CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 ottobre 2023
Cassazione n. 46227/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CB) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di L'AQUILA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 06/04/2023 la Corte di Appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna emessa dal Gup del Tribunale di Chieti il 07/12/2022 per il reato di cui all'art. 493 ter cod. proc. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il comune difensore e procuratore speciale degli imputati, eccependo l'inosservanza di norma processuale (art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.) stabilita a pena di decadenza, non avendo considerato la corte territoriale che il termine di trenta giorni per proporre l'impugnazione, determinato ai sensi dell'art. 585, comma 1 lett. b) e comma 2 lett. c), doveva essere prolungato di quindici giorni, per effetto della modifica normativa che aveva inserito nell'art. 585 cod. proc. pen. il comma 1-bis con riferimento all'impugnazione del difensore di imputati giudicati - come nel caso di specie - in assenza. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Il comma 1-bis dell'art. 585 cod. proc. pen. è stato inserito dall'art. 33, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. L'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 150/2022 ha altresì così disposto: «3. Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1- bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto». 3.1. Nella fattispecie in esame la sentenza risulta pronunciata il 07/12/2022, con conseguente inapplicabilità della normativa sopravvenuta alla quale il ricorrente fa riferimento. Correttamente, pertanto, la corte territoriale, rilevato il rispetto del termine di trenta giorni determinato dal giudice per il deposito della motivazione, ha ritenuto tardivo l'appello pervenuto tramite pec in data 23.1.2023. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 17 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]