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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11928/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso RG 2438-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - Controricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - Controricorrente - avverso la sentenza/l'ordinanza della CORTE DI APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/11/2020; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14/01/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: - il giudizio trae origine dalla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], innanzi al Tribunale di Napoli, con la quale chiese la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei compensi per le prestazioni professionali svolte in suo favore, consistenti nello svolgimento di pratiche edilizie; - [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio e dedusse di non aver intrattenuto alcun rapporto con il Dervisio ma di aver conferito l'incarico all'ing. [OSCURATO:PERSONA], di cui chiese la chiamata in causa; - si costituì il [OSCURATO:PERSONA], il quale confermò di aver ricevuto l'incarico dallo Iannuzzi e di essersi avvalso della collaborazione del Dervisio, suo collaboratore di studio. - Il Tribunale di Napoli rigettò la domanda per carenza di legittimazione attiva del Dervisio, che non aveva provato l'esistenza di un rapporto di mandato con lo Iannuzzi in quanto l'incarico professionale era stato conferito al [OSCURATO:PERSONA]. la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 20.11.2020, rigettò l'appello proposto dal Dervisio sulla base delle medesime argomentazioni poste a fondamento della sentenza di primo grado; rilevò, infatti, che le prestazioni erano state svolte dal Dervisio in esecuzione del rapporto di collaborazione intercorrente con il [OSCURATO:PERSONA] e non per incarico ricevuto dallo Inannuzzi; - il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: «Con l'unico motivo di ricorso, si deduce l'omessa ed insufficiente motivazione sulla mancata prova della legittimazione ad agire per l'esecuzione di un incarico professionale conferitogli dal convenuto principale.

Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente evidenziato che la deduzione del vizio motivazione è preclusa dall'esistenza di una "doppia conforme", ai sensi dell'art.348 ter comma V c.p.c. in quanto il giudizio d'appello è stato introdotto in data antecedente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

L'art. 54 del D.L. 83/2012 convertito nella L.134/2012, prevede l'applicabilità della normativa ai giudizi introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Inoltre, le censure svolte presuppongono come ancora esistente (ed applicabile nella concreta fattispecie) il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza nei termini in cui esso era possibile prima della modifica dell'art. 360 c.p.c., n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012, essendo viceversa denunciabile soltanto l'omesso esame di uno specifico fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, rimanendo - alla stregua della detta novella legislativa - esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. civ., SS.UU., Sent. n. 8053/2014)»; Considerato che: - il Collegio condivide la proposta del Relatore; - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; - le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; - ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge con distrazione in favore degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 14 gennaio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso RG 2438-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - Controricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - Controricorrente - avverso la sentenza/l'ordinanza della CORTE DI APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/11/2020; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14/01/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: - il giudizio trae origine dalla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], innanzi al Tribunale di Napoli, con la quale chiese la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei compensi per le prestazioni professionali svolte in suo favore, consistenti nello svolgimento di pratiche edilizie; - [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio e dedusse di non aver intrattenuto alcun rapporto con il Dervisio ma di aver conferito l'incarico all'ing. [OSCURATO:PERSONA], di cui chiese la chiamata in causa; - si costituì il [OSCURATO:PERSONA], il quale confermò di aver ricevuto l'incarico dallo Iannuzzi e di essersi avvalso della collaborazione del Dervisio, suo collaboratore di studio. - Il Tribunale di Napoli rigettò la domanda per carenza di legittimazione attiva del Dervisio, che non aveva provato l'esistenza di un rapporto di mandato con lo Iannuzzi in quanto l'incarico professionale era stato conferito al [OSCURATO:PERSONA]. la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 20.11.2020, rigettò l'appello proposto dal Dervisio sulla base delle medesime argomentazioni poste a fondamento della sentenza di primo grado; rilevò, infatti, che le prestazioni erano state svolte dal Dervisio in esecuzione del rapporto di collaborazione intercorrente con il [OSCURATO:PERSONA] e non per incarico ricevuto dallo Inannuzzi; - il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: «Con l'unico motivo di ricorso, si deduce l'omessa ed insufficiente motivazione sulla mancata prova della legittimazione ad agire per l'esecuzione di un incarico professionale conferitogli dal convenuto principale. Il motivo è inammissibile. Va preliminarmente evidenziato che la deduzione del vizio motivazione è preclusa dall'esistenza di una "doppia conforme", ai sensi dell'art.348 ter comma V c.p.c. in quanto il giudizio d'appello è stato introdotto in data antecedente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. L'art. 54 del D.L. 83/2012 convertito nella L.134/2012, prevede l'applicabilità della normativa ai giudizi introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Inoltre, le censure svolte presuppongono come ancora esistente (ed applicabile nella concreta fattispecie) il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza nei termini in cui esso era possibile prima della modifica dell'art. 360 c.p.c., n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012, essendo viceversa denunciabile soltanto l'omesso esame di uno specifico fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, rimanendo - alla stregua della detta novella legislativa - esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. civ., SS.UU., Sent. n. 8053/2014)»; Considerato che: - il Collegio condivide la proposta del Relatore; - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; - le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; - ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge con distrazione in favore degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 14 gennaio 2022.
Sentenza Cassazione n. 11928/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris