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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04975/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza; udito il difensore presente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso del PG. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Palermo, in riforma del giudizio di condanna reso in primo grado dal Tribunale di Palermo con sentenza del 29.06.2016, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (cui è stato ascritto il reato cui agli artt. 110 c.p., 4 e 5 L. 401/1989 - esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa - aggravato ex art. 7 D.L. 152/1991, per aver esercitato abusivamente ed in concorso con altri l'organizzazione del gioco del lotto, di scommesse e concorsi pronostici riservati per legge allo Stato e ad altri enti concessionari, con l'aggravante di aver commesso il reato avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e di aver operato al fine di avvantag- giare l'organizzazione mafiosa "[OSCURATO:PERSONA]"), in quanto i giudici di appello hanno ritenuto essere stato il medesimo già giudicato per gli stessi fatti con altra sen- tenza divenuta irrevocabile.

2. Avverso la sentenza il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo ha ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.

2.1. Deduce, con tali motivi - che, attesa l'omogeneità dei profili di do- glianza, è possibile analizzare congiuntamente - il vizio di violazione di legge sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 co. 1 lett b) c.p.p. ed il correlato vizio di motivazione contraddittoria ed illogica di cui alla lett. e) della medesima disposizione.

Il PG eccepisce, anzitutto, l'erroneità delle argomentazioni con cui i giudici di seconde cure avrebbero ritenuto applicabile il disposto di cui all'art. 649 c.p.p., pur in difetto dei presupposti di legge.

Ed infatti, la sentenza della Corte di Appello di Palermo, con la quale il Ferrara era stato condannato in via definitiva per il delitto associativo di cui all'art. 416 bis c.p., non conterrebbe alcun riferimento all'attività di gestione del lotto clandestino, oggetto del presente giudizio.

Nel so- stenere l'esistenza del precedente giudicato, inoltre, la Corte territoriale avrebbe errato nel sostenere l'identità tra gli elementi probatori posti a fondamento della pronuncia irrevocabile di condanna per il reato associativo e quelli valorizzati dal Tribunale di Palermo nella sentenza riformata.

In tal modo, i giudici di appello avrebbero omesso di considerare gli ulteriori elementi valorizzati dai giudici di prime cure nel presente giudizio e, in particolare, il materiale sequestrato il 14 novembre del 2009 in occasione dell'arresto di uno dei sodali, [OSCURATO:PERSONA]- seppe, tra cui era stato rinvenuto un file Excel contenente riferimenti a scommesse su eventi sportivi.Infine, il PG rileva come la sentenza definitiva di condanna per il reato as- sociativo sarebbe priva di qualsiasi riferimento all'attività di gestione del lotto clan- destino da parte dell'odierno imputato, sia nell'indicazione dei capi di imputazione che nella parte motiva del provvedimento.

Ed invero, in quella sede, le condotte illecite ritenute sintomatiche dell'appartenenza del Ferrara al sodalizio mafioso sa- rebbero state individuate esclusivamente nell'attività estorsiva e nell'organizza- zione del traffico di sostanze stupefacenti.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta da- tata 8.12.2021, le cui conclusioni sono state reiterate all'udienza odierna, ha chie- sto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Al fine di una migliore intelligibilità delle doglianze sviluppate dal PG nel ricorso, è opportuna una seppur breve sintesi dei fatti oggetto di contestazione.

All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Palermo aveva condan- nato l'attuale imputato alla pena di sei mesi di reclusione, ritenendo sussistente il vincolo della continuazione con il più grave reato associativo di cui all'art. 416 bis c.p., già giudicato dalla Corte territoriale di Palermo con sentenza divenuta irre- vocabile il 22 gennaio del 2013.

Ed invero, il giudice di prime cure aveva ritenuto il Ferrara responsabile di aver esercitato abusivamente, presso il quartiere paler- mitano dello Zen, l'organizzazione di giochi e scommesse riservati per legge allo Stato e ad altri enti concessionari.

La partecipazione dell'odierno imputato a tale attività clandestina era stata argomentata dal Collegio valorizzando le plurime e convergenti dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA]- rizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- tore), nonché il contenuto di un'intercettazione telefonica nell'ambito della quale alcuni coimputati facevano esplicito riferimento al ruolo rivestito dal Ferrara.

Alla luce del quadro probatorio emerso in sede dibattimentale, il Tribunale aveva pre- cisato come il Ferrara non si occupasse esclusivamente di custodire ed ammini- strare la cassa dei proventi dell'attività illecita, bensì anche di coordinare e pren- dere in consegna dai vari operatori le scommesse che costoro avevano raccolto, svolgendo, dunque, un'attività specifica ed ulteriore rispetto a quella partecipativa al sodalizio criminale.

In ogni caso, i giudici di prime cure avevano ritenuto altresì evidente la strumentalizzazione della suddetta attività clandestina al fine di age- volare l'organizzazione di tipo mafioso, con conseguente sussistenza del medesimo disegno criminoso tra il reato oggetto di contestazione e la fattispecie associativa per la quale era già intervenuta sentenza di condanna definitiva.

Nel riformare la sentenza appellata, la Corte territoriale ha ritenuto che gli elementi probatori valorizzati nella pronuncia di primo grado fossero gli stessi che avevano fondato la condanna per il reato di partecipazione al sodalizio criminale, contestato all'odierno imputato per un arco temporale idoneo a ricoprire anche le vicende oggetto del presente giudizio.

Ed invero, il Ferrara era stato ritenuto re- sponsabile del reato di cui all'art. 416 bis c.p. per aver preso parte al gruppo mafioso operante nel quartiere palermitano dello Zen, coadiuvando gli altri sodali nella gestione delle attività illecite svolte sul territorio ed occupandosi, in partico- lare, delle estorsioni e dei traffici di sostanze stupefacenti.

Nonostante la formale indicazione contenuta nei capi di imputazione, i giudici di secondo grado hanno rilevato come, tra le condotte ritenute sintomatiche della partecipazione dell'im- putato al sodalizio criminale, erano state valorizzate anche le attività di gestione del lotto clandestino proprio alla luce di quanto appreso dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Ebbene, con la sentenza appellata, il Tribunale di Palermo aveva ripreso queste medesime deposizioni al fine di perve- nire ad una pronuncia di responsabilità dell'odierno imputato per il diverso reato di cui agli artt. 4 e 5 L. 401/1989.

Nel ritenere non condivisibili le suddette con- clusioni, la Corte di Appello ha constatato l'insussistenza di vicende specifiche e temporalmente collocabili tali da poter giustificare una contestazione autonoma per altri reati.

Pertanto, in assenza di un addebito più specifico, riferibile a fatti ulteriori ben delineati, la condotta genericamente contestata nell'ambito del giu- dizio di primo grado non poteva considerarsi concorrente al reato associativo, bensì doveva ritenersi espressione dell'attività di partecipazione al sodalizio crimi- nale.

In considerazione dei rilievi che precedono, i giudici di seconde cure hanno dunque reputato sussistenti i presupposti per pronunciare una sentenza di ne bis in idem in favore dell'attuale imputato il quale, per i fatti contestatigli, era già stato giudicato con sentenza di condanna irrevocabile per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.

3. Tanto premesso, può procedersi all'esame dei motivi di ricorso.

4. La soluzione del caso di specie ruota intorno alla ricostruzione della no- zione di idem factum e dei suoi criteri di individuazione.Al riguardo, giova ricordare che la Corte costituzionale (sentenza n. 200 del 2016) si è soffermata sul tema della comparazione tra fatto già giudicato definiti- vamente e fatto oggetto di una nuova azione penale nei confronti del medesimo soggetto, ai fini delle operatività del divieto di cui all'art. 649, cod. proc. pen.

Nella sentenza richiamata si osserva che soltanto qualora il giudice abbia escluso che tra le norme incriminatrici viga un rapporto di specialità (ex artt. 15 e 84 cod. pen.), ovvero che esse si pongano in concorso apparente, in quanto un reato assorbe interamente il disvalore dell'altro, è dato attribuire all'imputato tutti gli illeciti che sono stati consumati attraverso un'unica condotta commissiva o omissiva, se pure il fatto sia il medesimo sul piano storico-naturalistico. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi si è soffermato sulla portata dell'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU, ove è stabilito: «Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giuri- sdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condan- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] definitiva conformemente alla legge e alla proce- dura penale di tale Stato».

La Corte costituzionale, richiamando la sentenza della Grande Camera del 10/02/2009 Zolotukhin c.

Russia, ha considerato che la CEDU individua la portata dell'effetto preclusivo, rispetto alla celebrazione di un secondo giudizio, sulla base del più favorevole criterio dell'idem factum.

Ciò posto, la Corte costituzionale ha rilevato che la CEDU impone certamente agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto, senza peraltro collocare quest'ultimo nella sfera della sola azione o omissione po- sta in essere dall'agente e trascurando l'evento naturalistico verificatosi per effetto della condotta ed il relativo nesso di causalità.

Delineata, così, la garanzia conven- zionale del divieto di bis in idem, la Corte costituzionale ha escluso che una inter- pretazione dell'art. 649 cod. proc. pen., svincolata dalla sola condotta, ed estesa all'oggetto fisico di essa o all'evento in senso naturalistico, realizzi un contrasto con il vincolo derivante dalla CEDU; ed ha richiamato l'insegnamento espresso dalle Sezioni Unite, in base al quale l'identità del fatto, ai fini preclusivi imposti dalla regola del ne bis in idem, sussiste quando vi sia corrispondenza storico-na- turalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costi- tutivi: condotta, evento, nesso causale e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799), ribadendone la compatibilità con la richiamata giurisprudenza europea.

Nella sentenza in esame, la Corte Costituzionale si è poi soffermata sulla ulteriore questione, riguardante la regola enucleata dal diritto vivente, in base alla quale non trova applicazione il principio del ne bis in idem, ove il reato già giudicato sia stato commesso in concorso formale con quello oggetto del secondo giudizio;ed ha chiarito che, anche il tal caso, il giudice del merito non è esonerato dall'in- dagine relativa alla identità empirica del fatto, ai fini dell'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen.

In conclusione, la Corte costituzionale ha precisato che le valutazioni ora richiamate non impongono di applicare il divieto del ne bis in idem per la sola ragione che i diversi reati concorrano formalmente, in quanto commessi con una sola azione od omissione.

L'autorità giudiziaria, infatti, nel verificare l'ambito di operatività della preclusione di cui all'art. 649 cod. proc. pen., deve porre a raf- fronto il fatto storico, secondo la conformazione identitaria che esso abbia acqui- sito all'esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal pubblico ministero a base della nuova imputazione; con la precisazione che, a tale scopo, non esercita alcuna influenza l'esistenza di un concorso formale dei reati.

Con la sentenza n. 200 del 2016 è stata quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.

5. In sostanza, come ben evidenziato nella sentenza del Giudice delle Leggi, al fine di ritenere sussistente il vincolo della continuazione di cui all'art. 81 c.p., l'interprete deve prioritariamente sciogliere il nodo dell'eventuale concorso appa- rente delle norme incriminatrici, nel quale vengono in rilievo gli elementi del fatto materiale giuridicamente rilevanti, e, fra questi, l'evento del reato.

Tuttavia, tale operazione non esaurisce il vaglio dei presupposti applicativi del divieto di bis in idem, anche nell'ipotesi in cui si sia in presenza di fattispecie penali che, sul piano astratto, si pongono in concorso formale tra loro.

Ed invero, il punto controverso nella giurisprudenza di legittimità e posto alla base della sentenza della Corte Co- stituzionale appena invocata, si incentra sull'incidenza dell'evento naturalistico e/o giuridico del reato e dell'interesse giuridico oggetto di tutela sulla nozione di idem factum e, pertanto, nel discernimento del rilievo della qualificazione giuridica (l'i- dem legale) rispetto alla nozione storico-naturalistica (l'idem factum) alla quale rinvia la nozione inequivocabilmente posta a base del Protocollo n. 4 annesso alla CEDU.

Orbene, la pronuncia della Corte costituzionale, come anticipato, ha riscon- trato l'erroneità dell'opinione prevalente in giurisprudenza, volta a concentrare l'attenzione sulla dimensione giuridica del fatto ed a consentire la celebrazione di un nuovo giudizio nei confronti dello stesso imputato quando siano differenti le norme giuridiche che lo incriminano.

Sulla base delle sollecitazioni provenienti dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Zolotou- khine c.

Russia), la Corte costituzionale ha dunque ribadito la necessità di prendere in considerazione il fatto naturalistico nella sua materialità e concretezza, da indi- viduarsi in base alle coordinate spazio-temporali della sua commissione.

In parti- colare, i giudici costituzionali hanno osservato che: «Il fatto storico-naturalistico rileva, ai fini del divieto di bis in idem, secondo l'accezione che gli conferisce l'or- dinamento, perché l'approccio epistemologico fallisce nel descriverne un contorno identitario dal contenuto necessario.

Fatto, in questa prospettiva, è l'accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un'addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo cri- teri normativi.

Non vi è, in altri termini, alcuna ragione logica per concludere che il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa all'azione o all'o- missione, e non comprenda, invece, anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l'evento naturalistico che ne è conse- guito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente.

È chiaro che la scelta tra le possibili soluzioni qui riassunte è di carattere norma- tivo, perché ognuna di esse è compatibile con la concezione del/'idem factum.

Questo non significa che le implicazioni giuridiche delle fattispecie poste a raffronto comportino il riemergere dell'idem legale.

Esse, infatti, non possono avere alcun rilievo ai fini della decisione sulla medesimezza del fatto storico.

Ad avere carattere giuridico è la sola indicazione dei segmenti dell'accadimento naturalistico che l'in- terprete è tenuto a prendere in considerazione per valutare la medesimezza del fatto».

Da tali affermazioni, si trae la conseguenza che, sebbene non riconosciuto espressamente dalla lettera della Costituzione, il principio del ne bis in idem sia immanente alla funzione ordinante cui la Carta costituzionale ha dato vita, attesa la non compatibilità con tale funzione dell'ordinamento giuridico di una normativa nel cui ambito la medesima situazione giuridica possa divenire oggetto di statui- zioni giurisdizionali in perpetuo divenire.

Proseguendo nella disamina dei principi e del loro bilanciamento, la Consulta ha inoltre precisato come le sempre opinabili considerazioni sugli interessi tutelati dalle norme incriminatrici, sui beni giuridici offesi e sulla natura giuridica dell'evento non risultano conformi alla garanzia co- stituzionale e convenzionale del ne bis in idem in quanto l'esistenza o meno di un concorso formale tra i reati oggetto della res iudicata e della res iudicanda costi- tuisce un fattore ininfluente ai fini dell'applicazione della preclusione di cui all'art.649 c.p.p.

Al contrario, ciò che rileva è esclusivamente il giudizio sul fatto storico.6.

È alla luce di tali coordinate ermeneutiche che devono essere esaminate le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata.

La questione da affrontare, dunque, è eminentemente "di fatto", dovendo verificarsi se, nel caso di specie, l'oggetto dei due giudizi sia il medesimo fatto storico.

In particolare, nell'ambito dei reati associativi, al fine di controllare il ri- spetto del principio del ne bis in idem in rapporto alla commissione dei reati scopo, occorre verificare in concreto i segmenti di condotta presi in esame dalle singole sentenze passate in giudicato, con la conseguenza che tale principio risulta violato solo ove vi sia sovrapposizione tra le medesime condotte oggetto di giudicato (Cass. pen., Sez.

III, sent. n. 52499 del 24/06/2014, Balzano, Rv. 261708; Cass. pen., Sez.

I, sent. n. 12700 del 05/03/2008, Cosenza, Rv. 239375).

Ebbene, atteso che per idem factum deve intendersi la corrispondenza sto- rico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, nel caso di specie detta condizione non è rinvenibile.

Ed infatti, non può ritenersi sussistente l'identità del fatto storico-naturali- stico tra la condotta associativa ad un sodalizio di tipo mafioso e l'attività di ge- stione abusiva di giochi e scommesse.

Ciò in quanto, stando alla relativa conte- stazione, l'evento tipico dei due fatti è totalmente diverso, essendo costituito, nell'un caso, dall'integrazione di una struttura associativa mediante una condotta di stabile partecipazione ed un contributo causale alla sua esistenza ovvero al suo consolidamento e, nell'altro, dall'esercizio abusivo di giochi, scommesse o concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario.

Centrale, ai fini dell'irrilevanza della preclusione derivante dal principio del ne bis in idem, l'affermazione che le due fattispecie tutelano beni giuridici diversi, con la conse- guenza che la condanna per uno di tali reati non esclude la sottoposizione a nuovo giudizio per il reato diverso, sempre che il secondo giudizio non si ponga in situa- zione di incompatibilità logica con il primo.

7. Allo stesso modo, sotto il diverso profilo del bis in idem sostanziale, non è possibile ravvisare alcun assorbimento tra il reato associativo di cui all'art. 416 bis c.p. e la fattispecie di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa tale da poter essere ricondotta nell'ambito applicativo della regola generale fissata dall'art. 15 c.p. Ed infatti, appare palese l'impossibilità di qualificare il rapporto tra i reati in esame in termini di concorso apparente per assorbimento dell'intero disvalore dell'uno nell'altro reato, attesa la differenza strutturale sotto il profilo degli ele- menti integrativi delle rispettive fattispecie che non si pongono in rapporto di spe- cialità.

Al contrario, il concorso apparente di norme presuppone che più precetti penali qualifichino una identica realtà fattuale, mentre nel caso delle disposizioni in esame non è ravvisabile una tale sovrapposizione, trattandosi di fattispecie ete- rogenee la cui applicazione congiunta non viola in alcun modo il divieto del ne bis in idem sostanziale.

8. Nel caso di specie, la Corte di Appello di Palermo non ha fatto buongo- verno dei suindicati principi di diritto.

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge come nei confronti dell'odierno imputato sia stata genericamente avanzata l'accusa (non contestata peraltro dal PM nell'originario campo di imputazione), di aver esercitato abusiva- mente l'organizzazione del gioco del lotto, di scommesse e concorsi pronostici.

Trattandosi di una contestazione priva di riferimenti a fatti specifici e ad autonomi elementi probatori idonei a sostenere la prospettazione accusatoria, i giudici di seconde cure hanno ritenuto sussistenti i presupposti per pronunciare una sen- tenza di ne bis in idem in favore del Ferrara il quale, per fatti oggetto del presente giudizio, è già stato giudicato con sentenza di condanna per il reato associativo.

8.1. Tuttavia, a ben vedere, la pronuncia definitiva di condanna a cui il Collegio fa rinvio non contiene alcun riferimento esplicito all'attività di gestione del lotto clandestino, né nella descrizione dei singoli capi di imputazione (Corte di Appello di Palermo, sent. n. 2783/2011, pagg. 8-17), né tantonneno nella disamina delle condotte contestate all'attuale prevenuto (Corte di Appello di Palermo, sent. n. 2783/2011, pagg. 215-226).

Ed invero, il Ferrara è stato condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. per aver preso parte alle attività illecite organizzate dal sodalizio mafioso ope- rante presso il quartiere palermitano dello Zen, coadiuvando l'attività degli altri sodali ed occupandosi delle estorsioni e della gestione del traffico di sostanze stu- pefacenti.

Pertanto, dalla lettura della sentenza definitiva di condanna per il reato associativo emerge con chiarezza l'assenza di qualsivoglia riferimento all'attività di gestione del lotto clandestino quale indice sintomatico dell'appartenenza dell'odierno imputato all'organizzazione mafiosa.

Coerentemente con quanto osservato, il Tribunale di Palermo, nel ritenere il Ferrara responsabile del reato di cui all'art. 4 L. 401/1989, ha valorizzato ele- menti probatori diversi ed ulteriori rispetto a quelli posti a fondamento della sen- tenza irrevocabile di condanna per il delitto associativo.

In particolare, i giudici di prime cure, evidenziando gli esiti del sequestro eseguito nel novembre del 2009 ed il materiale informatico ivi rinvenuto, hanno rilevato come l'odierno imputato si occupasse non solo di custodire la cassa dei proventi da destinare alle altre attività del sodalizio, bensì anche di coordinare e prendere in consegna dai vari operatori le scommesse che avevano raccolto.

Si tratta, dunque, di condotte spe- cifiche ed ulteriori rispetto alla mera partecipazione all'associazione mafiosa, come tali idonee a fondare una contestazione autonoma per il reato oggetto del presente giudizio.

9. Conclusivamente, deve essere riaffermato il principio secondo cui, ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configura- zione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, considerati sia nella loro dimensione storico - naturalistica, sia in quella giuridica, non essendo sufficiente la sola identità della condotta o di parte di essa, laddove la medesima condotta violi contemporaneamente più disposizioni incriminatrici: Sez. 3, n. 30034 del 16/03/2021 - dep. 02/08/2021, in corso di massimazione).

Deve, quindi, ritenersi esclusa la violazione del "ne bis in idem" per l'insus- sistenza dell'identico fatto, nella sua dimensione storico-naturalistica, tra la con- dotta consistita nell'aver preso parte alle attività illecite organizzate dal sodalizio mafioso operante presso il quartiere palermitano dello Zen, coadiuvando l'attività degli altri sodali ed occupandosi delle estorsioni e della gestione del traffico di sostanze stupefacenti e l'aver svolto esercizio abusivo di giochi, scommesse o con- corsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, con- dotta, quest'ultima, specifica ed ulteriore rispetto alla mera partecipazione all'as- sociazione mafiosa, come tale idonea a fondare una contestazione autonoma per il reato oggetto del presente giudizio.

10. La sentenza impugnata dev'essere, pertanto annullata con rinvio ad altra sezione dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza; udito il difensore presente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso del PG. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Palermo, in riforma del giudizio di condanna reso in primo grado dal Tribunale di Palermo con sentenza del 29.06.2016, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (cui è stato ascritto il reato cui agli artt. 110 c.p., 4 e 5 L. 401/1989 - esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa - aggravato ex art. 7 D.L. 152/1991, per aver esercitato abusivamente ed in concorso con altri l'organizzazione del gioco del lotto, di scommesse e concorsi pronostici riservati per legge allo Stato e ad altri enti concessionari, con l'aggravante di aver commesso il reato avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e di aver operato al fine di avvantag- giare l'organizzazione mafiosa "[OSCURATO:PERSONA]"), in quanto i giudici di appello hanno ritenuto essere stato il medesimo già giudicato per gli stessi fatti con altra sen- tenza divenuta irrevocabile. 2. Avverso la sentenza il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo ha ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi. 2.1. Deduce, con tali motivi - che, attesa l'omogeneità dei profili di do- glianza, è possibile analizzare congiuntamente - il vizio di violazione di legge sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 co. 1 lett b) c.p.p. ed il correlato vizio di motivazione contraddittoria ed illogica di cui alla lett. e) della medesima disposizione. Il PG eccepisce, anzitutto, l'erroneità delle argomentazioni con cui i giudici di seconde cure avrebbero ritenuto applicabile il disposto di cui all'art. 649 c.p.p., pur in difetto dei presupposti di legge. Ed infatti, la sentenza della Corte di Appello di Palermo, con la quale il Ferrara era stato condannato in via definitiva per il delitto associativo di cui all'art. 416 bis c.p., non conterrebbe alcun riferimento all'attività di gestione del lotto clandestino, oggetto del presente giudizio. Nel so- stenere l'esistenza del precedente giudicato, inoltre, la Corte territoriale avrebbe errato nel sostenere l'identità tra gli elementi probatori posti a fondamento della pronuncia irrevocabile di condanna per il reato associativo e quelli valorizzati dal Tribunale di Palermo nella sentenza riformata. In tal modo, i giudici di appello avrebbero omesso di considerare gli ulteriori elementi valorizzati dai giudici di prime cure nel presente giudizio e, in particolare, il materiale sequestrato il 14 novembre del 2009 in occasione dell'arresto di uno dei sodali, [OSCURATO:PERSONA]- seppe, tra cui era stato rinvenuto un file Excel contenente riferimenti a scommesse su eventi sportivi.Infine, il PG rileva come la sentenza definitiva di condanna per il reato as- sociativo sarebbe priva di qualsiasi riferimento all'attività di gestione del lotto clan- destino da parte dell'odierno imputato, sia nell'indicazione dei capi di imputazione che nella parte motiva del provvedimento. Ed invero, in quella sede, le condotte illecite ritenute sintomatiche dell'appartenenza del Ferrara al sodalizio mafioso sa- rebbero state individuate esclusivamente nell'attività estorsiva e nell'organizza- zione del traffico di sostanze stupefacenti. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta da- tata 8.12.2021, le cui conclusioni sono state reiterate all'udienza odierna, ha chie- sto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Al fine di una migliore intelligibilità delle doglianze sviluppate dal PG nel ricorso, è opportuna una seppur breve sintesi dei fatti oggetto di contestazione. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Palermo aveva condan- nato l'attuale imputato alla pena di sei mesi di reclusione, ritenendo sussistente il vincolo della continuazione con il più grave reato associativo di cui all'art. 416 bis c.p., già giudicato dalla Corte territoriale di Palermo con sentenza divenuta irre- vocabile il 22 gennaio del 2013. Ed invero, il giudice di prime cure aveva ritenuto il Ferrara responsabile di aver esercitato abusivamente, presso il quartiere paler- mitano dello Zen, l'organizzazione di giochi e scommesse riservati per legge allo Stato e ad altri enti concessionari. La partecipazione dell'odierno imputato a tale attività clandestina era stata argomentata dal Collegio valorizzando le plurime e convergenti dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA]- rizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- tore), nonché il contenuto di un'intercettazione telefonica nell'ambito della quale alcuni coimputati facevano esplicito riferimento al ruolo rivestito dal Ferrara. Alla luce del quadro probatorio emerso in sede dibattimentale, il Tribunale aveva pre- cisato come il Ferrara non si occupasse esclusivamente di custodire ed ammini- strare la cassa dei proventi dell'attività illecita, bensì anche di coordinare e pren- dere in consegna dai vari operatori le scommesse che costoro avevano raccolto, svolgendo, dunque, un'attività specifica ed ulteriore rispetto a quella partecipativa al sodalizio criminale. In ogni caso, i giudici di prime cure avevano ritenuto altresì evidente la strumentalizzazione della suddetta attività clandestina al fine di age- volare l'organizzazione di tipo mafioso, con conseguente sussistenza del medesimo disegno criminoso tra il reato oggetto di contestazione e la fattispecie associativa per la quale era già intervenuta sentenza di condanna definitiva. Nel riformare la sentenza appellata, la Corte territoriale ha ritenuto che gli elementi probatori valorizzati nella pronuncia di primo grado fossero gli stessi che avevano fondato la condanna per il reato di partecipazione al sodalizio criminale, contestato all'odierno imputato per un arco temporale idoneo a ricoprire anche le vicende oggetto del presente giudizio. Ed invero, il Ferrara era stato ritenuto re- sponsabile del reato di cui all'art. 416 bis c.p. per aver preso parte al gruppo mafioso operante nel quartiere palermitano dello Zen, coadiuvando gli altri sodali nella gestione delle attività illecite svolte sul territorio ed occupandosi, in partico- lare, delle estorsioni e dei traffici di sostanze stupefacenti. Nonostante la formale indicazione contenuta nei capi di imputazione, i giudici di secondo grado hanno rilevato come, tra le condotte ritenute sintomatiche della partecipazione dell'im- putato al sodalizio criminale, erano state valorizzate anche le attività di gestione del lotto clandestino proprio alla luce di quanto appreso dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Ebbene, con la sentenza appellata, il Tribunale di Palermo aveva ripreso queste medesime deposizioni al fine di perve- nire ad una pronuncia di responsabilità dell'odierno imputato per il diverso reato di cui agli artt. 4 e 5 L. 401/1989. Nel ritenere non condivisibili le suddette con- clusioni, la Corte di Appello ha constatato l'insussistenza di vicende specifiche e temporalmente collocabili tali da poter giustificare una contestazione autonoma per altri reati. Pertanto, in assenza di un addebito più specifico, riferibile a fatti ulteriori ben delineati, la condotta genericamente contestata nell'ambito del giu- dizio di primo grado non poteva considerarsi concorrente al reato associativo, bensì doveva ritenersi espressione dell'attività di partecipazione al sodalizio crimi- nale. In considerazione dei rilievi che precedono, i giudici di seconde cure hanno dunque reputato sussistenti i presupposti per pronunciare una sentenza di ne bis in idem in favore dell'attuale imputato il quale, per i fatti contestatigli, era già stato giudicato con sentenza di condanna irrevocabile per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. 3. Tanto premesso, può procedersi all'esame dei motivi di ricorso. 4. La soluzione del caso di specie ruota intorno alla ricostruzione della no- zione di idem factum e dei suoi criteri di individuazione.Al riguardo, giova ricordare che la Corte costituzionale (sentenza n. 200 del 2016) si è soffermata sul tema della comparazione tra fatto già giudicato definiti- vamente e fatto oggetto di una nuova azione penale nei confronti del medesimo soggetto, ai fini delle operatività del divieto di cui all'art. 649, cod. proc. pen. Nella sentenza richiamata si osserva che soltanto qualora il giudice abbia escluso che tra le norme incriminatrici viga un rapporto di specialità (ex artt. 15 e 84 cod. pen.), ovvero che esse si pongano in concorso apparente, in quanto un reato assorbe interamente il disvalore dell'altro, è dato attribuire all'imputato tutti gli illeciti che sono stati consumati attraverso un'unica condotta commissiva o omissiva, se pure il fatto sia il medesimo sul piano storico-naturalistico. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi si è soffermato sulla portata dell'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU, ove è stabilito: «Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giuri- sdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condan- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] definitiva conformemente alla legge e alla proce- dura penale di tale Stato». La Corte costituzionale, richiamando la sentenza della Grande Camera del 10/02/2009 Zolotukhin c. Russia, ha considerato che la CEDU individua la portata dell'effetto preclusivo, rispetto alla celebrazione di un secondo giudizio, sulla base del più favorevole criterio dell'idem factum. Ciò posto, la Corte costituzionale ha rilevato che la CEDU impone certamente agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto, senza peraltro collocare quest'ultimo nella sfera della sola azione o omissione po- sta in essere dall'agente e trascurando l'evento naturalistico verificatosi per effetto della condotta ed il relativo nesso di causalità. Delineata, così, la garanzia conven- zionale del divieto di bis in idem, la Corte costituzionale ha escluso che una inter- pretazione dell'art. 649 cod. proc. pen., svincolata dalla sola condotta, ed estesa all'oggetto fisico di essa o all'evento in senso naturalistico, realizzi un contrasto con il vincolo derivante dalla CEDU; ed ha richiamato l'insegnamento espresso dalle Sezioni Unite, in base al quale l'identità del fatto, ai fini preclusivi imposti dalla regola del ne bis in idem, sussiste quando vi sia corrispondenza storico-na- turalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costi- tutivi: condotta, evento, nesso causale e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799), ribadendone la compatibilità con la richiamata giurisprudenza europea. Nella sentenza in esame, la Corte Costituzionale si è poi soffermata sulla ulteriore questione, riguardante la regola enucleata dal diritto vivente, in base alla quale non trova applicazione il principio del ne bis in idem, ove il reato già giudicato sia stato commesso in concorso formale con quello oggetto del secondo giudizio;ed ha chiarito che, anche il tal caso, il giudice del merito non è esonerato dall'in- dagine relativa alla identità empirica del fatto, ai fini dell'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. In conclusione, la Corte costituzionale ha precisato che le valutazioni ora richiamate non impongono di applicare il divieto del ne bis in idem per la sola ragione che i diversi reati concorrano formalmente, in quanto commessi con una sola azione od omissione. L'autorità giudiziaria, infatti, nel verificare l'ambito di operatività della preclusione di cui all'art. 649 cod. proc. pen., deve porre a raf- fronto il fatto storico, secondo la conformazione identitaria che esso abbia acqui- sito all'esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal pubblico ministero a base della nuova imputazione; con la precisazione che, a tale scopo, non esercita alcuna influenza l'esistenza di un concorso formale dei reati. Con la sentenza n. 200 del 2016 è stata quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale. 5. In sostanza, come ben evidenziato nella sentenza del Giudice delle Leggi, al fine di ritenere sussistente il vincolo della continuazione di cui all'art. 81 c.p., l'interprete deve prioritariamente sciogliere il nodo dell'eventuale concorso appa- rente delle norme incriminatrici, nel quale vengono in rilievo gli elementi del fatto materiale giuridicamente rilevanti, e, fra questi, l'evento del reato. Tuttavia, tale operazione non esaurisce il vaglio dei presupposti applicativi del divieto di bis in idem, anche nell'ipotesi in cui si sia in presenza di fattispecie penali che, sul piano astratto, si pongono in concorso formale tra loro. Ed invero, il punto controverso nella giurisprudenza di legittimità e posto alla base della sentenza della Corte Co- stituzionale appena invocata, si incentra sull'incidenza dell'evento naturalistico e/o giuridico del reato e dell'interesse giuridico oggetto di tutela sulla nozione di idem factum e, pertanto, nel discernimento del rilievo della qualificazione giuridica (l'i- dem legale) rispetto alla nozione storico-naturalistica (l'idem factum) alla quale rinvia la nozione inequivocabilmente posta a base del Protocollo n. 4 annesso alla CEDU. Orbene, la pronuncia della Corte costituzionale, come anticipato, ha riscon- trato l'erroneità dell'opinione prevalente in giurisprudenza, volta a concentrare l'attenzione sulla dimensione giuridica del fatto ed a consentire la celebrazione di un nuovo giudizio nei confronti dello stesso imputato quando siano differenti le norme giuridiche che lo incriminano. Sulla base delle sollecitazioni provenienti dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Zolotou- khine c. Russia), la Corte costituzionale ha dunque ribadito la necessità di prendere in considerazione il fatto naturalistico nella sua materialità e concretezza, da indi- viduarsi in base alle coordinate spazio-temporali della sua commissione. In parti- colare, i giudici costituzionali hanno osservato che: «Il fatto storico-naturalistico rileva, ai fini del divieto di bis in idem, secondo l'accezione che gli conferisce l'or- dinamento, perché l'approccio epistemologico fallisce nel descriverne un contorno identitario dal contenuto necessario. Fatto, in questa prospettiva, è l'accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un'addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo cri- teri normativi. Non vi è, in altri termini, alcuna ragione logica per concludere che il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa all'azione o all'o- missione, e non comprenda, invece, anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l'evento naturalistico che ne è conse- guito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente. È chiaro che la scelta tra le possibili soluzioni qui riassunte è di carattere norma- tivo, perché ognuna di esse è compatibile con la concezione del/'idem factum. Questo non significa che le implicazioni giuridiche delle fattispecie poste a raffronto comportino il riemergere dell'idem legale. Esse, infatti, non possono avere alcun rilievo ai fini della decisione sulla medesimezza del fatto storico. Ad avere carattere giuridico è la sola indicazione dei segmenti dell'accadimento naturalistico che l'in- terprete è tenuto a prendere in considerazione per valutare la medesimezza del fatto». Da tali affermazioni, si trae la conseguenza che, sebbene non riconosciuto espressamente dalla lettera della Costituzione, il principio del ne bis in idem sia immanente alla funzione ordinante cui la Carta costituzionale ha dato vita, attesa la non compatibilità con tale funzione dell'ordinamento giuridico di una normativa nel cui ambito la medesima situazione giuridica possa divenire oggetto di statui- zioni giurisdizionali in perpetuo divenire. Proseguendo nella disamina dei principi e del loro bilanciamento, la Consulta ha inoltre precisato come le sempre opinabili considerazioni sugli interessi tutelati dalle norme incriminatrici, sui beni giuridici offesi e sulla natura giuridica dell'evento non risultano conformi alla garanzia co- stituzionale e convenzionale del ne bis in idem in quanto l'esistenza o meno di un concorso formale tra i reati oggetto della res iudicata e della res iudicanda costi- tuisce un fattore ininfluente ai fini dell'applicazione della preclusione di cui all'art.649 c.p.p. Al contrario, ciò che rileva è esclusivamente il giudizio sul fatto storico.6. È alla luce di tali coordinate ermeneutiche che devono essere esaminate le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata. La questione da affrontare, dunque, è eminentemente "di fatto", dovendo verificarsi se, nel caso di specie, l'oggetto dei due giudizi sia il medesimo fatto storico. In particolare, nell'ambito dei reati associativi, al fine di controllare il ri- spetto del principio del ne bis in idem in rapporto alla commissione dei reati scopo, occorre verificare in concreto i segmenti di condotta presi in esame dalle singole sentenze passate in giudicato, con la conseguenza che tale principio risulta violato solo ove vi sia sovrapposizione tra le medesime condotte oggetto di giudicato (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 52499 del 24/06/2014, Balzano, Rv. 261708; Cass. pen., Sez. I, sent. n. 12700 del 05/03/2008, Cosenza, Rv. 239375). Ebbene, atteso che per idem factum deve intendersi la corrispondenza sto- rico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, nel caso di specie detta condizione non è rinvenibile. Ed infatti, non può ritenersi sussistente l'identità del fatto storico-naturali- stico tra la condotta associativa ad un sodalizio di tipo mafioso e l'attività di ge- stione abusiva di giochi e scommesse. Ciò in quanto, stando alla relativa conte- stazione, l'evento tipico dei due fatti è totalmente diverso, essendo costituito, nell'un caso, dall'integrazione di una struttura associativa mediante una condotta di stabile partecipazione ed un contributo causale alla sua esistenza ovvero al suo consolidamento e, nell'altro, dall'esercizio abusivo di giochi, scommesse o concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario. Centrale, ai fini dell'irrilevanza della preclusione derivante dal principio del ne bis in idem, l'affermazione che le due fattispecie tutelano beni giuridici diversi, con la conse- guenza che la condanna per uno di tali reati non esclude la sottoposizione a nuovo giudizio per il reato diverso, sempre che il secondo giudizio non si ponga in situa- zione di incompatibilità logica con il primo. 7. Allo stesso modo, sotto il diverso profilo del bis in idem sostanziale, non è possibile ravvisare alcun assorbimento tra il reato associativo di cui all'art. 416 bis c.p. e la fattispecie di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa tale da poter essere ricondotta nell'ambito applicativo della regola generale fissata dall'art. 15 c.p. Ed infatti, appare palese l'impossibilità di qualificare il rapporto tra i reati in esame in termini di concorso apparente per assorbimento dell'intero disvalore dell'uno nell'altro reato, attesa la differenza strutturale sotto il profilo degli ele- menti integrativi delle rispettive fattispecie che non si pongono in rapporto di spe- cialità. Al contrario, il concorso apparente di norme presuppone che più precetti penali qualifichino una identica realtà fattuale, mentre nel caso delle disposizioni in esame non è ravvisabile una tale sovrapposizione, trattandosi di fattispecie ete- rogenee la cui applicazione congiunta non viola in alcun modo il divieto del ne bis in idem sostanziale. 8. Nel caso di specie, la Corte di Appello di Palermo non ha fatto buongo- verno dei suindicati principi di diritto. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge come nei confronti dell'odierno imputato sia stata genericamente avanzata l'accusa (non contestata peraltro dal PM nell'originario campo di imputazione), di aver esercitato abusiva- mente l'organizzazione del gioco del lotto, di scommesse e concorsi pronostici. Trattandosi di una contestazione priva di riferimenti a fatti specifici e ad autonomi elementi probatori idonei a sostenere la prospettazione accusatoria, i giudici di seconde cure hanno ritenuto sussistenti i presupposti per pronunciare una sen- tenza di ne bis in idem in favore del Ferrara il quale, per fatti oggetto del presente giudizio, è già stato giudicato con sentenza di condanna per il reato associativo. 8.1. Tuttavia, a ben vedere, la pronuncia definitiva di condanna a cui il Collegio fa rinvio non contiene alcun riferimento esplicito all'attività di gestione del lotto clandestino, né nella descrizione dei singoli capi di imputazione (Corte di Appello di Palermo, sent. n. 2783/2011, pagg. 8-17), né tantonneno nella disamina delle condotte contestate all'attuale prevenuto (Corte di Appello di Palermo, sent. n. 2783/2011, pagg. 215-226). Ed invero, il Ferrara è stato condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. per aver preso parte alle attività illecite organizzate dal sodalizio mafioso ope- rante presso il quartiere palermitano dello Zen, coadiuvando l'attività degli altri sodali ed occupandosi delle estorsioni e della gestione del traffico di sostanze stu- pefacenti. Pertanto, dalla lettura della sentenza definitiva di condanna per il reato associativo emerge con chiarezza l'assenza di qualsivoglia riferimento all'attività di gestione del lotto clandestino quale indice sintomatico dell'appartenenza dell'odierno imputato all'organizzazione mafiosa. Coerentemente con quanto osservato, il Tribunale di Palermo, nel ritenere il Ferrara responsabile del reato di cui all'art. 4 L. 401/1989, ha valorizzato ele- menti probatori diversi ed ulteriori rispetto a quelli posti a fondamento della sen- tenza irrevocabile di condanna per il delitto associativo. In particolare, i giudici di prime cure, evidenziando gli esiti del sequestro eseguito nel novembre del 2009 ed il materiale informatico ivi rinvenuto, hanno rilevato come l'odierno imputato si occupasse non solo di custodire la cassa dei proventi da destinare alle altre attività del sodalizio, bensì anche di coordinare e prendere in consegna dai vari operatori le scommesse che avevano raccolto. Si tratta, dunque, di condotte spe- cifiche ed ulteriori rispetto alla mera partecipazione all'associazione mafiosa, come tali idonee a fondare una contestazione autonoma per il reato oggetto del presente giudizio. 9. Conclusivamente, deve essere riaffermato il principio secondo cui, ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configura- zione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, considerati sia nella loro dimensione storico - naturalistica, sia in quella giuridica, non essendo sufficiente la sola identità della condotta o di parte di essa, laddove la medesima condotta violi contemporaneamente più disposizioni incriminatrici: Sez. 3, n. 30034 del 16/03/2021 - dep. 02/08/2021, in corso di massimazione). Deve, quindi, ritenersi esclusa la violazione del "ne bis in idem" per l'insus- sistenza dell'identico fatto, nella sua dimensione storico-naturalistica, tra la con- dotta consistita nell'aver preso parte alle attività illecite organizzate dal sodalizio mafioso operante presso il quartiere palermitano dello Zen, coadiuvando l'attività degli altri sodali ed occupandosi delle estorsioni e della gestione del traffico di sostanze stupefacenti e l'aver svolto esercizio abusivo di giochi, scommesse o con- corsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, con- dotta, quest'ultima, specifica ed ulteriore rispetto alla mera partecipazione all'as- sociazione mafiosa, come tale idonea a fondare una contestazione autonoma per il reato oggetto del presente giudizio. 10. La sentenza impugnata dev'essere, pertanto annullata con rinvio ad altra sezione dell
Sentenza Cassazione n. 04975/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris