della compiuta motivazione con la quale la Corte territoriale ha escluso la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche (tenendo conto della confessione resa, stimando tale dato recessivo se confrontato con il numero, l'oggetto e la sequenza cronologica delle condanne definitive riportate sino ad epoca assai vicina a quella di commissione dei reati, da cui i giudici hanno tratto elementi per delineare una "capacità criminale specifica" del ricorrente, dato ostativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti). Il ricorrente, infatti, si limita a sottolineare in termini generici la risalenza delle condanne riportate - dimenticando quelle più recenti e quella successiva ai fatti commessi - e a censuare l'errata valutazione del dato della confessione, che la Corte ha condotto con giudizio di merito incensurabile in questa sede, perché privo di vizi logici. 1.3. A differenti conclusioni deve giungersi quanto ai ricorsi proposti nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le censure che i ricorrenti formulano, con argomenti pressoché coincidenti e riportati nel primo motivo di entrambi i ricorsi, in ordine ai criteri valutativi della prova indiziaria adottati dalla sentenza impugnata e alla motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, risultano rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. Conseguentemente, va accolta la richiesta di rinvio del processo, disponendo la separazione delle posizioni dei ricorrenti (provvedendosi a cura della Cancelleria alla formazione di autonomo fascicolo) e il rinvio del processo a nuovo ruolo; va altresì dichiarata la sospensione del corso della prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen., sino alla data del 31 marzo 2023. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Dispone la separazione delle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che rinvia a nuovo ruolo, co