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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 aprile 1960

Cassazione n. 22753/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sulricorso 6031 / 20 1 9 propost o da: AQ.E.C. s.r.l., con sede legale in Civitavecchia, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2 (C.F.:11389461002; iscritta alla C.C.I.A.A. n. 1299223 REA di Roma ), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26.04.1960 ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1 (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RM) il 19.12.1934 ed ivi residente allaVia Fedeltà n. 4 5 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Civitavecchia, alla [OSCURATO:PERSONA] 3/A, in virtù di procur e apposte su fogli separati ex art.83, terzo comma , c . p . c . ( [OSCURATO:TELEFONO] ; indirizzo di posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrenti - Avviso accertamento imposta registro – Cessazione materia contendere contro Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - e VespignaniRossana; -intimata - - avverso l a sente nza n. 4788 / 6/ 20 18 emessa dalla C TR Lazio in data 06/07/2018e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. La AQ.E.C. s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e VespignaniRossana impugnavano un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia aveva accertato un maggior valore alla base dell’imposta di registro con riferimento alla compravendita di un terreno edificabile sito in Civitavecchia.

2. La CTP di Roma rigettava il ricorso.

3. Sull’impugnazione della società contribuente, la CTR del Lazio rigettava il gravame, evidenziando che, sebbene l’atto di compravendita fosse nullo per avere ad oggetto terreni poi dichiarati demaniali soggetti ad uso civico, gli acquirenti continuavano ad abitare nelle costruzioni sugli stessi realizzate, perpetrando una occupazione abusiva dei fondi, sicché l’Ufficio aveva agito regolarmente nell’accertamento del maggior valore dei terreni al momento della stipula dell’atto di compravendita, non tenendo conto degli eventi futuri avvenuti nell’ambito amministrativo.

4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la AQ.E.C. s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

Considerato che

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 823, 825, 1418, 1421 e 1423 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che le costruzioni realizzate sui terreni in questione fossero abitate da qualcuno e per non aver considerato che, tenuto conto della nullità della compravendita (siccome avente ad oggetto terreni demaniali e, quindi, inalienabili), non era assoggettabile all’imposta di registro una mera occupazione di fatto.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 51 e 52 dPR n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che i terreni compravenduti, siccome incommerciabili per essere gravati da diritti di uso civico, non avevano un valore commerciale e, come tali, non erano tassabili.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la stessa Commissione, con sentenza n. 454/6/2017 del 29.1.2018, poi passata in giudicato, aveva accolto, in conseguenza della accertata demanialità, il ricorso della società con riferimento ad un altro avviso di liquidazione delle imposte di registro ed ipocatastali dovute per una differente compravendita avente ad oggetto terreni facenti parte dello stesso comprensorio.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., e della violazione degli art. 132, secondo comma, n. 4, e 112 cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sugli altri motivi di appello proposti, che non potevano ritenersi assorbiti dal rigetto della questione relativa alla nullità della compravendita.

5. Con memoria del 16 maggio 2024, i ricorrenti hanno dedotto che la sentenza impugnata col ricorso è stata revocata e che in fase rescissoria è stato annullato l'avviso di rettifica e liquidazione impugnato.

Hanno dichiarato, pertanto, di non avere più interesse alla decisione del presente giudizio, invocando la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere.

Sulla base della sentenza pronunciata sulla revocazione (CTR Lazio n. 2665 del 2020), sia pure prodotta senza attestazione di passaggio in giudicato, la sentenza impugnata (CTR Lazio n. 4788 del 2018) è stata revocata, con conseguente annullamento dell’avviso di rettifica e liquidazione impugnato.

Trova, quindi, applicazione il principio secondo cui l’intervenuta revocazione della sentenza impugnata col ricorso per cassazione, determinando la caducazione delle statuizioni rese nel giudizio di merito, statuizioni alle quali si sono sostituite quelle della pronuncia resa in fase rescissoria nella definizione del ricorso per revocazione, determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza revocata, ricorso che (così) risulta privo di oggetto e connotato da (sopravvenuto) difetto di interesse a ricorrere (Cass., 18 settembre 2023, n. 26725).

La revocazione della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9201 del 02/04/2021).

In considerazione dell'esito del giudizio, le spese del giudizio dicassazione devono essere integralmente compensate.

Trattandosi, poi, di esito decisorio conseguente ad un sopravvenuto difetto di interesse alla proposizione dell'impugnazione, non deve farsi luogo al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sezioni Unite, sentenza 14 dicembre 2020, n. 28383, e sentenza 10 febbraio 2017, n. 3542).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso e compensa integralmente , tra le parti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso 6031 / 20 1 9 propost o da: AQ.E.C. s.r.l., con sede legale in Civitavecchia, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2 (C.F.:11389461002; iscritta alla C.C.I.A.A. n. 1299223 REA di Roma ), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26.04.1960 ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1 (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RM) il 19.12.1934 ed ivi residente allaVia Fedeltà n. 4 5 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Civitavecchia, alla [OSCURATO:PERSONA] 3/A, in virtù di procur e apposte su fogli separati ex art.83, terzo comma , c . p . c . ( [OSCURATO:TELEFONO] ; indirizzo di posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrenti - Avviso accertamento imposta registro – Cessazione materia contendere contro Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - e VespignaniRossana; -intimata - - avverso l a sente nza n. 4788 / 6/ 20 18 emessa dalla C TR Lazio in data 06/07/2018e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. La AQ.E.C. s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e VespignaniRossana impugnavano un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia aveva accertato un maggior valore alla base dell’imposta di registro con riferimento alla compravendita di un terreno edificabile sito in Civitavecchia. 2. La CTP di Roma rigettava il ricorso. 3. Sull’impugnazione della società contribuente, la CTR del Lazio rigettava il gravame, evidenziando che, sebbene l’atto di compravendita fosse nullo per avere ad oggetto terreni poi dichiarati demaniali soggetti ad uso civico, gli acquirenti continuavano ad abitare nelle costruzioni sugli stessi realizzate, perpetrando una occupazione abusiva dei fondi, sicché l’Ufficio aveva agito regolarmente nell’accertamento del maggior valore dei terreni al momento della stipula dell’atto di compravendita, non tenendo conto degli eventi futuri avvenuti nell’ambito amministrativo. 4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la AQ.E.C. s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Considerato che 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 823, 825, 1418, 1421 e 1423 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che le costruzioni realizzate sui terreni in questione fossero abitate da qualcuno e per non aver considerato che, tenuto conto della nullità della compravendita (siccome avente ad oggetto terreni demaniali e, quindi, inalienabili), non era assoggettabile all’imposta di registro una mera occupazione di fatto. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 51 e 52 dPR n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che i terreni compravenduti, siccome incommerciabili per essere gravati da diritti di uso civico, non avevano un valore commerciale e, come tali, non erano tassabili. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la stessa Commissione, con sentenza n. 454/6/2017 del 29.1.2018, poi passata in giudicato, aveva accolto, in conseguenza della accertata demanialità, il ricorso della società con riferimento ad un altro avviso di liquidazione delle imposte di registro ed ipocatastali dovute per una differente compravendita avente ad oggetto terreni facenti parte dello stesso comprensorio. 4. Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., e della violazione degli art. 132, secondo comma, n. 4, e 112 cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sugli altri motivi di appello proposti, che non potevano ritenersi assorbiti dal rigetto della questione relativa alla nullità della compravendita. 5. Con memoria del 16 maggio 2024, i ricorrenti hanno dedotto che la sentenza impugnata col ricorso è stata revocata e che in fase rescissoria è stato annullato l'avviso di rettifica e liquidazione impugnato. Hanno dichiarato, pertanto, di non avere più interesse alla decisione del presente giudizio, invocando la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere. Sulla base della sentenza pronunciata sulla revocazione (CTR Lazio n. 2665 del 2020), sia pure prodotta senza attestazione di passaggio in giudicato, la sentenza impugnata (CTR Lazio n. 4788 del 2018) è stata revocata, con conseguente annullamento dell’avviso di rettifica e liquidazione impugnato. Trova, quindi, applicazione il principio secondo cui l’intervenuta revocazione della sentenza impugnata col ricorso per cassazione, determinando la caducazione delle statuizioni rese nel giudizio di merito, statuizioni alle quali si sono sostituite quelle della pronuncia resa in fase rescissoria nella definizione del ricorso per revocazione, determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza revocata, ricorso che (così) risulta privo di oggetto e connotato da (sopravvenuto) difetto di interesse a ricorrere (Cass., 18 settembre 2023, n. 26725). La revocazione della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9201 del 02/04/2021). In considerazione dell'esito del giudizio, le spese del giudizio dicassazione devono essere integralmente compensate. Trattandosi, poi, di esito decisorio conseguente ad un sopravvenuto difetto di interesse alla proposizione dell'impugnazione, non deve farsi luogo al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sezioni Unite, sentenza 14 dicembre 2020, n. 28383, e sentenza 10 febbraio 2017, n. 3542). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso e compensa integralmente , tra le parti
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