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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2023

Cassazione n. 02949/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24 maggio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si lamenta la contraddittorietà della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all'art.337 cod. pen., per non essersi il predetto dato alla fuga e per essere insussistente l'elemento soggettivo, oltre ad essere articolato in modo generico, risulta riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha evidenziato come la circostanza che il ricorrente non fosse fuggito derivasse unicamente dalla volontà dello stesso di recuperare la propria merce; Considerato, inoltre, che parimenti riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata risulta il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione della contestata recidiva, avendo il giudice di merito con motivazione esaustiva dato conto dei numerosi precedenti penali e della pericolosità del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09 gennaio 2023 Il Consigliere est re Il Pfeid9n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24 maggio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si lamenta la contraddittorietà della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all'art.337 cod. pen., per non essersi il predetto dato alla fuga e per essere insussistente l'elemento soggettivo, oltre ad essere articolato in modo generico, risulta riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha evidenziato come la circostanza che il ricorrente non fosse fuggito derivasse unicamente dalla volontà dello stesso di recuperare la propria merce; Considerato, inoltre, che parimenti riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata risulta il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione della contestata recidiva, avendo il giudice di merito con motivazione esaustiva dato conto dei numerosi precedenti penali e della pericolosità del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09 gennaio 2023 Il Consigliere est re Il Pfeid9n
Sentenza Cassazione n. 02949/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris