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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 39112/2023

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la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: CHEBBI Jamel, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 settembre 1971; MEMAJ Indrit, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 gennaio 1997; avverso la sentenza n. 1786/2022 della Corte di appello di Venezia del 4 maggio 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilityà di entrambi i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza pronunziata in data rrretata 4 maggio 2022, ha confermato la decisione, presa in esito a processo celebrato nelle forme del rito abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono stati condannati dal Gup del Tribunale di Padova, rispettivamente, alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 45.000,00 di multa, alla pena di anni 6 e mesi 4 di reclusione ed euro 36.000,00 di multa, alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 15.000,00 di multa ed alla pena di anni 5 e mesi 2 di reclusione ed euro 36.000,00 di multa; nei confronti dei primi due imputati, unici per i quali è ora in discussione il ricorso per cassazione avverso la sentenza di cui sopra, la pena è stata determinata, quanto al primo, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alle contestate aggravanti, esclusa, però, la aggravante di cui all'art. 80, secondo comma, del dPR n. 309 del 1990, e applicata la diminuente per il rito prescelto, e, quanto al secondo, ritenuta la continuazione fra i reati contestati, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed applicata la diminuente per la scelta del rito.

A carico dei predetti era stata contestata, quanto al Chebbi un'unica imputazione avente ad oggetto la violazione, in concorso con altri, fra i quali il Memaj, dell'art. 73, comma 1 e 6, del dPR n. 309 del 1990, per avere, rivestendo una posizione di vertice fra i vari concorrenti, acquistato, detenuto trasportato e ceduto rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente sia del tipo cocaina che del tipo eroina, e, quanto al Memaj, oltre ai fatti contestati in concorso col Chebbi, svariati episodi di trasporto e cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina.

Con la stessa sentenza con la quale ha confermato la decisione del Gip del Tribunale di Padova la Corte lagunare ha previamente dato atto di avere, essendosi a tal fine una prima volta ritiratasi in camera di consiglio, rigettato la richiesta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., successivamente rigettando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice del rito penale, nella parte in cui non prevede la incompatibilità a giudicare del Collegio che avesse rigettato la richiesta di "patteggiamento in grado di appello".

Ha, quindi, respinto il gravame presentato avverso la sentenza del giudice di prima istanza.Contro la sentenza della Corte territoriale hanno interposto ricorso per cassazione sia il Chebbi che il Memaj; la difesa del primo ha articolato 5 motivi di impugnazione; quella del secondo ha affidato le sue doglianze ad un unico articolato motivo di ricorso.

Partendo, pertanto, dal ricorso più composito, si rileva che con il primo motivo è stato riformulato l'invito a sollevare la questione di legittimità costituzionale, sviluppata con riferimento agli artt. 24, 25 e 76 della Costituzione, dell'art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui, come detto, non prevede la incompatibilità a giudicare nel merito dell'organo giudicante che abbia rigettato la richiesta di patteggiamento in appello.

Con il secondo motivo di ricorso ci si è doluti del fatto che il rigetto della richiesta di concordato in appello sia stato pronunziato per un verso in assenza di qualsivoglia motivazione e, per altro verso, in violazione dell'art. 602, comma 1-bis, avendo la Corte di appello, prima di provvedere in ordine alla richiesta di definizione concordata del giudizio, invitato le parti a concludere una prima volta.

Il terzo motivo di ricorso concerne il rigetto della riqualificazione del reato contestato all'imputato nell'ambito della ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, sebbene non sia stata verificata a carico del Chebbi alcuna materiale ipotesi di cessione, detenzione o trasporto della sostanza stupefacente.

Il quarto motivo di impugnazione attiene al vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui in essa non è esclusa la ricorrenza a carico del Chebbi della circostanza aggravante di cui all'art. 112 cod. pen.

Infine, con il quinto motivo è lamentata la mancanza di motivazione in ordine alla pericolosità dell'imputato, fattore legittimante la disposizione contenuta nella sentenza in merito alla sua espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata.

Il ricorso del Memaj, come detto contiene un solo, composito, motivo di ricorso, con il quale è, in primo luogo censurata la scelta di non dare luogo al patteggiamento in appello; è quindi lamentata, ritenendola immotivata, la scelta di rigettare la eccezione di incompetenza territoriale del giudice di Padova; ancora ci si duole del fatto che non sia stata ritenuta la continuazione fra i reati di cui alla presente sentenza e quello giudicato con la sentenza n. 3611 dell'8 ottobre 2021 della medesima Corte di appello di Venezia; da ultimo è censurata la mancata considerazione del comportamento collaborativo del Memaj in sede di determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi formulati dai due ricorrenti sono entrambi privi di pregio, ma, mentre quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato, quello presentato da [OSCURATO:PERSONA] è del tutto inammissibile.

La logica del giudizio impone di esaminare prioritariamente la doglianza con la quale il Chebbi, riproponendo una questione già formulata di fronte alla Corte territoriale, ma articolata questa volta in guisa di censura alla sentenza impugnata per non avere la Corte territoriale sollevato la questione di legittimità costituzionale, deduce la contrarietà ai principi della Costituzione - in particolare si richiamano come possibili parametri violati gli artt. 24, 25 e 76 della Costituzione - dell'art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede fra le cause di incompatibilità dell'organo giudicante il fatto che questo già si sia in precedenza espresso rigettando la richiesta di applicazione della pena concordata in appello con rinunzia ai motivi di gravame.

Giova premettere che, come detto, la questione era già stata formulata di fronte alla Corte di appello di Venezia e da questa dichiarata inammissibile in quanto manifestamente infondata con ordinanza del 4 maggio 2022; in tale provvedimento, che ad avviso del ricorrente sarebbe stato dotato di una motivazione meramente apparente, la Corte territoriale aveva richiamato la giurisprudenza di questa Corte, in seno alla quale è dato rinvenire un orientamento secondo il quale la prospettata questione sarebbe inammissibile in quanto manifestamente infondata (cfr., infatti: Corte di cassazione, Sezione Il penale, 4 marzo 2020, n. 8745, secondo la quale è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 599-bis, comma 3, e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono che il rigetto della richiesta di concordato in appello debba essere motivato e determini un obbligo di astensione del giudice di secondo grado, sia perché, trattandosi di una valutazione anticipata rispetto all'analisi dei motivi di gravame, tale rigetto non esime il giudice di appello, all'esito del giudizio di secondo grado, dal fornire motivazione specifica in relazione a ciascuno dei motivi proposti con l'impugnazione, sia perché, in mancanza di accesso ad atti del fascicolo il cui esame è normalmente precluso, non vi è alcuna anticipazione di giudizio.).A fronte di tali argomentazioni la ricorrente difesa ha, nuovamente prospettato la questione, sviluppandola, questa volta, in funzione della asserita violazione dei parametri costituzionali di cui agli artt. 24, 25 e 76 della Costituzione.

Va subito segnalatq la inammissibilità della questione sotto il profilo, riferito all'art. 76 della Costituzione, dell'eccesso di delega; invero il ricorrente non ha in alcun modo precisato quale, fra i principi ed i criteri direttivi che il legislatore delegante ha rimesso a quello delegato, quest'ultimo avrebbe violato, minando in tal modo irrimediabilmente, sotto il profilo della specificità, la propria lagnanza.

Quanto ai due restanti parametri, riferiti, il primo, all'efficace e incondizionato diritto di agire a tutela dei propri diritti, ed il secondo, alla intangibilità del giudice naturale, gli stessi non appaiono violati nei termini dedotti dalla ricorrente difesa.

Come è infatti agevole rilevare, esaminando lo stesso ricorso nel quale sono compiutamente elencati i numerosi interventi del giudice delle leggi volti ad ampliare la portata del dettato dell'art. 34 cod. proc. pen, ad ipotesi in cui, per effetto di precedenti decisioni da lui assunte, il giudice procedente nel merito non sia caratterizzato da quella "illibatezza intellettuale" la cui presenza obbiettivamente costituisce un valido ed ineludibile presidio sia al fattivo esercizio del diritto di difesa - essendone problematica la esplicazione di fronte ad un organo che già abbia in precedenza espresso il suo parere su di un aspetto decisivo della specifica controversia - sia alla identificazione del giudice naturale - tale non potendosi definire un organo che sia, per così dire, "prevenuto" - essi hanno tutti ad oggetto fattispecie in cui la conoscenza degli atti che il giudice incompatibile ha conseguito per effetto della vicenda che ne ha determinato la incompatibilità è più ampia di quella che, viceversa, egli avrebbe avuto ove tale vicenda non si fosse verificata.

Ed è proprio in forza di questa più estesa conoscenza degli atti che lo stesso si è determinato ad assumere i precedenti provvedimenti che, allo stato, ne mettono ragionevolmente in dubbio la "illibatezza intellettuale", così legittimando a suo carico la qualifica di "giudice prevenuto".

Nel caso che ora interessa, invece, questa situazione non si presenta; si vuole con ciò dire che, essendo il particolare meccanismo del concordato sulla pena previsto dall'art. 599-bis cod. pen. fenomeno che ontologicamente si verifica solamente in grado di appello, cioè in un momento in cui, non solo il materiale istruttorio è, di regola, già cristallizzato, ma ad esso i giudici del gravame hanno avuto pieno ed incondizionato accesso già prima della fase in cui gli stessi debbono valutare se accogliere o meno la richiesta formulata dall'imputato condannato in primo grado, gli elementi informativi del giudizio cui detti giudici debbono attenersi nei due momenti decisori, quello preliminare e quello definitivo, sono esattamente gli stessi, di tal che non vi è alcuna effettiva compromissione della "illibatezza intellettuale" del giudice procedente , (in cui si sostanzierebbe, come dianzi rilevato, la violazione del(efficace esercizio del diritto di difesa e la problematica identificazione di detto giudice come "giudice naturale"), posto che il grado della sua conoscenza degli atti fra il momento in cui deve valutare se accogliere o meno l'istanza ex art. 599-bis cod. proc. pen. ed il momento in cui deve valutare la fondatezza o meno dell'appello è esattamente il medesimo e tutti gli atti che lui conosce sono legittimamente stati sottoposti alla sua attenzione; diversamente opinare equivarrebbe a sostenere che dovrebbe essere dichiarata la incompatibilità di quel giudice che nel corso del giudizio di appello avesse assunto una qualunque decisione reiettiva di una istanza proveniente da una delle parti in giudizio (si immagini, a titolo di esempio, il rigetto della richiesta di riapertura del dibattimento, sulla base della ritenuta completezza della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado), in quanto in tale maniera il giudice avrebbe, intempestivamente, manifestato la propria opinione sul futuro esito dell'impugnazione.

Tali argomenti, sia pure sotto diversa e più informata prospettiva, sono già stati evidenziati di recente da questa Corte, laddove si è segnalato, non senza il richiamo di pertinenti interventi della Corte costituzionale, che, affinché le ipotesi di incompatibilità del giudice siano rilevanti "occorre che le precedenti valutazioni, anche di merito, siano state compiute in fasi diverse del procedimento e non nella medesima fase", precisandosi che l'esistenza di eventuali apprezzamenti incidentali - sfocianti, si chiarisce ora, anche nella possibile definizione di fasi subprocedimentali del giudizio aventi una loro autonomia in quanto potenzialmente idonee a definirne degli specifici profili - non vale a compromettere l'esigenza di continuità e globalità del giudizio, laddove non si voglia pervenire alla assurda "frammentazione del procedimento" implicante l'esigenza di "disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici quanti sono gli atti da compiere" (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 19 gennaio 2023, n. 2180).

Nessuna violazione è, pertanto, ravvisabile sia del diritto alla difesa sia della precostituzione del giudice naturale nella mancata previsione della incompatibilità a procedere al giudizio di merito del Collegio che abbia rigettato la richiesta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Passando al secondo motivo di censura, formulato dalla difesa del Chebbi, sul quale si innesta anche uno dei temi oggetto del complesso motivo di ricorso articolato dalla difesa del Memaj, e relativo alla carenza di motivazione in ordine al rigetto disposto dalla Corte lagunare della istanza di concordato sulla pena in appello con rinunzia ai motivi di gravame, va, in primo luogo, dato atto della esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla impugnabilità di tale statuizione.

Invero, a fronte di un orientamento secondo il quale - tenuto conto della sensibile diversità fra l'istituto ora in questione e l'ipotesi della applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. e della funzione sostanzialmente deflattiva del medesimo, la quale sarebbe vanificata laddove il rigetto della proposta di concordato da parte della Corte di appello fosse sottoposto ad una qualche forma di controllo processuale, determinando ciò una complicazione della procedura, invece di una sua semplificazione - non è ricorribile per cassazione il provvedimento di rigetto della richiesta concorde delle parti di accoglimento dei motivi d'appello a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (in tale senso - oltre a Corte di cassazione, Sezione VI penale, 4 maggio 2022, n. 17875, nella quale è piuttosto valorizzata la differenza di ratio dell'istituto ora in esame rispetto al patteggiamento in primo grado - si veda: Corte di cassazione, Sezione VII penale, 20 maggio 2021, n. 20085, ord.), più di recente si è andato affermando un diverso indirizzo, cui questo Collegio intende convintamente aderire ritenendolo decisamente preferibile, secondo il quale, invece, sia pure unitamente alla sentenza con la quale sia stato definito il giudizio di gravame, il provvedimento di rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 23 agosto 2022, n. 31556; idem Sezione VI penale, 16 giugno 2022, n. 23614), dovendo l'opposta opzione ermeneutica essere scartata in quanto, incidendo tale decisione sul contenuto sostanziale della sentenza in grado di appello, l'adesione alla prima tesi renderebbe, di fatto, una parte di tale decisione inspiegabilmente affrancata da un successivo controllo di legittimità (Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 giugno 2023, n. 28018).

Sciolto nel senso della astratta ammissibilità il dilemma sulla possibile sindacabilità del provvedimento reiettivo della definizione del giudizio di appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. disposto dalla Corte di Venezia, osserva, tuttavia questa Corte che, nondimeno, la doglianza formulata dai ricorrenti è priva di pregio posto che sia il Chebbi che il Mamaj non hanno precisato quali sarebbero state le ragioni della illegittimità della decisione assunta dalla Corte lagunare.

Invero, mentre il primo ha illustrato - senza però chiarire in che termini ciò possa avere determinato una nullità della ordinanza con la quale è stata rigettata la richiesta di definizione concordata del giudizio - talune pretese irregolarità procedimentali (non, tuttavia tali da avere impedito alle parti di discutere il processo e di rassegnare le rispettive conclusioni; sul punto si veda, infatti, nel senso della nullità della sentenza ove, invece, si fossero verificate le circostanze sopraindicate: Corte di cassazione, Sezione V penale, 22 novembre 2019, n. 47574) le quali, stante il principio di tassatività delle cause processuali di nullità degli atti, non paiono tuttavia tali da determinare alcun vizio del provvedimento in questione, il secondo si è, a sua volta, limitato ad enunciare il tema impugnatorio, senza fornire, tuttavia, alcuna altra specificazione.

Passando al terzo motivo del ricorso del Chebbi, concernente la violazione di legge per essere stata esclusa la configurabilità della ipotesi meno grave di reato di cui all'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, si osserva che, al di là della esclusione di siffatta qualificazione in funzione del ruolo di preminenza svolto dal ricorrente, la palese estraneità della vicenda ascritta al Chebbi alla ipotesi di lieve entità è plasticamente resa dalla stessa imputazione contestata all'imputato, riguardante un compendio di 32 kg di eroina e 450 gr di cocaina, indubbiamente esulante, primo visu, stante la imponenza della quantità di sostanza stupefacente trattata, dalla fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990.

Il mancato confronto del ricorrente con tale argomento rende evidentemente inammissibile sul punto il ricorso.

Riguardo al successivo quarto motivo, afferente alla ritenuta inadeguatezza motivazionale in punto di ricorrenza a carico del Chebbi della circostanza aggravante di cui all'art. 112, n. 2, cod. pen., deve rilevarsi - premesso il dato secondo il quale l'aggravante in questione è riferibile anche al soggetto che, fra i concorrenti nel reato, svolge le mansioni di coordinatore dei singoli apporti delittuosi, dovendosi fare rientrare anche tale compito nella nozione di organizzazione della cooperazione delittuosa cui rimanda l'art. 112, n. 2, cod. pen. - come la ricostruzione in fatto degli eventi delittuosi operata dalla Corte di merito rappresenti indubbiamente la circostanza che il Chebbi non solo impartisse direttive agli altri concorrenti (si veda a pag. 24 della sentenza il non contestato resoconto delle dichiarazioni rese da tale [OSCURATO:PERSONA]), ma si rifletta anche sulla circostanza, riportata a pag. 27 della sentenza medesima, connessa alla preoccupazione manifestata 'parte del ricorrente relativamente al fatto che i singoli spacciatori non avessero a loro disposizione dello stupefacente e sul suo adoperarsi affinché tale situazione potesse essere rapidamente superata; si tratta di evidenti elementi che segnalano la posizione non paritaria del Chebbi rispetto agli altri concorrenti nel reato, ma di sovraordinazione organizzativa; cosa questa che giustifica pienamente l'applicazione fatta dalla Corte di appello della circostanza aggravante di cui si tratta.

Quanto, infine riguardo al Chebbi, al motivo di impugnazione avente ad oggetto il preteso vizio di motivazione per essere stata disposta la misura di sicurezza della espulsione dello straniero a pena espiata senza che sia stata verificata la sua effettiva pericolosità sociale, osserva il Collegio che, per un verso, l'adozione della misura di sicurezza di cui all'art. 86 del dPR n. 309 del 1990, consistente nella espulsione dello straniero dal territorio nazionale a pena espiata, ben può essere disposta sulla base della verifica dell'esistenza di una condizione di pericolosità sociale sinteticamente desunta dall'avvenuta affermazione della sua responsabilità penale per uno dei reati indicati dal comma 1 dell'art. 86 citato e dalla sua condanna ad una pena non irrisoria, salva, per altro verso, la successiva verifica, necessariamente da compiersi da parte del Giudice di sorveglianza, della perdurante sussistenza di tale pericolosità al momento in cui, espiata la pena, la misura debba essere eseguita.

Premessa la necessarietà del descritto doppio momento accertativo, la motivazione resa sul punto dalla Corte lagunare, con riferimento ad un provvedimento che - in assenza della conferma della sua, successiva, ancora attuale doverosità - non è suscettibile si essere eseguito, appare indubbiamente congrua.

Passando ai residui motivi del ricorso presentato dal Mernaj, diversi da quello avente contenuto sovrapponibile ad uno dei motivi del ricorso del Chebbi, si rileva, quanto alla doglianza avente ad oggetto la pretesa incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria patavina, di fronte alla quale si è svolto il primo grado di giudizio, che, con motivazione non implausibile, cui il ricorrente non ha contrapposto alcun rilievo critico, la Corte territoriale ha ritenuto che il criterio di radicamento della competenza territoriale dovesse essere rinvenuto in quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del codice di rito, secondo il quale, ove non sia possibile diversamente individuare l'organo giudiziario territorialmente competente, è competente il giudice del luogo ove sia avvenuta l'ultima parte della azione o dell'omissione che costituisce la condotta del reato; che nel caso che ora interessa è stato incontestatamente individuato in Padova.

Quanto alla richiesta di riconoscimento della continuazione fra i reati ascritti al Memaj nel presente giudizio e quelli oggetto di altra sentenza, sempre emessa dalla Corte di appello di Venezia in data 8 ottobre 2021, divenuta irrevocabile il 6 aprile 2022, dalla sintesi dei motivi di appello formulati dalla difesa del ricorrente, sintesi che lo stesso ricorrente non ha assolutamente contestato in sede di ricorso per cassazione quanto alla sua completezza, non emerge che fra le ragioni di gravame dedotte dalla difesa del Memaj vi fosse anche il mancato riconoscimento della continuazione fra i reati giudicati con le due diverse sentenze emesse dalla Corte lagunare; non è dato perciò comprendere in che cosa si sostanzi la doglianza ora formulata dalla ricorrente difesa, attingendo essa un profilo decisionale che non era stato sottoposto all'esame della Corte medesima e che non poteva, evidentemente, essere dalla stessa rilevato da questa neppure in via officiosa.

Quanto, infine, alla censura riguardante il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato - nel determinare la cui dosimetria i giudici del merito non sarebbero stati rispettosi del corretto comportamento processuale tenuto dal prevenuto - si osserva che la pena inflitta al Memaj - responsabile di plurime violazioni dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990 riguardanti in ciascuna occasione quantitativi sempre assai considerevoli di sostanze stupefacenti del tipo cocaina o eroina - è stata contenuta, evidentemente in considerazione anche della sua condotta processuale, quanto alla pena inflittagli, in quella collocata ad un dipresso del minimo edittale, così come in misura assai benevola sono stati contenuti gli aumenti di pena da effettuarsi stante la ritenuta continuazione con i reati satellite contestati, di tal che, in ordine alla motivazione di tale determinazione, l'onere gravante in sede di merito è stato sufficientemente assolto attraverso la indicazione della congruità della pena rispetto alla contestazione dei fatti operata a carico dell'imputato.

A conclusione della presente sentenza si rileva che, mentre il ricorso del Chebbi è risultato infondato, con la conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, quello presentato dal Memaj, assai più generico e disancorato rispetto all'effettivo contenuto della sentenza emessa dalla Corte lagunare a suo carico, va dichiarato inammissibile e, pertanto, detto ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato oltre che al pagamento delle spese processuali anche a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cond

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: CHEBBI Jamel, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 settembre 1971; MEMAJ Indrit, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 gennaio 1997; avverso la sentenza n. 1786/2022 della Corte di appello di Venezia del 4 maggio 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilityà di entrambi i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza pronunziata in data rrretata 4 maggio 2022, ha confermato la decisione, presa in esito a processo celebrato nelle forme del rito abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono stati condannati dal Gup del Tribunale di Padova, rispettivamente, alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 45.000,00 di multa, alla pena di anni 6 e mesi 4 di reclusione ed euro 36.000,00 di multa, alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 15.000,00 di multa ed alla pena di anni 5 e mesi 2 di reclusione ed euro 36.000,00 di multa; nei confronti dei primi due imputati, unici per i quali è ora in discussione il ricorso per cassazione avverso la sentenza di cui sopra, la pena è stata determinata, quanto al primo, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alle contestate aggravanti, esclusa, però, la aggravante di cui all'art. 80, secondo comma, del dPR n. 309 del 1990, e applicata la diminuente per il rito prescelto, e, quanto al secondo, ritenuta la continuazione fra i reati contestati, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed applicata la diminuente per la scelta del rito. A carico dei predetti era stata contestata, quanto al Chebbi un'unica imputazione avente ad oggetto la violazione, in concorso con altri, fra i quali il Memaj, dell'art. 73, comma 1 e 6, del dPR n. 309 del 1990, per avere, rivestendo una posizione di vertice fra i vari concorrenti, acquistato, detenuto trasportato e ceduto rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente sia del tipo cocaina che del tipo eroina, e, quanto al Memaj, oltre ai fatti contestati in concorso col Chebbi, svariati episodi di trasporto e cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina. Con la stessa sentenza con la quale ha confermato la decisione del Gip del Tribunale di Padova la Corte lagunare ha previamente dato atto di avere, essendosi a tal fine una prima volta ritiratasi in camera di consiglio, rigettato la richiesta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., successivamente rigettando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice del rito penale, nella parte in cui non prevede la incompatibilità a giudicare del Collegio che avesse rigettato la richiesta di "patteggiamento in grado di appello". Ha, quindi, respinto il gravame presentato avverso la sentenza del giudice di prima istanza.Contro la sentenza della Corte territoriale hanno interposto ricorso per cassazione sia il Chebbi che il Memaj; la difesa del primo ha articolato 5 motivi di impugnazione; quella del secondo ha affidato le sue doglianze ad un unico articolato motivo di ricorso. Partendo, pertanto, dal ricorso più composito, si rileva che con il primo motivo è stato riformulato l'invito a sollevare la questione di legittimità costituzionale, sviluppata con riferimento agli artt. 24, 25 e 76 della Costituzione, dell'art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui, come detto, non prevede la incompatibilità a giudicare nel merito dell'organo giudicante che abbia rigettato la richiesta di patteggiamento in appello. Con il secondo motivo di ricorso ci si è doluti del fatto che il rigetto della richiesta di concordato in appello sia stato pronunziato per un verso in assenza di qualsivoglia motivazione e, per altro verso, in violazione dell'art. 602, comma 1-bis, avendo la Corte di appello, prima di provvedere in ordine alla richiesta di definizione concordata del giudizio, invitato le parti a concludere una prima volta. Il terzo motivo di ricorso concerne il rigetto della riqualificazione del reato contestato all'imputato nell'ambito della ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, sebbene non sia stata verificata a carico del Chebbi alcuna materiale ipotesi di cessione, detenzione o trasporto della sostanza stupefacente. Il quarto motivo di impugnazione attiene al vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui in essa non è esclusa la ricorrenza a carico del Chebbi della circostanza aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. Infine, con il quinto motivo è lamentata la mancanza di motivazione in ordine alla pericolosità dell'imputato, fattore legittimante la disposizione contenuta nella sentenza in merito alla sua espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata. Il ricorso del Memaj, come detto contiene un solo, composito, motivo di ricorso, con il quale è, in primo luogo censurata la scelta di non dare luogo al patteggiamento in appello; è quindi lamentata, ritenendola immotivata, la scelta di rigettare la eccezione di incompetenza territoriale del giudice di Padova; ancora ci si duole del fatto che non sia stata ritenuta la continuazione fra i reati di cui alla presente sentenza e quello giudicato con la sentenza n. 3611 dell'8 ottobre 2021 della medesima Corte di appello di Venezia; da ultimo è censurata la mancata considerazione del comportamento collaborativo del Memaj in sede di determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi formulati dai due ricorrenti sono entrambi privi di pregio, ma, mentre quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato, quello presentato da [OSCURATO:PERSONA] è del tutto inammissibile. La logica del giudizio impone di esaminare prioritariamente la doglianza con la quale il Chebbi, riproponendo una questione già formulata di fronte alla Corte territoriale, ma articolata questa volta in guisa di censura alla sentenza impugnata per non avere la Corte territoriale sollevato la questione di legittimità costituzionale, deduce la contrarietà ai principi della Costituzione - in particolare si richiamano come possibili parametri violati gli artt. 24, 25 e 76 della Costituzione - dell'art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede fra le cause di incompatibilità dell'organo giudicante il fatto che questo già si sia in precedenza espresso rigettando la richiesta di applicazione della pena concordata in appello con rinunzia ai motivi di gravame. Giova premettere che, come detto, la questione era già stata formulata di fronte alla Corte di appello di Venezia e da questa dichiarata inammissibile in quanto manifestamente infondata con ordinanza del 4 maggio 2022; in tale provvedimento, che ad avviso del ricorrente sarebbe stato dotato di una motivazione meramente apparente, la Corte territoriale aveva richiamato la giurisprudenza di questa Corte, in seno alla quale è dato rinvenire un orientamento secondo il quale la prospettata questione sarebbe inammissibile in quanto manifestamente infondata (cfr., infatti: Corte di cassazione, Sezione Il penale, 4 marzo 2020, n. 8745, secondo la quale è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 599-bis, comma 3, e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono che il rigetto della richiesta di concordato in appello debba essere motivato e determini un obbligo di astensione del giudice di secondo grado, sia perché, trattandosi di una valutazione anticipata rispetto all'analisi dei motivi di gravame, tale rigetto non esime il giudice di appello, all'esito del giudizio di secondo grado, dal fornire motivazione specifica in relazione a ciascuno dei motivi proposti con l'impugnazione, sia perché, in mancanza di accesso ad atti del fascicolo il cui esame è normalmente precluso, non vi è alcuna anticipazione di giudizio.).A fronte di tali argomentazioni la ricorrente difesa ha, nuovamente prospettato la questione, sviluppandola, questa volta, in funzione della asserita violazione dei parametri costituzionali di cui agli artt. 24, 25 e 76 della Costituzione. Va subito segnalatq la inammissibilità della questione sotto il profilo, riferito all'art. 76 della Costituzione, dell'eccesso di delega; invero il ricorrente non ha in alcun modo precisato quale, fra i principi ed i criteri direttivi che il legislatore delegante ha rimesso a quello delegato, quest'ultimo avrebbe violato, minando in tal modo irrimediabilmente, sotto il profilo della specificità, la propria lagnanza. Quanto ai due restanti parametri, riferiti, il primo, all'efficace e incondizionato diritto di agire a tutela dei propri diritti, ed il secondo, alla intangibilità del giudice naturale, gli stessi non appaiono violati nei termini dedotti dalla ricorrente difesa. Come è infatti agevole rilevare, esaminando lo stesso ricorso nel quale sono compiutamente elencati i numerosi interventi del giudice delle leggi volti ad ampliare la portata del dettato dell'art. 34 cod. proc. pen, ad ipotesi in cui, per effetto di precedenti decisioni da lui assunte, il giudice procedente nel merito non sia caratterizzato da quella "illibatezza intellettuale" la cui presenza obbiettivamente costituisce un valido ed ineludibile presidio sia al fattivo esercizio del diritto di difesa - essendone problematica la esplicazione di fronte ad un organo che già abbia in precedenza espresso il suo parere su di un aspetto decisivo della specifica controversia - sia alla identificazione del giudice naturale - tale non potendosi definire un organo che sia, per così dire, "prevenuto" - essi hanno tutti ad oggetto fattispecie in cui la conoscenza degli atti che il giudice incompatibile ha conseguito per effetto della vicenda che ne ha determinato la incompatibilità è più ampia di quella che, viceversa, egli avrebbe avuto ove tale vicenda non si fosse verificata. Ed è proprio in forza di questa più estesa conoscenza degli atti che lo stesso si è determinato ad assumere i precedenti provvedimenti che, allo stato, ne mettono ragionevolmente in dubbio la "illibatezza intellettuale", così legittimando a suo carico la qualifica di "giudice prevenuto". Nel caso che ora interessa, invece, questa situazione non si presenta; si vuole con ciò dire che, essendo il particolare meccanismo del concordato sulla pena previsto dall'art. 599-bis cod. pen. fenomeno che ontologicamente si verifica solamente in grado di appello, cioè in un momento in cui, non solo il materiale istruttorio è, di regola, già cristallizzato, ma ad esso i giudici del gravame hanno avuto pieno ed incondizionato accesso già prima della fase in cui gli stessi debbono valutare se accogliere o meno la richiesta formulata dall'imputato condannato in primo grado, gli elementi informativi del giudizio cui detti giudici debbono attenersi nei due momenti decisori, quello preliminare e quello definitivo, sono esattamente gli stessi, di tal che non vi è alcuna effettiva compromissione della "illibatezza intellettuale" del giudice procedente , (in cui si sostanzierebbe, come dianzi rilevato, la violazione del(efficace esercizio del diritto di difesa e la problematica identificazione di detto giudice come "giudice naturale"), posto che il grado della sua conoscenza degli atti fra il momento in cui deve valutare se accogliere o meno l'istanza ex art. 599-bis cod. proc. pen. ed il momento in cui deve valutare la fondatezza o meno dell'appello è esattamente il medesimo e tutti gli atti che lui conosce sono legittimamente stati sottoposti alla sua attenzione; diversamente opinare equivarrebbe a sostenere che dovrebbe essere dichiarata la incompatibilità di quel giudice che nel corso del giudizio di appello avesse assunto una qualunque decisione reiettiva di una istanza proveniente da una delle parti in giudizio (si immagini, a titolo di esempio, il rigetto della richiesta di riapertura del dibattimento, sulla base della ritenuta completezza della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado), in quanto in tale maniera il giudice avrebbe, intempestivamente, manifestato la propria opinione sul futuro esito dell'impugnazione. Tali argomenti, sia pure sotto diversa e più informata prospettiva, sono già stati evidenziati di recente da questa Corte, laddove si è segnalato, non senza il richiamo di pertinenti interventi della Corte costituzionale, che, affinché le ipotesi di incompatibilità del giudice siano rilevanti "occorre che le precedenti valutazioni, anche di merito, siano state compiute in fasi diverse del procedimento e non nella medesima fase", precisandosi che l'esistenza di eventuali apprezzamenti incidentali - sfocianti, si chiarisce ora, anche nella possibile definizione di fasi subprocedimentali del giudizio aventi una loro autonomia in quanto potenzialmente idonee a definirne degli specifici profili - non vale a compromettere l'esigenza di continuità e globalità del giudizio, laddove non si voglia pervenire alla assurda "frammentazione del procedimento" implicante l'esigenza di "disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici quanti sono gli atti da compiere" (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 19 gennaio 2023, n. 2180). Nessuna violazione è, pertanto, ravvisabile sia del diritto alla difesa sia della precostituzione del giudice naturale nella mancata previsione della incompatibilità a procedere al giudizio di merito del Collegio che abbia rigettato la richiesta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Passando al secondo motivo di censura, formulato dalla difesa del Chebbi, sul quale si innesta anche uno dei temi oggetto del complesso motivo di ricorso articolato dalla difesa del Memaj, e relativo alla carenza di motivazione in ordine al rigetto disposto dalla Corte lagunare della istanza di concordato sulla pena in appello con rinunzia ai motivi di gravame, va, in primo luogo, dato atto della esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla impugnabilità di tale statuizione. Invero, a fronte di un orientamento secondo il quale - tenuto conto della sensibile diversità fra l'istituto ora in questione e l'ipotesi della applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. e della funzione sostanzialmente deflattiva del medesimo, la quale sarebbe vanificata laddove il rigetto della proposta di concordato da parte della Corte di appello fosse sottoposto ad una qualche forma di controllo processuale, determinando ciò una complicazione della procedura, invece di una sua semplificazione - non è ricorribile per cassazione il provvedimento di rigetto della richiesta concorde delle parti di accoglimento dei motivi d'appello a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (in tale senso - oltre a Corte di cassazione, Sezione VI penale, 4 maggio 2022, n. 17875, nella quale è piuttosto valorizzata la differenza di ratio dell'istituto ora in esame rispetto al patteggiamento in primo grado - si veda: Corte di cassazione, Sezione VII penale, 20 maggio 2021, n. 20085, ord.), più di recente si è andato affermando un diverso indirizzo, cui questo Collegio intende convintamente aderire ritenendolo decisamente preferibile, secondo il quale, invece, sia pure unitamente alla sentenza con la quale sia stato definito il giudizio di gravame, il provvedimento di rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 23 agosto 2022, n. 31556; idem Sezione VI penale, 16 giugno 2022, n. 23614), dovendo l'opposta opzione ermeneutica essere scartata in quanto, incidendo tale decisione sul contenuto sostanziale della sentenza in grado di appello, l'adesione alla prima tesi renderebbe, di fatto, una parte di tale decisione inspiegabilmente affrancata da un successivo controllo di legittimità (Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 giugno 2023, n. 28018). Sciolto nel senso della astratta ammissibilità il dilemma sulla possibile sindacabilità del provvedimento reiettivo della definizione del giudizio di appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. disposto dalla Corte di Venezia, osserva, tuttavia questa Corte che, nondimeno, la doglianza formulata dai ricorrenti è priva di pregio posto che sia il Chebbi che il Mamaj non hanno precisato quali sarebbero state le ragioni della illegittimità della decisione assunta dalla Corte lagunare. Invero, mentre il primo ha illustrato - senza però chiarire in che termini ciò possa avere determinato una nullità della ordinanza con la quale è stata rigettata la richiesta di definizione concordata del giudizio - talune pretese irregolarità procedimentali (non, tuttavia tali da avere impedito alle parti di discutere il processo e di rassegnare le rispettive conclusioni; sul punto si veda, infatti, nel senso della nullità della sentenza ove, invece, si fossero verificate le circostanze sopraindicate: Corte di cassazione, Sezione V penale, 22 novembre 2019, n. 47574) le quali, stante il principio di tassatività delle cause processuali di nullità degli atti, non paiono tuttavia tali da determinare alcun vizio del provvedimento in questione, il secondo si è, a sua volta, limitato ad enunciare il tema impugnatorio, senza fornire, tuttavia, alcuna altra specificazione. Passando al terzo motivo del ricorso del Chebbi, concernente la violazione di legge per essere stata esclusa la configurabilità della ipotesi meno grave di reato di cui all'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, si osserva che, al di là della esclusione di siffatta qualificazione in funzione del ruolo di preminenza svolto dal ricorrente, la palese estraneità della vicenda ascritta al Chebbi alla ipotesi di lieve entità è plasticamente resa dalla stessa imputazione contestata all'imputato, riguardante un compendio di 32 kg di eroina e 450 gr di cocaina, indubbiamente esulante, primo visu, stante la imponenza della quantità di sostanza stupefacente trattata, dalla fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990. Il mancato confronto del ricorrente con tale argomento rende evidentemente inammissibile sul punto il ricorso. Riguardo al successivo quarto motivo, afferente alla ritenuta inadeguatezza motivazionale in punto di ricorrenza a carico del Chebbi della circostanza aggravante di cui all'art. 112, n. 2, cod. pen., deve rilevarsi - premesso il dato secondo il quale l'aggravante in questione è riferibile anche al soggetto che, fra i concorrenti nel reato, svolge le mansioni di coordinatore dei singoli apporti delittuosi, dovendosi fare rientrare anche tale compito nella nozione di organizzazione della cooperazione delittuosa cui rimanda l'art. 112, n. 2, cod. pen. - come la ricostruzione in fatto degli eventi delittuosi operata dalla Corte di merito rappresenti indubbiamente la circostanza che il Chebbi non solo impartisse direttive agli altri concorrenti (si veda a pag. 24 della sentenza il non contestato resoconto delle dichiarazioni rese da tale [OSCURATO:PERSONA]), ma si rifletta anche sulla circostanza, riportata a pag. 27 della sentenza medesima, connessa alla preoccupazione manifestata 'parte del ricorrente relativamente al fatto che i singoli spacciatori non avessero a loro disposizione dello stupefacente e sul suo adoperarsi affinché tale situazione potesse essere rapidamente superata; si tratta di evidenti elementi che segnalano la posizione non paritaria del Chebbi rispetto agli altri concorrenti nel reato, ma di sovraordinazione organizzativa; cosa questa che giustifica pienamente l'applicazione fatta dalla Corte di appello della circostanza aggravante di cui si tratta. Quanto, infine riguardo al Chebbi, al motivo di impugnazione avente ad oggetto il preteso vizio di motivazione per essere stata disposta la misura di sicurezza della espulsione dello straniero a pena espiata senza che sia stata verificata la sua effettiva pericolosità sociale, osserva il Collegio che, per un verso, l'adozione della misura di sicurezza di cui all'art. 86 del dPR n. 309 del 1990, consistente nella espulsione dello straniero dal territorio nazionale a pena espiata, ben può essere disposta sulla base della verifica dell'esistenza di una condizione di pericolosità sociale sinteticamente desunta dall'avvenuta affermazione della sua responsabilità penale per uno dei reati indicati dal comma 1 dell'art. 86 citato e dalla sua condanna ad una pena non irrisoria, salva, per altro verso, la successiva verifica, necessariamente da compiersi da parte del Giudice di sorveglianza, della perdurante sussistenza di tale pericolosità al momento in cui, espiata la pena, la misura debba essere eseguita. Premessa la necessarietà del descritto doppio momento accertativo, la motivazione resa sul punto dalla Corte lagunare, con riferimento ad un provvedimento che - in assenza della conferma della sua, successiva, ancora attuale doverosità - non è suscettibile si essere eseguito, appare indubbiamente congrua. Passando ai residui motivi del ricorso presentato dal Mernaj, diversi da quello avente contenuto sovrapponibile ad uno dei motivi del ricorso del Chebbi, si rileva, quanto alla doglianza avente ad oggetto la pretesa incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria patavina, di fronte alla quale si è svolto il primo grado di giudizio, che, con motivazione non implausibile, cui il ricorrente non ha contrapposto alcun rilievo critico, la Corte territoriale ha ritenuto che il criterio di radicamento della competenza territoriale dovesse essere rinvenuto in quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del codice di rito, secondo il quale, ove non sia possibile diversamente individuare l'organo giudiziario territorialmente competente, è competente il giudice del luogo ove sia avvenuta l'ultima parte della azione o dell'omissione che costituisce la condotta del reato; che nel caso che ora interessa è stato incontestatamente individuato in Padova. Quanto alla richiesta di riconoscimento della continuazione fra i reati ascritti al Memaj nel presente giudizio e quelli oggetto di altra sentenza, sempre emessa dalla Corte di appello di Venezia in data 8 ottobre 2021, divenuta irrevocabile il 6 aprile 2022, dalla sintesi dei motivi di appello formulati dalla difesa del ricorrente, sintesi che lo stesso ricorrente non ha assolutamente contestato in sede di ricorso per cassazione quanto alla sua completezza, non emerge che fra le ragioni di gravame dedotte dalla difesa del Memaj vi fosse anche il mancato riconoscimento della continuazione fra i reati giudicati con le due diverse sentenze emesse dalla Corte lagunare; non è dato perciò comprendere in che cosa si sostanzi la doglianza ora formulata dalla ricorrente difesa, attingendo essa un profilo decisionale che non era stato sottoposto all'esame della Corte medesima e che non poteva, evidentemente, essere dalla stessa rilevato da questa neppure in via officiosa. Quanto, infine, alla censura riguardante il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato - nel determinare la cui dosimetria i giudici del merito non sarebbero stati rispettosi del corretto comportamento processuale tenuto dal prevenuto - si osserva che la pena inflitta al Memaj - responsabile di plurime violazioni dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990 riguardanti in ciascuna occasione quantitativi sempre assai considerevoli di sostanze stupefacenti del tipo cocaina o eroina - è stata contenuta, evidentemente in considerazione anche della sua condotta processuale, quanto alla pena inflittagli, in quella collocata ad un dipresso del minimo edittale, così come in misura assai benevola sono stati contenuti gli aumenti di pena da effettuarsi stante la ritenuta continuazione con i reati satellite contestati, di tal che, in ordine alla motivazione di tale determinazione, l'onere gravante in sede di merito è stato sufficientemente assolto attraverso la indicazione della congruità della pena rispetto alla contestazione dei fatti operata a carico dell'imputato. A conclusione della presente sentenza si rileva che, mentre il ricorso del Chebbi è risultato infondato, con la conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, quello presentato dal Memaj, assai più generico e disancorato rispetto all'effettivo contenuto della sentenza emessa dalla Corte lagunare a suo carico, va dichiarato inammissibile e, pertanto, detto ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato oltre che al pagamento delle spese processuali anche a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cond
Sentenza Cassazione n. 39112/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris