CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 aprile 2026
Cassazione n. 08563/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Curatela del Fallimento "[OSCURATO:SOCIETA].", rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 1583/2022depositata il 10/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Come emerge dalla sentenza impugnata, il Tribunale di Lanciano, condecreto n. 479/2009 del 29.07.2009, ha ingiunto ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Numero registro generale 3005/2023Numero sezionale 451/2026Numero di raccolta generale 8563/2026Data pubblicazione 06/04/2026(ora [OSCURATO:PERSONA] N.V.) di pagare a [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di euro474.430,78, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la fornituradi merci e di attrezzature.In sede di opposizione, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha eccepito l'incompetenzaper territorio del giudice adito e ha contestato la sussistenza della pretesacreditoria avversaria; in via riconvenzionale, l’opponente ha chiesto lacondanna di [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione di alcuni stampi di suaproprietà, al risarcimento dei danni per fermo produttivo e per l’indebitouso degli stampi ed al rimborso dei costi sostenuti per la loro riparazione etrasporto, nonché per la mancata sostituzione di merce viziata.A sua volta, l’opposta ha eccepito l'inammissibilità o improcedibilità delleavverse domande riconvenzionali, delle quali, in via subordinata, hachiesto il rigetto, e ha domandato la condanna di controparte alpagamento delle somme ritenute di giustizia.Dichiarata l'interruzione del giudizio per il sopravvenuto fallimento diMetalpresse s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. lo ha riassunto; si è quindicostituita la curatela, facendo proprie le difese della società in bonis edeccependo l'improcedibilità delle domande riconvenzionali avversarie,anche per effetto del sopravvenuto fallimento.Il Tribunale, con la sentenza di primo grado, ha revocato il decretoingiuntivo opposto, ha dichiarato improcedibile la domandariconvenzionale proposta dall’opponente e ha condannato quest’ultima alpagamento di euro 107.263,81 e alla metà delle spese processuali.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nellaresistenza della curatela, la quale ha anche proposto appello incidentale,la Corte d'appello di L’Aquila ha dichiarato l'incompetenza per territorio delTribunale di Lanciano e la nullità del decreto ingiuntivo opposto,assegnando termine per la riassunzione dinanzi il Tribunale di Ancona ecompensando le spese processuali.Numero registro generale 3005/2023Numero sezionale 451/2026Numero di raccolta generale 8563/2026Data pubblicazione 06/04/2026Proposto regolamento necessario di competenza da parte della curatela, laCorte di cassazione, con ordinanza n. 15252/2020, ha accolto il ricorsodichiarando la competenza del Tribunale di Lanciano, ha cassato lasentenza impugnata e ha rimesso le parti innanzi alla Corte d'appello diL'Aquila, anche per le spese.A seguito della riassunzione del processo, la Corte d’appello, con sentenzan. 1583/2022 pubblicata il 10.11.2022, in parziale accoglimentodell’appello principale, ha dichiarato l’insussistenza dell’improcedibilitàdichiarata dal Tribunale con riferimento all’eccezione di compensazioneformulata dall’appellante, ha rigettato nel merito tale eccezione e gli altrimotivi di appello e ha condannato l’appellante alla rifusione all’appellatadelle spese del doppio grado nella misura del 50% del loro ammontare.Nella motivazione, la Corte, tra l’altro e per quanto di interesse in questasede, ha ritenuto che: - la pronuncia della Corte di cassazione sulregolamento di competenza era fondata sul presupposto che il contrattooggetto di causa fosse da qualificarsi come subfornitura; - la pretesacreditoria dell’opponente era da considerarsi un’eccezione dicompensazione; - la declaratoria di improcedibilità della stessa da partedel Tribunale era errata; - l’eccezione di compensazione era comunqueinfondata nel merito; - le prove testimoniali offerte dall’opponente nonpotevano essere ammesse.[OSCURATO:PERSONA] S.V. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA].) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte d’appello sulla scorta di sette motivi.[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONELa curatela controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorsoper cassazione per difetto dei requisiti di sinteticità e chiarezza.Numero registro generale 3005/2023Numero sezionale 451/2026Numero di raccolta generale 8563/2026Data pubblicazione 06/04/2026L’eccezione va disattesa, osservandosi che la trascrizione di stralci di atti edocumenti del processo contenuta nel ricorso si giustifica con il fine diottemperare al principio di specificità dell’atto in questione, per cui ilgiudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprenderel'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza doverscrutinare autonomamente gli atti di causa. Situazione, questa, bendiversa dal caso in cui il ricorso esponga i fatti di causa limitandosi adaffastellare le copie degli atti processuali.Può dunque passarsi all’esame dei motivi del ricorso.1. Con il primo di essi la ricorrente lamenta ex art. 360 n. 4) c.p.c.:violazione e/o falsa applicazione dell’art. 49 c.p.c. e falsa applicazione e,comunque, violazione dell’art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 2909 c.c. perl’errata considerazione del giudice di appello, secondo la quale l’ordinanzadi regolamento di competenza avrebbe deciso sul presupposto che tra leparti fosse stato concluso un contratto di subfornitura - conseguenteerrata affermazione dell’esistenza di un giudicato interno implicito -conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa motivazione sulprimo motivo di impugnazione di Ariston riguardante la natura delcontratto tra le parti non riconducibile alla subfornitura - nullità dellasentenza.A dire della parte, la sentenza impugnata era erronea laddove avevadichiarato assorbito il secondo motivo dell’appello principale (“Erroneaqualificazione del rapporto dedotto in giudizio quale subfornitura”),ritenendo che la Corte di cassazione, in sede di regolamento dicompetenza, avesse deciso sul presupposto di tale qualificazione; inrealtà, il giudice di legittimità non aveva affrontato la questione dellaqualificazione giuridica del contratto e comunque la sua decisione eralimitata all’oggetto del regolamento di competenza. La Corte d’appello,pertanto, aveva errato nell’omettere di pronunciarsi sul motivo diimpugnazione e nel rigettare l’istanza di ammissione della prova per testi.Numero registro generale 3005/2023Numero sezionale 451/2026Numero di raccolta generale 8563/2026Data pubblicazione 06/04/2026Il motivo è fondato.La Corte di cassazione, nell’ordinanza n. 15252/2020 emessa sulregolamento di competenza, ha condiviso le osservazioni della curatelaricorrente, secondo cui le domande spiegate in via monitoria traevanoorigine da un rapporto unico di subfornitura ed erano tra lorointerdipendenti e connesse e potevano, quindi, essere proposte, a normadell'art. 104 c.p.c., e cioè, anche se non altrimenti connesse, nelmedesimo processo.È stata dunque ravvisata la possibilità di una deroga alla competenza perterritorio, nel senso che la sussistenza del foro territoriale rispetto ad unadelle domande consentiva la trattazione anche delle altre.Va comunque osservato che la qualificazione di un negozio giuridico sisvolge mediante due distinte operazioni: la prima consistenell'identificazione degli elementi costitutivi dell'attività negoziale e dellefinalità pratiche perseguite dalle parti; la seconda consiste, invece,nell'attribuzione del "nomen juris", previa interpretazione sul pianogiuridico, degli elementi di fatto precedentemente accertati. Di talioperazioni, mentre la seconda è soggetta al sindacato di legittimità, laprima ne è sottratta, se correttamente motivata, giacché si risolve in unapprezzamento di mero fatto, riservato al giudice di merito (cfr.: Cass. n.9996/2019).Pertanto, l’interpretazione della volontà delle parti e delle ulterioricircostanze del caso concreto ai fini della qualificazione giuridica delrapporto spetta al giudice del merito.Ancora, la verifica in ordine alla competenza va compiuta in relazione aifatti e negozi allegati dall'attore con la domanda, che il giudice può, aquesto solo fine, qualificare giuridicamente, ma dei quali non può ancheaccertare, nel merito, l'insussistenza, spettando tale cognizione al giudicecompetente (cfr.: Cass. n. 10010/2014).Numero registro generale 3005/2023Numero sezionale 451/2026Numero di raccolta generale 8563/2026Data pubblicazione 06/04/2026La sentenza del giudice che statuisca unicamente sulla competenza noncontiene alcuna pronuncia di merito, né esplicita né implicita, idonea apassare in giudicato, anche nell'ipotesi che abbia esaminato e decisoquestioni preliminari di merito ai fini dell'accertamento della competenza,sicché dà luogo ad un giudicato solo formale e non preclude al giudicedichiarato competente l'esame e l'applicazione, per la decisione di merito,delle norme di diritto sostanziale, ancorché in contrasto con le premessedella sentenza sulla competenza (cfr., fra le altre: Cass. n. 19472/2019).Pertanto, l’eventuale qualificazione giuridica del rapporto in sede didecisione sulla competenza avviene unicamente ai fini di detta pronuncia.Coerentemente con quanto precede, si è affermato che, in sede diregolamento di competenza, l'ambito della contestazione e, quindi, ilpotere di controllo spettante alla Corte di cassazione sono limitatiall'individuazione del giudice competente sulla base del rapportoprocessuale instaurato con le domande ed eccezioni proposte dalle parti,con esclusione di ogni altra questione attinente al merito dellacontroversia ed estranea, pertanto, al tema della competenza (cfr.: Cass.n. 12890/2017).La qualificazione del contratto contenuta nell’ordinanza con cui la Corte dicassazione decide il regolamento di competenza non è coperta dagiudicato; essa costituisce un accertamento meramente strumentale efunzionale alla sola individuazione del giudice competente, restandoimpregiudicata la possibilità per il giudice del merito di procedere adiversa qualificazione del rapporto.Alla luce di quanto precede, deve escludersi che sulla qualificazionegiuridica del contratto intercorso tra le parti come subfornitura possaessersi formato il giudicato interno per effetto della pronuncia della Cortedi cassazione in sede di regolamento di competenza.Ne consegue ulteriormente l’erroneità della pronuncia di assorbimento delmotivo di appello, adottata sulla questione nella sentenza impugnata.Numero registro generale 3005/2023Numero sezionale 451/2026Numero di raccolta generale 8563/2026Data pubblicazione 06/04/2026A sua volta, l'assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in unaomessa pronunzia (cfr.: Cass. n. 12193/2020).La Corte d’appello ha dunque errato nell’omettere di pronunciarsi in ordinealla qualificazione giuridica del rapporto contrattuale, tenendo conto diogni circostanza del caso concreto.Poiché la mancata ammissione della prova testimoniale sui capitoli voltialla prova dei fatti modificativi del rapporto contrattuale (capitoli che,almeno in parte, riguardano la pretesa creditoria della curatela oppostaaccolta in primo grado), che si assumono da provare per iscritto adsubstantiam, si fonda evidentemente sulla qualificazione del contrattostesso come subfornitura, sussiste l’interesse della parte a far valere lacensura in questione.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta ex art. 360 n. 4 c.p.c.:omessa pronuncia sul quarto motivo di appello – violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. – nullità della sentenza.In particolare, la Corte distrettuale non aveva assunto alcuna decisione sulmotivo dell’appello principale n. 4 (“Nel merito: Erroneità della sentenzanella parte in cui ha ritenuto che le fatture [OSCURATO:SOCIETA] relative a fornituradi componenti e recanti l’indicazione di un DDT anteriore al 28.11.2008fossero da pagare, pur in assenza della prova della loro esecuzione”),riproposto con l’atto di citazione in riassunzione dopo la definizione delregolamento di competenza, motivo avente ad oggetto la critica dellasentenza di primo grado laddove era stata riconosciuta la sussistenza incapo alla controparte di un credito relativo alle fatture emesse conindicazione di un D.D.T. anteriore al 28.11.2008 ed aventi ad oggettomerci mai ordinate e, in gran parte, neppure consegnate.Il motivo è fondato.L'omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell'art.112 c.p.c. (cfr.: Cass. n. 6835/2017) ed effettivamente nella motivazioneNumero registro generale 3005/2023Numero sezionale 451/2026Numero di raccolta generale 8563/2026Data pubblicazione 06/04/2026della sentenza impugnata non è dato rinvenire alcuna considerazione inordine al motivo sopra indicato.Al riguardo, sulla scorta dell’esame della comparsa di riassunzione,permesso alla Corte di cassazione vertendosi in tema di error inprocedendo, va precisato che il predetto motivo di appello aveva adoggetto non solo una parte di credito che si assumeva estinta percompensazione, ma anche un’altra parte del credito relativa a merce chesi assumeva mai ordinata o consegnata.Non può valere, in senso contrario all’accoglimento del motivo di ricorso inesame, il fatto che nella sentenza impugnata sia stato esaminato e decisol’appello incidentale della controparte, visto che esso riguardava non già laparte di credito riconosciuta in primo grado, ma quella in relazione allaquale la pretesa della curatela era stata disattesa.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta ex art. 360 n. 4 c.p.c.:motivazione apparente con riferimento alle ragioni di rigetto, nel merito,del motivo “3)” di appello di Ariston sull’eccezione riconvenzionale – “leragioni di fatto e di diritto” sono apparenti perché il giudice di appello harespinto il motivo “n. 3)” di appello sostenendo, incomprensibilmente, cheAriston non avrebbe censurato la ratio di merito della sentenza di primogrado sul punto, ratio di merito però, inesistente nella motivazione dellasentenza di primo grado riguardo all’eccezione riconvenzionale atteso cheil giudice di primo grado aveva solo dichiarato improcedibile lariconvenzionale di Ariston, escludendo che potesse essere qualificata comeeccezione riconvenzionale procedibile verso la curatela - violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. – nullità dellasentenza.Il motivo è infondato.Premesso che l’eccezione riconvenzionale in esame non era stataesaminata dal giudice di primo grado in quanto qualificata come domandariconvenzionale ritenuta improcedibile, deve osservarsi che, qualora laNumero registro generale 3005/2023Numero sezionale 451/2026Numero di raccolta generale 8563/2026Data pubblicazione 06/04/2026sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamenteuna questione preliminare di rito, l'appellante può limitarsi a riproporre, aisensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda non esaminata (cfr.: Cass. n.22954/2011), pur dovendo evitare, onde non incorrere nella declaratoriadi inammissibilità dell'appello, un generico richiamo al precedente giudiziodi primo grado, privo di ogni rinvio alle difese ed ai contenuti delladomanda di merito posta al giudice di primo grado (cfr.: Cass. n.20064/2013).Nella specie, in sede di appello, la parte ha riproposto l’eccezione inquestione, con esposizione, non generica, delle difese svolte nelprecedente grado di giudizio.Passando alla sentenza impugnata, sebbene risultino erronei il riferimento,ivi effettuato, alla genericità dell’impugnazione e l’affermazione relativaalla mancata censura, da parte dell’appellante, di una ratio decidendi dimerito non contenuta nella sentenza di primo grado, non per questo,tuttavia, la motivazione può considerarsi meramente apparente.In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previstodall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando lapronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logicoche ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, comeaccade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, néalcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito (cfr.: Cass. n. 3819/2020).La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta daerror in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non rendatuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (cfr.: Cass. n. 1986/2025).Numero registro generale 3005/2023Numero sezionale 451/2026Numero di raccolta generale 8563/2026Data pubblicazione 06/04/2026In concreto, il giudice d’appello ha rilevato come non fosse provato il fattoche la restituzione degli stampi era dovuta all’esistenza di vizi deicomponenti, ha affermato che le prove testimoniali offerte dalla parte nonpotevano essere ammesse, esplicitandone le ragioni, ed ha escluso chepotesse valere, a fini probatori della fondatezza dell’eccezione, lacircostanza secondo cui medio tempore il Tribunale di Lanciano avevaammesso al passivo, limitatamente ad euro 54.907,98, il credito derivantedall’azione di garanzia per vizi.Da quanto precede, si rileva che la motivazione esiste, che essa è al disopra del c.d. minimo costituzionale e che dalla stessa, per quanto noncondivisa dall’odierna ricorrente, è possibile ricavare l’iter argomentativoche ha condotto alla decisione sul punto.Va infine osservato che la declaratoria di inammissibilità dei capitolirelativi a fatti da provare per iscritto ad substantiam riguarda gli accorditra le parti, ma non anche le circostanze concernenti i vizi degli stampirestituiti, i difetti dei componenti e il fermo tecnico, sicché l’accoglimentodel primo motivo del ricorso non interferisce con quello in esame.4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta ex art. 360 n. 5, c.p.c. -omessa valutazione di un fatto decisivo secondario discusso tra le parti inappello – il verbale di escussione testi depositato con l’atto di appello del[OSCURATO:DATA_NASCITA], del Tribunale di Lanciano del 25 ottobre 2012 (R.G. 1236/2010) in contraddittorio con la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,nel giudizio di opposizione al passivo fallimentare.In particolare, la Corte d’appello, ritenendo che la prova dell’eccezionericonvenzionale non potesse essere desunta, in ragione della totaledifferenza dei presupposti, dalla circostanza che il Tribunale di Lanciano,all’esito di un giudizio di opposizione allo stato passivo, avesse ammesso ilrelativo credito limitatamente ad euro 54.907,98, aveva comunque deltutto trascurato di considerare che l’appellante aveva anche prodotto iverbali relativi alle prove testimoniali assunte nell’ambito di tale giudizio.Numero registro generale 3005/2023Numero sezionale 451/2026Numero di raccolta generale 8563/2026Data pubblicazione 06/04/2026Il motivo è inammissibile.In proposito, a parte qualunque considerazione in relazione alle difesesvolte dalla controricorrente, circa la tempestività o meno della produzionedocumentale sopra indicata, deve osservarsi che l'art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fattostorico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale,da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia statooggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermorestando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr.: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass.n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n.17005/2024).In altra occasione (cfr.: Cass. n. 22218/2023), è stato anche precisato checostituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in sensostorico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisacircostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenicorilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass. n. 17761/2016; Cass., Sez. Un., n.5745/2015; Cass. n. 7983/2014; Cass. n. 5133/2014). Non costituiscono,Numero registro generale 3005/2023Numero sezionale 451/2026Numero di raccolta generale 8563/2026Data pubblicazione 06/04/2026viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui allarichiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni odeduzioni difensive (Cass. n. 26305/2018; Cass. n. 14802/2017); glielementi istruttori (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014); una moltitudine difatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. n.21439/2015; v. in particolare Cass. n. 27415/2018), sicché sonoinammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigmanormativo a questi ultimi profili.Nella specie, la parte ha allegato l’omesso esame non già di un fattostorico, bensì di un elemento di prova, costituito dal verbale di escussionedei testi nell’ambito della causa di opposizione allo stato passivo,documento di cui neppure risulta con certezza la decisività.5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta ex art. 360 n. 4 c.p.c.:motivazione apparente con riferimento alle ragioni di rigetto dei mezziistruttori - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4c.p.c. – nullità della sentenza.In particolare, premesso che, con riferimento alle istanze istruttorie, laCorte d’appello aveva dichiarato di confermare «la valutazione diinammissibilità dei capitoli di prova testimoniale articolati in primo grado,in quanto a) generici e valutativi i capitoli relativi ai presunti vizi, neppureprecisamente individuabili con riferimento a specifiche forniture edinammissibili; b) inammissibili i capitoli volti alla prova dei fattimodificativi di un rapporto contrattuale da provare per iscritto adsubstantiam; c) inammissibili perché irrilevanti i capitoli volti al riscontrodi fatti già documentati per il tramite della documentazione prodotta», lamotivazione sul punto risultava meramente apparente e comunqueincomprensibile, in quanto il giudice di primo grado non si era pronunciatosulle prove a sostegno dell’eccezione di compensazione, nonché per ilfatto che non era stato specificato quali capitoli rientrassero in ciascungruppo sopra indicato.Numero registro generale 3005/2023Numero sezionale 451/2026Numero di raccolta generale 8563/2026Data pubblicazione 06/04/20266. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta ex art. 360 n. 3 c.p.c.strettamente connesso al primo, l’errata supposizione di un giudicatointerno sul contratto di subfornitura, ha portato alla violazione e/o falsaapplicazione degli art. 1350, 1362, 1655 c.c. e 2725 c.c. in relazioneall’art. 115 c.p.c.In particolare, considerato che, come dedotto quanto al primo motivo, nonesisteva alcun giudicato implicito sulla qualificazione come subfornitura delrapporto contrattuale intercorso tra le parti, con conseguente necessità diosservare la forma scritta a pena di nullità, doveva considerarsi erronea lamancata ammissione delle prove testimoniali volte alla prova dei fattimodificativi del rapporto contrattuale e di quelle riguardanti l’inesistenzadi una posizione dominante.7. Con il settimo motivo la ricorrente lamenta violazione e/o falsaapplicazione degli art. 244 e 253 c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c. exart. 360 n. 4) c.p.c.In particolare, la mancata ammissione della prova testimoniale sugliulteriori capitoli di prova, riguardanti fatti decisivi descritti nei loroelementi essenziali, aveva privato la ricorrente del diritto alla prova ex art.115 c.p.c.I motivi dal quinto al settimo, da esaminarsi congiuntamente, in quantotutti riguardanti le istanze istruttorie, vanno considerati assorbiti, visto chela Corte d’appello, dovendo procedere ad un riesame delle domande aseguito dell’accoglimento dei primi due motivi, dovrà necessariamenterivalutare anche le anzidette istanze.Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto limitatamente ai primidue motivi, assorbiti il quinto, il sesto ed il settimo, inammissibile il quartoe rigettato il terzo.Entro tali limiti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corted’appello di L’Aquila in diversa composizione, perché provveda, inapplicazione dei principi sopra esposti.Numero registro generale 3005/2023Numero sezionale 451/2026Numero di raccolta generale 8563/2026Data pubblicazione 06/04/2026Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anche sullespese di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, dichiara inammissibile ilquarto, rigetta il terzo e dichiara assorbiti il quinto, il sesto ed il settimo;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 25 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso