CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 18818/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricors i riuniti iscritt i a i n. 10402/2021 , 10719/2021 e 19570/2021R.G. proposti da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 5 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché da [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 5 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende controricorrenti- nonché da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 5 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], -intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17287/2019 depositata il10.2. 2021 e l’ordinanza della Corte di appello di Roma del 10-11.2.2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile ex art.348 ter cod.proc.civ., con aggravio di spese, l’appello proposto dagli attuali ricorrenti, medici specializzandi che lamentavano di non ave r percepito alcuna remunerazione durante il pe riodo di specializzazione , avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma del 12.9.2019, che aveva rigettato le loro domande; la Corte di appello ha pure dichiarato consequenzialmente inammissibile l’appello incidentale tardivo dispiegato dalle Amministrazioni appellate e ha compensato le spese del grado. Il Tribunale, con aggravio di spese, aveva respinto le domande proposte dagli attori nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, volte a conseguire l’indennizzo per inadempimento degli obblighi comunitari sotto il profilo dell’omesso o tardivo recepimento delle direttive e delle sentenze comunitarie in tema di parità di trattamento e adeguata retribuzione durante la frequenza del corso di specializzazione per intervenuta prescrizione a far data dal 31.10.1999. 2. Avverso la predetta sentenza di primo grado del 12.9.2019, confermata con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva escluso che l’appello potesse avere una ragionevole probabilità di accoglimento, con atto notificato il 9.4.2021 hanno proposto ricorso per cassazione (rubricato a r.g. 10402/2021) [OSCURATO:PERSONA] e gli altri 26 medici specializzandi ricorrenti indicati in epigrafe, svolgendo unico motivo. 3. Con il motivo, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ ., i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e altri, hanno denunciato violazione o falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt.5 e 189 del Trattato CEE, dell’art.10 Cost., dell’art.19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea, dell’art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, delle Direttive 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25.2.1999 (proc. C- 131-97) e del 3.10.2020, nonché violazione e falsa applicazione dell’art.1 del Protocollo n.1 CEDU, degli artt.1,10,11 e 12 Preleggi, degli artt.2934,2935, 2948 c.c., dell’art.6 del d.lgs. 257/1991 e dell’art.11 della legge 370/1999. 4. Con atto notificato il 19.5.2021 ha proposto controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione, deducendo l’inammissibilità del ricorso avversario in relazione all’art.360-bis n.1 cod.proc.civ. ovvero in subordine infondatezza ai sensi del combinato disposto degli artt.2935 e 2946 cod.civ. unitamente alle indicazioni rinvenibili nelle sentenze «Emmot», «[OSCURATO:PERSONA]», «Iaia» e «Pantuso» della Corte di Giustizia UE. 5. Con ricorso notificato il 12.4.2021, separatamente iscritto a ruolo con il n.10719/2021 r.g. la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto autonomo ricorso avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con unico motivo in punto compensazione delle spese di lite. In ricorso l’ordinanza viene indicata come n.1653/2021 (che in realtà è il numero di ruolo del procedimento, 1653/2020, con errore nell’anno mentre l’ordinanza reca il numero di cronologico 991/2021) e datata 10.2.202, che è la data di deliberazione, ma non quella di pubblicazione che è l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si tratta peraltro della stessa ordinanza che ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma 17287 del 12.9.2019. 6. Con il motivo, dedicato alla pronuncia in punto s pese, la Presidenza del Consiglio dei Ministri deduce ex art.360, n.3 e 4, cod.proc.civ., violazione o falsa applicazione dell’art.92, comma 2, cod.proc.civ., anche in relazione all’intervento additivo della Corte Costituzionale del 19.4.2018 n.77 in combinato disposto con gli artt.348 bis e ter cod.proc.civ. 7. Con controricorso depositato nel proc.10402/2021 i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e altri hanno resistito al controricorso eccependone inammissibilità e chiedendone comunque il rigetto. 8. Con ulterior e ricorso notificato il 5.7.2021 la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (rubricato erroneamente a r.g. 19570/2021, trattandosi invece di ricorso successivo al n.10402/2021) ha impugnato anch’essa la sentenza di primo grado del 12.9.2019 del Tribunale di Roma (nella cui epigrafe compare anche il suo nominativo), confermata con diversa ordinanza della Corte di appello di Roma del 6.5.2021 di inammissibilità ex art.348 bis e ter cod.proc.civ., svolgendo unico motivo analogo a quello riportato sub § 3. [OSCURATO:PERSONA] 9. In via preliminare occorre disporre la riunione dei tre procedimenti, recanti distinti numeri di ruolo. Il procedimento n. 10402 del 2021 e quello n. 19570 del 2021 debbono essere riuniti ex art.335 cod.proc.civ. trattando si di distinte impugnazioni della stessa sentenza di primo grado del Tribunale di Roma del 12.9.2019 nei cui confronti l’appello, separatamente proposto dal dott.Concezzi e altri e dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], è stato dichiarato inammissibile con due distinte ordinanze della Corte romana. Parimenti deve essere riunita per evidente connessione oggettiva e soggettiva l’impugnazione proposta dalla Presidenza del Consiglio avverso l’ordinanza della Corte del 10.2-11.2.2021 che, nel dichiarare inammissibile il gravame, ha provveduto sulle spese di lite. 9. Con il motivo, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] (r.g. 10402/21) e altri denunciano violazione o falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt.5 e 189 del Trattato CEE, dell’art.10 Cost., dell’art.19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea, dell’art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, delle Direttive 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25.2.1999 (proc. C- 131-97) e del 3.10.2020, nonché violazione e falsa applicazione dell’art.1 del Protocollo n.1 CEDU, degli artt.1,10,11 e 12 Preleggi, degli artt.2934,2935, 2948 c.c., dell’art.6 del d.lgs. 257/1991 e dell’art.11 della legge 370/1999. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art.360 bis cod.proc.civ. L’orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto è ormai monolitico e individua il giorno inziale di decorrenza della prescrizione decennale per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nella data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (Sez.3, 1589/2020; 13758/2018; 23199/2016; 16104/2013; 1917/2012; 17868/2011; Sez. 6-3, 16452/2019; 6606/2014; 17066/2013; 1156/2013). Da ultimo e assolutamente in termini sono intervenute sul punto le Sezioni Unite di questa Corte (n.18640 del 9.6.2022) , sia pur investite per altra ragione, e hanno ribadito con l’autorevolezza della massima istanza nomofilattica il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (espresso dalle decisioni n. 8096 del 2022, n. 39421 del 2021, n. 1589 del 2020, n. 18961 del 2020, n. 14112 del 2020, n. 16452 del 2019, S.U. n. 30649 del 2018; n. 13758 del 2018, e già affermato in precedenza dalle decisioni n. 10813, 10814,10815, 10816 e 17688 del 2011, n. 6606del 2014, n. 23199 del 2016 ) secondo il quale « a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n.75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato í necessari requisiti nel periodo che va dal 10gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990- 1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11». Inoltre, in tema di risarcimento del danno derivante da tardiva ed incompleta attuazione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE concernenti il compenso spettante ai medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, è manifestamente infondata la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea della questione se il termine di prescrizione del diritto al risarcimento debba decorrere non dall'entrata in vigore della l. n. 370 del 1999 (vale a dire, dal 19 ottobre 1999), ma dalla successiva data in cui la giurisprudenza di legittimità ha individuato con certezza il soggetto passivamente legittimato ed il giudice interno munito di giurisdizione in ordine alla relativa domanda; infatti, anche prima di tale data non vi erano dubbi sulla legittimazione passiva dello Stato e, comunque, qualsiasi controversia in materia di giurisdizione poteva essere risolta mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (Sez.3, 39421/2021; 13343/2022). 10. Per le stesse ragioni deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e rubricato al n. r.g.19570/2021. 11. Con il motivo di ricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri deduce ex art.360, n.3 e 4, cod.proc.civ., violazione o falsa applicazione dell’art.92, comma 2, cod.proc.civ., anche in relazione all’intervento additivo della Corte Costituzionale del 19.4.2018 n.77 in combinato disposto con gli artt.348 bis e ter cod.proc.civ. La ricorrente si duole del fatto che la Corte capitolina, pur avendo rilevato la manifesta infondatezza dell’appello principale e pur avendone dichiarato l’inammissibilità a norma degli artt.348 bis e ter cod.proc.civ. , ha tuttavia deciso la compensazione delle spese del giudizio di appello a causa della inammissibilità dell’appello incidentale tardivo della Presidenza del Consiglio, trascinato nella stessa sorte di quello principale. La ricorrente sottolinea che l’appello incidentale aveva natura non solo tardiva ma anche condizionata, in quanto mirava al rigetto della domanda proposta dagli attori appellanti, comunque disposta per altra ragione dal Tribunale, sulla base di una diversa ragione ossia in forza di quanto disposto dall’art.4, comma 43, della legge 12.11.2011 n.183. 12. Il ricorso è ammissibile. Secondo le Sezioni Unite l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348 ter cod.proc.civ. è ricorribile p er cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso. (Sez. U, n. 1914 del 2.2.2016). Nella specie l’impugnazione è stata proposta per vizio autonomo dell’ordinanza e con riferimento al capo che ha deciso sulle spese. In senso confermativo si è espressa questa Corte con la sentenza della Sez. L, n. 6156 del 14.3.2018, affermando l’autonomia dell’interesse all’impugnazione dell’ordinanza ex art.348 ter cod.proc.civ. in capo all’appellato per dolersi della decisione sulle spese. Il ricorso è anche tempestivo. L’ordinanza è stata notificata unitamente al ricorso Concezzi il 9.4.2021 e il ricorso della PCM è stato notificato il 12.4.2021. 13.Il ricorso appare fondato. L’art.92 cod.proc.civ., comma 2, dispone che se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. La Corte costituzionale, con sentenza 19.4.2018, n. 77 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma «nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni». 14. La Corte di appello non ha certamente compensato le spese per assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza (al contrario ha dato atto che il panorama giurisprudenziale era assolutamente consolidato a sfavore degli appellanti); neppure la Corte territoriale ha indicato le altre analoghe gravi ragioni che giustificavano in via eccezionale la compensazione in deroga al principio di soccombenza, nel solco disegnato dalla sentenza adottiva della Consulta. L’unica lettura possibile della decisione della Corte romana si colloca sul versante di una implicita rilevazione di soccombenza reciproca indotta dalla consequenziale dichiarazione di inammissibilità dell’appello incidentale tardivo della PCM. 15. Rilevazione, questa, doppiamente erronea. Da un lato, il gravame incidentale tardivo a norma dell’art.334, comma 2, cod.proc.civ., se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile, perde ogni efficacia e resta in sostanza assorbito. Tant’è che questa Corte ha affermato che in tema di impugnazioni, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato non può essere pronunciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334, comma 2, cod.proc.civ., trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. (Sez. 5, n. 1343 del 18.1.2019). D’altra parte, il gravame proposto dalla PCM aveva carattere implicitamentecondizionato poiché mirava a difendere la decisione favorevole sulla base di un’altra ragione (eccezione di prescrizione quinquennale) rigettata dal Tribunale che aveva comunque respinto la pretesa degli attori accogliendo l’eccezione di prescrizione decennale. Non sussisteva quindi alcuna situazione di soccombenza reciproca che potesse giustificare la deroga alla regola generale. 16. Il motivo va quindi accolto, con la cassazione dell’ordinanza impugnata in relazione al motivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ex art.384, comma 2, ultima parte, cod.proc.civ., la Corte può decidere nel merito e condannare gli appellanti, ricorrenti nel ricorso 10402/2021, [OSCURATO:PERSONA] e altri, in solido fra loro, a pagare alla PCM a titolo di rifusione spese di lite del giudizio di secondo grado la somma di € 5.000,00, oltre spese prenotate a debito come per legge. 17. All’inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e altri e all’accoglimento del ricorso proposto dalla PCM verso [OSCURATO:PERSONA] e altri, consegue, in una valutazione globale della soccombenza, la condanna al pagamento delle spese da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], in solido fra loro, in favore della PCM, liquidate come in dispositivo. Nulla invece compete alla PCM quanto al ricorso della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], in difetto di rituale costituzione con controricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e altri e [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte riuniti preliminarmente i ricorsi recanti i numeri di r.g. 10402/2021,10719/2021 e 19570/2021; dichiara inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e altri (r.g. 10402/2021) e da [OSCURATO:PERSONA] (r.g. 19570/2021); accoglie il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (r.g. 10719/2021), cassa l’ordinanza impugnata in relazione all’unico motivo, e, decidendo nel merito, condanna gli appellanti, ricorrenti nel ricorso r.g. 10402/2021, [OSCURATO:PERSONA] e altri, in solido fra loro, a pagare alla PCM a titolo di rifusione spese di lite del giudizio di secondo grado la somma di € 5.000,00, oltre spese prenotate a debito come per legge; dichiara tenuti e condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e altri, in solido fra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, liquidate nella somma di € 7.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il