Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04915/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente - 6 FEB 2023 SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] DI MANTOVAnei confronti del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in Fallimento, in persona del Curatore fallimentare avverso la ordinanza in data 5.1.2022 del Tribunale di Mantova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 5.1.2022 il Tribunale di Mantova, adito in sede di appello cautelare, ha rigettato, a conferma del provvedimento già reso dal Gip, la richiesta di revoca svolta dal Curatore fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto dei reati tributari contestati, emesso in data 4.2.2021 prima della dichiarazione di fallimento della società appellante, ma ha invece accolto la richiesta dell'istante con riferimento al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente emesso in data 28.5.2021 disponendo il dissequestro e la restituzione dei beni attinti dalla misura cautelare.

I giudici del riesame hanno ritenuto, in relazione a tale misura, che non sussistessero i presupposti per l'apposizione del vincolo reale, escludendo che la suddetta società fosse, diversamente da quanto sostenuto dal Gip, un mero schermo dietro il quale la persona fisica che ne aveva formalmente la veste di legale rappresentante gestisse beni propri al pari di un'impresa individuale posto che si trattava, al contrario, di una struttura dotata di una stabile organizzazione, nonché di mezzi e di risorse proprie, ampiamente operativa sul mercato, ritenendo che fosse semmai la newco [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in favore della quale la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] aveva trasferito, immediatamente dopo l'esecuzione di un primo sequestro disposto nei confronti dell'indagato, le proprie provviste economiche, a rappresentare un guscio vuoto nel quale era confluito il patrimonio dello Zapparoli.

2. Avverso il suddetto provvedimento il procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale ha proposto ricorso per cassazione.

2.1. Con un primo motivo incentrato sul vizio di violazione di legge riferito all'art. 12 bis d.

Igs. 74/2000, deduce che era stato ampiamente dimostrato dal decreto del Gip e dal verbale redatto dalla Guardia di Finanza, il cui contenuto riproduce pressoché integralmente, che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse uno schermo della persona fisica dello Zapparoli.

Rileva al riguardo come le considerazioni spese dal Tribunale mantovano si pongano in stridente antitesi con il corposo compendio indiziario emerso a seguito delle espletate indagini: nell'aderire al provvedimento primigenio evidenzia come solo formalmente fosse stata data la veste di una persona giuridica a quanto direttamente gestito, dai conti correnti al personale dipendente, dall'indagato, consentendo pertanto la suddetta situazione di fatto, a pieno titolo, secondo la sentenza 10561 del 30.1.2014 di questa Corte, la confisca per equivalente.

In ogni caso segnala il contrasto tra il suddetto provvedimento e le precedenti ordinanze rese dal medesimo Tribunale in diversa composizione in occasione del riesame avverso i due decreti di sequestro preventivo oggetto del presente appello cautelare in quella sede integralmente confermati.

2.2. Con un ulteriore motivo riferito alla violazione degli artt. 322-bis e 310 cod. proc. pen. lamenta che il Tribunale mantovano, investito quale giudice dell'appello cautelare, abbia erroneamente applicato la disposizione, dettata per il solo procedimento di riesame, di cui all'art. 309, nono comma cod. proc. pen. che impone l'annullamento del provvedimento di sequestro se privo di motivazione o non contenente l'autonoma valutazione degli elementi costitutivi o di quelli forniti dalla difesa, a tal fine richiamando la sentenza di questa Corte n.33402 del Ae° 13.6.2018: deduce come con la presente decisione il Tribunale mantovano sia fuoriuscito dal perimetro dell'appello cautelare avendo travolto il presupposto su cui si fondava la richiesta di revoca, ovverosia il decreto del Gip già confermato in punto di sequestro per equivalente dal Tribunale del riesame.

3. Con memoria tempestivamente depositata il difensore dell'indagato si è associato alle conclusioni del Procuratore Generale concludendo per l'inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso si compendia, quanto al primo motivo devoluto dal Procuratore ricorrente, in censure di natura squisitamente fattuale in ordine alla configurabilità della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. come società-schermo, che incorrono conseguentemente nell'inammissibilità: il fulcro delle contestazioni viene infatti incentrato sull'impianto motivazionale dell'ordinanza impugnata alla cui disamina osta la preclusione di cui all'art. 325 cod. proc. pen..

Va infatti ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Basi, Rv. 245093; Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Nel pronunciarsi ex professo, il supremo consesso di questa Corte ha avuto cura di chiarire che nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (cfr., Sez.

U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004, PC Ferazzi in proc.

Bevilacqua, Rv. 226710; Sez.

U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, cit).

Nella specie, per contro, pur attraverso l'invocazione del vizio di violazione di legge, si viene a censurare appunto, né più né meno, un diffuso percorso motivazionale che, oltre ad incorrere nella presente sede di legittimità nella preclusione sancita dalla suddetta norma codicistica, risulta comunque contraddistinto da congruenza ed esaustività, di talché non potrebbe in nessun caso versarsi in ipotesi di motivazione apparente.

In definitiva le contestazioni spiegate al riguardo si risolvono in un dissenso valutativo rispetto alle ragioni ampiamente motivate dal Tribunale mantovano che, nel prendere le distanze dalle diverse conclusioni raggiunte dal Gip cui ha contrapposto tanto i criteri in punto di diritto quanto gli elementi sul piano del fatto del proprio ragionamento alternativo, lo hanno portato ad escludere che la società fosse un guscio vuoto: muovendo dal presupposto coerente con la unanime interpretazione giurisprudenziale secondo il quale in tanto una compagine societaria è qualificabile come schermo dell'agente in quanto sia priva di alcuna autonomia funzionale rispetto alla persona fisica che ne ricopre la veste di legale rappresentante, l'ordinanza impugnata con copiosità e coerenza di argomenti ha ritenuto al contrario la piena operatività sul mercato e la compiuta organizzazione di mezzi e risorse della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., attesa la sussistenza di uno stabilimento avente in dotazione svariati beni strumentali, nonché circa duecento unità alle sue dipendenze, peraltro ampiamente specializzate nella fornitura di prestazioni di nicchia sul mercato, unitamente alle numerose commesse e rapporti commerciali risultanti dalla contabilità.

Elementi questi con cui del resto il ricorrente omette ogni confronto, limitandosi a riprodurre il testo del verbale della Guardia di finanza relativo alle espletate indagini, senza alcuna confutazione specifica dei copiosi rilievi spesi in dissenso dai giudici dell'appello cautelare, con conseguente preclusione all'ingresso delle dispiegate doglianze nella presente sede di legittimità.

2. Fondate nei termini di seguito indicati devono ritenersi, invece, le contestazioni in punto di diritto in relazione al disposto annullamento.

I giudici dell'appello cautelare ben chiariscono come l'istanza di riesame proposta a suo tempo direttamente dagli indagati non contenesse alcuna contestazione in punto di fumus commissi delicti e come nulla fosse emerso in quella fase, all'infuori degli atti di indagine, in ordine all'effettiva operatività sul mercato della società in bonis, portata all'attenzione del Collegio giudicante solo dalla Curatela fallimentare, subentrata per effetto della dichiarazione di fallimento pronunciata successivamente al riesame, con la richiesta di revoca della misura rigettata dal Gip.

Legittimamente pertanto l'ordinanza impugnata, volta a riesaminare il suddetto provvedimento di rigetto, ha esteso il proprio vaglio ai presupposti sostanziali della misura in conformità al raggio di indagine tracciato dalle Sezioni Unite, sia pure in assenza di elementi sopravvenuti, non potendosi ritenersi sussistente alcuna preclusione cautelare in relazione a questioni non dedotte stante la ben più modesta portata del cd. giudicato cautelare rispetto alla nozione della cosa giudicata in senso proprio, riferita cioè ai soli provvedimenti giurisdizionali conclusivi del processo, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto quelle dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione, in queste ultime riconnprendendosi tutte quelle questioni che, quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente articolate (Sez.

U, Sentenza n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213; Sez.

U, Sentenza n. 29952 del 24/05/2004, Fall.

Romagnoli, Rv. 228117) Ma se corretti devono ritenersi i rilievi spesi in ordine al deducibile a fronte dei nuovi elementi addotti dalla Curatela rispetto a quanto aveva già costituito oggetto di disamina, così come pacificamente avvenuto nel caso di specie, non risulta invece comprensibile la conseguenza tratta dal Tribunale di Mantova che nel dispositivo ha "in parziale riforma dell'impugnata ordinanza", revocato "il decreto emesso in data 28.5.2021 limitatamente al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente".

Detta formulazione/ che si rinviene, del resto, anche nella parte finale della motivazione, porta invero a ritenere che il disposto annullamento abbia avuto ad oggetto non già il provvedimento impugnato, vale a dire l'ordinanza di rigetto pronunciata dal Gip, così come impone il principio devolutivo cui è informato l'appello cautelare, bensì il provvedimento genetico, come sembra evincibile dalla menzione degli estremi di quest'ultimo nel dictunn finale ("decreto emesso in data 28.5.2021 dal Gip del Tribunale di Mantova"), prestando in tal caso fondatamente il fianco alle censure del Procuratore ricorrente: è infatti in tale evenienza palese lo sconfinamento del Tribunale dal perimetro cui era circoscritta l'impugnazione devoluta suo esame ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen., costituita, come riportato nell'intestazione dello stesso provvedimento, dalla "ordinanza del Gip datata 13.12.2021 di rigetto della richiesta di revoca dei sequestri emessi in data 4.2.2021 e 28.5.2021".

Deve conseguentemente disporsi l'annullamento del provvedimento in esame al Tribunale di Mantova in diversa composizione affinché provveda a rivalutare, nel rispetto del principio devolutivo, gli effetti consequenziali dei principi affermati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla disposta revoca del decreto di sequestro del 28/5/2021 e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente - 6 FEB 2023 SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] DI MANTOVAnei confronti del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in Fallimento, in persona del Curatore fallimentare avverso la ordinanza in data 5.1.2022 del Tribunale di Mantova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 5.1.2022 il Tribunale di Mantova, adito in sede di appello cautelare, ha rigettato, a conferma del provvedimento già reso dal Gip, la richiesta di revoca svolta dal Curatore fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto dei reati tributari contestati, emesso in data 4.2.2021 prima della dichiarazione di fallimento della società appellante, ma ha invece accolto la richiesta dell'istante con riferimento al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente emesso in data 28.5.2021 disponendo il dissequestro e la restituzione dei beni attinti dalla misura cautelare. I giudici del riesame hanno ritenuto, in relazione a tale misura, che non sussistessero i presupposti per l'apposizione del vincolo reale, escludendo che la suddetta società fosse, diversamente da quanto sostenuto dal Gip, un mero schermo dietro il quale la persona fisica che ne aveva formalmente la veste di legale rappresentante gestisse beni propri al pari di un'impresa individuale posto che si trattava, al contrario, di una struttura dotata di una stabile organizzazione, nonché di mezzi e di risorse proprie, ampiamente operativa sul mercato, ritenendo che fosse semmai la newco [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in favore della quale la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] aveva trasferito, immediatamente dopo l'esecuzione di un primo sequestro disposto nei confronti dell'indagato, le proprie provviste economiche, a rappresentare un guscio vuoto nel quale era confluito il patrimonio dello Zapparoli. 2. Avverso il suddetto provvedimento il procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con un primo motivo incentrato sul vizio di violazione di legge riferito all'art. 12 bis d. Igs. 74/2000, deduce che era stato ampiamente dimostrato dal decreto del Gip e dal verbale redatto dalla Guardia di Finanza, il cui contenuto riproduce pressoché integralmente, che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse uno schermo della persona fisica dello Zapparoli. Rileva al riguardo come le considerazioni spese dal Tribunale mantovano si pongano in stridente antitesi con il corposo compendio indiziario emerso a seguito delle espletate indagini: nell'aderire al provvedimento primigenio evidenzia come solo formalmente fosse stata data la veste di una persona giuridica a quanto direttamente gestito, dai conti correnti al personale dipendente, dall'indagato, consentendo pertanto la suddetta situazione di fatto, a pieno titolo, secondo la sentenza 10561 del 30.1.2014 di questa Corte, la confisca per equivalente. In ogni caso segnala il contrasto tra il suddetto provvedimento e le precedenti ordinanze rese dal medesimo Tribunale in diversa composizione in occasione del riesame avverso i due decreti di sequestro preventivo oggetto del presente appello cautelare in quella sede integralmente confermati. 2.2. Con un ulteriore motivo riferito alla violazione degli artt. 322-bis e 310 cod. proc. pen. lamenta che il Tribunale mantovano, investito quale giudice dell'appello cautelare, abbia erroneamente applicato la disposizione, dettata per il solo procedimento di riesame, di cui all'art. 309, nono comma cod. proc. pen. che impone l'annullamento del provvedimento di sequestro se privo di motivazione o non contenente l'autonoma valutazione degli elementi costitutivi o di quelli forniti dalla difesa, a tal fine richiamando la sentenza di questa Corte n.33402 del Ae° 13.6.2018: deduce come con la presente decisione il Tribunale mantovano sia fuoriuscito dal perimetro dell'appello cautelare avendo travolto il presupposto su cui si fondava la richiesta di revoca, ovverosia il decreto del Gip già confermato in punto di sequestro per equivalente dal Tribunale del riesame. 3. Con memoria tempestivamente depositata il difensore dell'indagato si è associato alle conclusioni del Procuratore Generale concludendo per l'inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si compendia, quanto al primo motivo devoluto dal Procuratore ricorrente, in censure di natura squisitamente fattuale in ordine alla configurabilità della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. come società-schermo, che incorrono conseguentemente nell'inammissibilità: il fulcro delle contestazioni viene infatti incentrato sull'impianto motivazionale dell'ordinanza impugnata alla cui disamina osta la preclusione di cui all'art. 325 cod. proc. pen.. Va infatti ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Basi, Rv. 245093; Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nel pronunciarsi ex professo, il supremo consesso di questa Corte ha avuto cura di chiarire che nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (cfr., Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004, PC Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, cit). Nella specie, per contro, pur attraverso l'invocazione del vizio di violazione di legge, si viene a censurare appunto, né più né meno, un diffuso percorso motivazionale che, oltre ad incorrere nella presente sede di legittimità nella preclusione sancita dalla suddetta norma codicistica, risulta comunque contraddistinto da congruenza ed esaustività, di talché non potrebbe in nessun caso versarsi in ipotesi di motivazione apparente. In definitiva le contestazioni spiegate al riguardo si risolvono in un dissenso valutativo rispetto alle ragioni ampiamente motivate dal Tribunale mantovano che, nel prendere le distanze dalle diverse conclusioni raggiunte dal Gip cui ha contrapposto tanto i criteri in punto di diritto quanto gli elementi sul piano del fatto del proprio ragionamento alternativo, lo hanno portato ad escludere che la società fosse un guscio vuoto: muovendo dal presupposto coerente con la unanime interpretazione giurisprudenziale secondo il quale in tanto una compagine societaria è qualificabile come schermo dell'agente in quanto sia priva di alcuna autonomia funzionale rispetto alla persona fisica che ne ricopre la veste di legale rappresentante, l'ordinanza impugnata con copiosità e coerenza di argomenti ha ritenuto al contrario la piena operatività sul mercato e la compiuta organizzazione di mezzi e risorse della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., attesa la sussistenza di uno stabilimento avente in dotazione svariati beni strumentali, nonché circa duecento unità alle sue dipendenze, peraltro ampiamente specializzate nella fornitura di prestazioni di nicchia sul mercato, unitamente alle numerose commesse e rapporti commerciali risultanti dalla contabilità. Elementi questi con cui del resto il ricorrente omette ogni confronto, limitandosi a riprodurre il testo del verbale della Guardia di finanza relativo alle espletate indagini, senza alcuna confutazione specifica dei copiosi rilievi spesi in dissenso dai giudici dell'appello cautelare, con conseguente preclusione all'ingresso delle dispiegate doglianze nella presente sede di legittimità. 2. Fondate nei termini di seguito indicati devono ritenersi, invece, le contestazioni in punto di diritto in relazione al disposto annullamento. I giudici dell'appello cautelare ben chiariscono come l'istanza di riesame proposta a suo tempo direttamente dagli indagati non contenesse alcuna contestazione in punto di fumus commissi delicti e come nulla fosse emerso in quella fase, all'infuori degli atti di indagine, in ordine all'effettiva operatività sul mercato della società in bonis, portata all'attenzione del Collegio giudicante solo dalla Curatela fallimentare, subentrata per effetto della dichiarazione di fallimento pronunciata successivamente al riesame, con la richiesta di revoca della misura rigettata dal Gip. Legittimamente pertanto l'ordinanza impugnata, volta a riesaminare il suddetto provvedimento di rigetto, ha esteso il proprio vaglio ai presupposti sostanziali della misura in conformità al raggio di indagine tracciato dalle Sezioni Unite, sia pure in assenza di elementi sopravvenuti, non potendosi ritenersi sussistente alcuna preclusione cautelare in relazione a questioni non dedotte stante la ben più modesta portata del cd. giudicato cautelare rispetto alla nozione della cosa giudicata in senso proprio, riferita cioè ai soli provvedimenti giurisdizionali conclusivi del processo, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto quelle dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione, in queste ultime riconnprendendosi tutte quelle questioni che, quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente articolate (Sez. U, Sentenza n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213; Sez. U, Sentenza n. 29952 del 24/05/2004, Fall. Romagnoli, Rv. 228117) Ma se corretti devono ritenersi i rilievi spesi in ordine al deducibile a fronte dei nuovi elementi addotti dalla Curatela rispetto a quanto aveva già costituito oggetto di disamina, così come pacificamente avvenuto nel caso di specie, non risulta invece comprensibile la conseguenza tratta dal Tribunale di Mantova che nel dispositivo ha "in parziale riforma dell'impugnata ordinanza", revocato "il decreto emesso in data 28.5.2021 limitatamente al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente". Detta formulazione/ che si rinviene, del resto, anche nella parte finale della motivazione, porta invero a ritenere che il disposto annullamento abbia avuto ad oggetto non già il provvedimento impugnato, vale a dire l'ordinanza di rigetto pronunciata dal Gip, così come impone il principio devolutivo cui è informato l'appello cautelare, bensì il provvedimento genetico, come sembra evincibile dalla menzione degli estremi di quest'ultimo nel dictunn finale ("decreto emesso in data 28.5.2021 dal Gip del Tribunale di Mantova"), prestando in tal caso fondatamente il fianco alle censure del Procuratore ricorrente: è infatti in tale evenienza palese lo sconfinamento del Tribunale dal perimetro cui era circoscritta l'impugnazione devoluta suo esame ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen., costituita, come riportato nell'intestazione dello stesso provvedimento, dalla "ordinanza del Gip datata 13.12.2021 di rigetto della richiesta di revoca dei sequestri emessi in data 4.2.2021 e 28.5.2021". Deve conseguentemente disporsi l'annullamento del provvedimento in esame al Tribunale di Mantova in diversa composizione affinché provveda a rivalutare, nel rispetto del principio devolutivo, gli effetti consequenziali dei principi affermati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla disposta revoca del decreto di sequestro del 28/5/2021 e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale
Sentenza Cassazione n. 04915/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris