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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 15199/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7655-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; 2022 - ricorrente - 815 contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 7655/2019 Numero sezionale 815/2022 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Numero di raccolta generale 15199/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè da: [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.8 presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso successivo - nonché contro: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A- intimata; F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 7655/2019 avverso la sentenza n. 769/2018 della CORTE D'APPELLO Numero sezionale 815/2022 Numero di raccolta generale 15199/2022 di MILANO, depositata il 06/09/2018 R.G.N. 1777/2016; Data pubblicazione 12/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stato accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., accertando che il rapporto di lavoro da questi intrattenuto con quest’ultima società, cessato nel luglio 2011 per un licenziamento, era stato ricostituito per effetto della sentenza d’appello del 2 ottobre 2015, per cui “il lavoratore, senza una concepibile deroga dell’art. 2112 c.c., era da considerarsi transitato presso [OSCURATO:SOCIETA]., tenuta a riassumerlo”;

2. in estrema sintesi e per quanto qui ancora interessa, la Corte ha ritenuto che l’art. 47, comma 4 bis, l. n. 428 del 1990, “è una norma tendente recisamente ad escludere l’ipotesi che i negoziatori della forma di accordo ivi contemplata possano prevedere e determinare la radicale inoperatività di uno dei più pregnanti effetti sanciti dall’art. 2112 c.c., ovverosia quello del non contrastabile trasferimento delle posizioni F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 7655/2019 Numero sezionale 815/2022 lavorative esistenti nell’organico della parte cedente Numero di raccolta generale 15199/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 nell’alveo dell’organico della cessionaria”;

3. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi [OSCURATO:SOCIETA], con 1 motivo, e [OSCURATO:SOCIETA], con 2 motivi; ha resistito, con distinti controricorsi, il lavoratore; le parti hanno comunicato memorie; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo del ricorso C.A.I., da qualificarsi principale in quanto notificato per primo, si denuncia la “violazione e falsa applicazione dell'art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990 nonché dell’art. 1362 c.c.", criticando diffusamente l'interpretazione offerta dai giudici del merito alla disposizione innanzi richiamata, che invece consentirebbe alle parti sociali una piena disponibilità degli effetti di cui all’art. 2112 c.c.;

2. anche con il primo motivo del ricorso [OSCURATO:SOCIETA]., da qualificarsi incidentale in quanto successivamente notificato, si denuncia la violazione e falsa applicazione della medesima norma oltre che degli accordi collettivi intervenuti nell'ambito di una situazione di crisi aziendale, in deroga all'art. 2112 c.c., mentre il secondo mezzo di gravame lamenta la violazione dell’art. 1362 c.c. in ordine F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 7655/2019 all’interpretazione offerta dai giudici del merito Numero sezionale 815/2022 Numero di raccolta generale 15199/2022 degli accordi sindacali siglati in corso di procedura; Data pubblicazione 12/05/2022

3. i motivi dei ricorsi, congiuntamente esaminabili per connessione, sono infondati in quanto la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto stabilito da questa Corte, secondo cui: “In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lett. c), della l. n. 675 del 1977, ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del d.lgs. n. 270 del 1999, l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, della l. n. 428 del 1990, inserito dal d.l. n. 135 del 2009, conv. in l. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in quanto la locuzione - contenuta del predetto comma 4- bis – ‘Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo’, va letta in conformità al diritto dell'Unione europea ed alla interpretazione F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 7655/2019 che dello stesso ha fornito la Corte di giustizia, 11 Numero sezionale 815/2022 Numero di raccolta generale 15199/2022 giugno 2009, in causa C-561/07 (all'esito della Data pubblicazione 12/05/2022 procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana per violazione della direttiva 2001/23/CE), nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non ‘in vista della liquidazione dei beni’, non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa” (Cass. nn. 10414 e 10415 del 2020; conf.

Cass.n. 17193, n. 17194, n. 17195, n. 17198, n. 17199, n. 17201 del 2020; Cass. n. 33154 del 2021); tale principio ha trovato conferma in controversie analoghe alla presente (tra le altre v.

Cass. n. 10520, n. 10522, n. 10524 del 2022); a tali precedenti il Collegio intende dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene, rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.;

4. pertanto entrambi i ricorsi delle società devono essere respinti; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 7655/2019 sussistenza dei presupposti processuali per il Numero sezionale 815/2022 Numero di raccolta generale 15199/2022 versamento, da parte delle società ricorrenti, Data pubblicazione 12/05/2022 dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per spese, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15% in favore della parte controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 7655/2019 Numero sezionale 815/2022 Numero di raccolta generale 15199/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7655-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; 2022 - ricorrente - 815 contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 7655/2019 Numero sezionale 815/2022 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Numero di raccolta generale 15199/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè da: [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.8 presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso successivo - nonché contro: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A- intimata; F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 7655/2019 avverso la sentenza n. 769/2018 della CORTE D'APPELLO Numero sezionale 815/2022 Numero di raccolta generale 15199/2022 di MILANO, depositata il 06/09/2018 R.G.N. 1777/2016; Data pubblicazione 12/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stato accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., accertando che il rapporto di lavoro da questi intrattenuto con quest’ultima società, cessato nel luglio 2011 per un licenziamento, era stato ricostituito per effetto della sentenza d’appello del 2 ottobre 2015, per cui “il lavoratore, senza una concepibile deroga dell’art. 2112 c.c., era da considerarsi transitato presso [OSCURATO:SOCIETA]., tenuta a riassumerlo”; 2. in estrema sintesi e per quanto qui ancora interessa, la Corte ha ritenuto che l’art. 47, comma 4 bis, l. n. 428 del 1990, “è una norma tendente recisamente ad escludere l’ipotesi che i negoziatori della forma di accordo ivi contemplata possano prevedere e determinare la radicale inoperatività di uno dei più pregnanti effetti sanciti dall’art. 2112 c.c., ovverosia quello del non contrastabile trasferimento delle posizioni F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 7655/2019 Numero sezionale 815/2022 lavorative esistenti nell’organico della parte cedente Numero di raccolta generale 15199/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 nell’alveo dell’organico della cessionaria”; 3. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi [OSCURATO:SOCIETA], con 1 motivo, e [OSCURATO:SOCIETA], con 2 motivi; ha resistito, con distinti controricorsi, il lavoratore; le parti hanno comunicato memorie; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo del ricorso C.A.I., da qualificarsi principale in quanto notificato per primo, si denuncia la “violazione e falsa applicazione dell'art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990 nonché dell’art. 1362 c.c.", criticando diffusamente l'interpretazione offerta dai giudici del merito alla disposizione innanzi richiamata, che invece consentirebbe alle parti sociali una piena disponibilità degli effetti di cui all’art. 2112 c.c.; 2. anche con il primo motivo del ricorso [OSCURATO:SOCIETA]., da qualificarsi incidentale in quanto successivamente notificato, si denuncia la violazione e falsa applicazione della medesima norma oltre che degli accordi collettivi intervenuti nell'ambito di una situazione di crisi aziendale, in deroga all'art. 2112 c.c., mentre il secondo mezzo di gravame lamenta la violazione dell’art. 1362 c.c. in ordine F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 7655/2019 all’interpretazione offerta dai giudici del merito Numero sezionale 815/2022 Numero di raccolta generale 15199/2022 degli accordi sindacali siglati in corso di procedura; Data pubblicazione 12/05/2022 3. i motivi dei ricorsi, congiuntamente esaminabili per connessione, sono infondati in quanto la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto stabilito da questa Corte, secondo cui: “In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lett. c), della l. n. 675 del 1977, ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del d.lgs. n. 270 del 1999, l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, della l. n. 428 del 1990, inserito dal d.l. n. 135 del 2009, conv. in l. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in quanto la locuzione - contenuta del predetto comma 4- bis – ‘Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo’, va letta in conformità al diritto dell'Unione europea ed alla interpretazione F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 7655/2019 che dello stesso ha fornito la Corte di giustizia, 11 Numero sezionale 815/2022 Numero di raccolta generale 15199/2022 giugno 2009, in causa C-561/07 (all'esito della Data pubblicazione 12/05/2022 procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana per violazione della direttiva 2001/23/CE), nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non ‘in vista della liquidazione dei beni’, non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa” (Cass. nn. 10414 e 10415 del 2020; conf. Cass.n. 17193, n. 17194, n. 17195, n. 17198, n. 17199, n. 17201 del 2020; Cass. n. 33154 del 2021); tale principio ha trovato conferma in controversie analoghe alla presente (tra le altre v. Cass. n. 10520, n. 10522, n. 10524 del 2022); a tali precedenti il Collegio intende dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene, rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; 4. pertanto entrambi i ricorsi delle società devono essere respinti; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 7655/2019 sussistenza dei presupposti processuali per il Numero sezionale 815/2022 Numero di raccolta generale 15199/2022 versamento, da parte delle società ricorrenti, Data pubblicazione 12/05/2022 dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per spese, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15% in favore della parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 7655/2019 Numero sezionale 815/2022 Numero di raccolta generale 15199/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7
Sentenza Cassazione n. 15199/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris