CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 febbraio 2019
Cassazione n. 08538/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9517/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N. 369/2007, PROCURA GENERALE DELLA CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA] CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1012/2019depositata il 12/02/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – con richiesta ex art. 6 l.fall. del 16/03/2007 , il pubblico ministero presso il Tribunale di Roma proponeva istanza di fallimento nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito Spica), gì con sede in Roma, v iale [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],con domicilio eletto in Roma , v ia Ezio 55, irreperibile ; 1.1. – il Tribunale di Roma, con sentenza del 20/12/2007 , dichiarava il fallimento della predetta società , nonostante la contumacia del legale rappresentante, osservando: i) che la società risultava cancellata dal Registro delle i mprese di Roma sin dal 29/12/2005 per trasferimento di sede in Lituania, a Klaipeda, [OSCURATO:PERSONA] 10, ma che essa non risultava iscritta nel registro di commercio lituano e da ll’istruttoria non era emersa alcuna prova dell’effettivo trasferimento in Lituania, dovendo perciò ritenersi mai cancellata dal Registro delle imprese di Roma; ii) che l’istanza di fallimento era stata ritua lmente notificata al legale rappresentante a norma dell’art. 143 c.p.c. in dat a 22 /05/ 2007 e 16/06/2007,dopo inutili tentativi di notifica a norma dell’art. 145 c.p.c. sia presso la sede legale in Roma, v .le Marconi 440 (da cui risultava trasferita) sia presso la residenza camerale indicata dal legale rappresentante in Roma, via Ezio 55 (ove questi era risultato sconosciuto); iii) che il sig. [OSCURATO:PERSONA] era risultato sconosciuto anche in Lituania , presso la residenza da egli stesso dichiarata in Klaipeda, [OSCURATO:PERSONA] n. 10 , come emerge va dalla notifica tentata dalla Guardia di Finanza di Roma in data 07/07/2006,ai fini di una convocazione per verifica fiscale; iv) che nessuno dei soggetti intervenuti era legittimato ad eccepi re la violazione delle disposizioni relative alla notifica ex art. 143 c.p.c.; 1.2. – la cancelleria tentava di notifica re la sentenza dichiarativa di fallimento alla Spica, presso la sede, con esito negativo (”anzi non ho potuto notificare in quanto come da informazioni assunte si ̀ trasferita altrove. Oggi 09/01/08 ” ) nonché al Plauske, presso il domicilio eletto, con esito negativo (“anzi non ho potuto notificare trasferito in sconosciuto. Oggi 14.01.08”), e quindi presso la [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 143 c.p.c.; 1.3. – d ichiarando di aver appreso noti zi a della procedura fallimentaree di aver ottenuto accesso al relativo fascicolo in data 10/03/2015, Spica, in persona del nuovo amministratore [OSCURATO:PERSONA],nominato il 05/05/2015, proponeva reclamo ex art.18 l.fall. in data 06/08/2015; 1.4. – con sentenza del 12/02/2019 la Corte d’appello di Roma , dopo aver rimesso la causa sul ruoloper l’acquisizione del fascicolo del p.m. contenente tutte le notifiche in originale dell’istanza di fallimento– ed aver dato atto che la procedura fallimentare si era frattanto chiusa per concordato fallimentare – ha rigettato il reclamo, ritenendo regolare la sequenza delle notifiche ed inconferente il documento del Ministero dell’Interno prodotto dal p.m. all’udienza del 30 / 10 / 2007, ove, in base alle ricerche dell’Interpol richieste dalla stessa Procura, il Plauske ris ultava risiedere in Lituania, [OSCURATO:PERSONA] 8-3, trattandosi di documento pacificamente formatosi solo nell’agosto 2007, successivamente al perfezionarsi della notifica ex art. 143 c.p.c.; 2. – a vverso detta decisione Spica ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrat o da memoria ; gli intimati non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 2.1.– con il primo motivo la ricorrente lamenta v iolazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 145 c.p.c. nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo: i) che non ricorrevano i presupposti per la notifica della richiesta del p.m. con il rito degli irreperibili, ex art.143 c.p.c., effettuata il 22/05/2007 all’allora legale rapp resentante della società, il cittadino lituano [OSCURATO:PERSONA], poiché, fallito il tentativo di notifica all’indirizzo di Roma, dove il Plauske risultava aver eletto domicilio, il p.m. avrebbe dovuto compiere ulteriori ricerche presso l’AIRE e l’ufficio consolare; ii) che il deposito da parte dello stesso p.m. del documento dell’Interpol del 16/08/2007 (da cui risultava che il Plauske risiedeva in Lituania , Klaipeda, Turgaus, 8-3), lasc iava presumere che egli fosse in grado di conoscere l’effettiva residenza del destinatario, dove avrebbe potuto tentare la notificazione “a mani”; 2.2. – i l secondo m ezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 15 l.fall., 143 e 148 c.p.c., per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto che la mancata indicazione, nella relata di notifica, delle ricerche e notizie sulla irreperibilità del destinatario non producesse inesistenza o nullità della notificazione; 2.3. – il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111,comma 6 , Cost., nonché 132 , co mma 2 n . 4 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c. , per illogicità e contraddit t orietà della motivazione in ordine alla irreperibilità del Plauske; 2.4. – il quarto allega violazione degli artt. 111 , co mma 2 Cost., 15, commi 1 e 2,e 17 l.f all ., nonché 138 e 45 c.p.c., poiché, per le ragioni svolte nei precedenti motivi, il procedimento prefallimentare e la sentenza di fallimento dovevano essere dichiarati nulli per la «involontaria contumacia di Spica»; 3. – preliminarmente all’esame dei motivi occorre rilevare d’ufficio che la Corte d’appello di Roma ha deciso nel merito senza valutare l’ammissibilit̀ del reclamo , proposto a distanza di quasi otto anni dalla sentenza dichiarativa di fallimento; 3.1. – ai sensi dell’art. 327, secondo comma, c.p.c. (in base al quale la disposizione del primo comma « , l'ammissibilità dell’impugnazione tardiva del contumace, rispetto al termine, prima di un anno ed ora di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 327, primo comma, c.p.c., è condizionata al concorso di due presupposti, l’uno oggettivo (la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio o della sentenza), l'altro soggettivo, rappresentato dalla mancata conoscenza del processo a causa di quella nullità, requisiti che devono essere provati in giudizio dalla parte contumace (Cass.9255/2000, 10365/2003, 26261/2005, 6595/2006, 19225/2007), con la conseguenza che è inammissibile l'impugnazione qualora non venga fornita la prova della mancata conoscenza del processo a causa del dedotto vizio della notificazione ( ex multis , Cass.20307/2012, 954/2013); 3.2. – questa Corte ha chiarito , i n tema di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, che sebbene l'art. 18, quarto comma, l.fall. richiami espressamente solo il primo comma dell’art.327 c.p.c., va ritenuto applicabile anche i l secondo comma , per ragioni connesse al rispetto del principio del contraddittorio, riferibile anche al procedimento prefallimentare (Cass.14232/2014, 10632/2016 e 26427/2017); di conseguenza, ove l’impugnazione sia stata proposta tardivamente a causa di un vizio della notificazione, occorre distinguere l'ipotesi di inesistenza – assistita da una presunzione iuris tantum di mancata conoscenza del procedimento, con onere per la controparte di fornire la prova contraria – da quella d i nullità, rispetto alla quale spetta invece al reclamante l'onere di dimostrare di non averne avuto, comunque, effettiva conoscenza ( cfr. Cass. Sez. U, 4196/1990; Cass.9255/2000, 6647/2003, 7585/2004, 18243/2008, 2817/2009, 12004/2010,19574/2015, 1308/2018, 532/2020, 36387/2021); 3.3. – versandosi nella specie in ipotesi di nullità ( e non di inesistenza) della notifica dell’atto introduttivo – ed anche dando per assunta (come ha fatto implicitamente il giudice a quo ) la nullità della notifica della sentenza dichiarativa di fallimento – sarebbe stato dunque onere della società ricorrente provare la data della conoscenza, anche solo di fatto, di detta sentenza, per verificare se fosse o meno decorso, da quella data, il cd. termine lungoper la proposizione del reclamo ; la stessa si è invece limitata ad asserire di aver appreso dell’esistenza della sentenza, con accesso al fascicolo fallimentare, solo dopo la nomina d i un nuovo amministratore(tra l’altro con un’incongruenza di date che emerge a pag. 5 del ricorso), ammettendo espressamente – e ciò rappresenta un’ulteriore incongruenza – che la procedura fallimentare si era frattanto chiusa per concordato fallimentare; 4. – l a tardività e quindi l ’inammissibilit̀ del reclamo, per mancato assolvimento del predetto onere probatorio, costituisce una questione rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, in quanto relativa ad un termine di decadenza processuale, che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata , ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.(cfr. Cass. Sez. U, 8501/2021), poiché il giudizio non poteva proseguire in sede di reclamo ex art.18 l.fall., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di fallimento; 5. –l'intervenuta cassazione della sentenza impugnata esclude la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.11144/2018). P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA].ca [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento e cassa senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1012 del 2019 , poiché il processo non poteva essere