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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06368/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 588 e 635 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che assume la violazione della legge penale, segnatamente dell'art. 588, comma 1, cod. pen., e il vizio di motivazione - è manifestamente infondato e privo di specificità in quanto il provvedimento di secondo grado contiene un'argomentazione adeguata alle doglianze contenute nell'atto di appello, relative all'attribuzione del fatto a più di due persone e incentrate sulla deposizione del solo teste Aliprandi, peraltro richiamata in maniera generica, nonché sull'altrettanto generico riferimento al contenuto delle immagini, qui reiterato, inidoneo a confutare quanto già esposto dal primo Giudice anche alla luce della diretta indicazione di quanto tratto dal medesimo filmato; il che non può costituire un'effettiva critica nei confronti della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 588 e 635 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che assume la violazione della legge penale, segnatamente dell'art. 588, comma 1, cod. pen., e il vizio di motivazione - è manifestamente infondato e privo di specificità in quanto il provvedimento di secondo grado contiene un'argomentazione adeguata alle doglianze contenute nell'atto di appello, relative all'attribuzione del fatto a più di due persone e incentrate sulla deposizione del solo teste Aliprandi, peraltro richiamata in maniera generica, nonché sull'altrettanto generico riferimento al contenuto delle immagini, qui reiterato, inidoneo a confutare quanto già esposto dal primo Giudice anche alla luce della diretta indicazione di quanto tratto dal medesimo filmato; il che non può costituire un'effettiva critica nei confronti della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 06368/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris