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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33905/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendola declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 ottobre 2021, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente riformato la condanna pronunciata in data 10 giugno 2019 dal Tribunale di L'Aquila nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riducendo la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della costituita parte civile in euro 1000,00, confermando le altre statuizioni.

L'imputato era stato condannato in primo grado per il reato di minaccia aggravata, diversamente qualificata la originaria contestazione di violenza privata, per avere nel luglio 2016 minacciato [OSCURATO:PERSONA] con la frase: "delinquente, farabutto, ti sparo a te e a tutta la famiglia figlio di puttana", alla pena di un mese di reclusione.

Il Tribunale aveva disposto la sospensione condizionale della pena e la non menzione e la condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, quantificato in euro 2000,00, oltre spese di costituzione e rappresentanza.2.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 606 lett e) cod.proc.pen. in relazione alla erronea valutazione delle dichiarazioni dei testi della pubblica accusa.

In particolare, il giudice di primo grado e, successivamente la Corte d'Appello, avrebbero fondato il giudizio di penale responsabilità del ricorrente unicamente sulla deposizione testimoniale di Cristian di Carlo, persona offesa, costituitasi parte civile, la cui narrazione sarebbe sconfessata dalle dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], non valutando peraltro come rilevanti le dichiarazioni rese dalla moglie dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza della condizione di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131- bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

In via generale, va rilevato che tutti i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale.

2. Il primo motivo di ricorso genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una / 4 lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza '/ ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito quindi ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Peraltro, va ricordato che, nel caso di denunzia di travisamento della prova dichiarativa, il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se il senso probatorio, attribuito dal ricorrente in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell'esame del dichiarante.

Tale ipotesi non ricorre nella specie, dovendo ribadirsi il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella sentenza qui impugnata, appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello, con congrua e logica motivazione, non sindacabile in sede di legittimità, ha negato l'applicazione della condizione di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. richiamando plurimi indici ostativi, tra cui la grave efficacia intimidatoria della condotta, la pronuncia di minacce accompagnate da ingiurie rivolte all'intero nucleo familiare della persona offesa, nonché le specifiche modalità con cui il fatto è stato commesso, pronunziando la frase "ti sparo a te e tutta la tua famiglia". ty Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendola declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 ottobre 2021, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente riformato la condanna pronunciata in data 10 giugno 2019 dal Tribunale di L'Aquila nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riducendo la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della costituita parte civile in euro 1000,00, confermando le altre statuizioni. L'imputato era stato condannato in primo grado per il reato di minaccia aggravata, diversamente qualificata la originaria contestazione di violenza privata, per avere nel luglio 2016 minacciato [OSCURATO:PERSONA] con la frase: "delinquente, farabutto, ti sparo a te e a tutta la famiglia figlio di puttana", alla pena di un mese di reclusione. Il Tribunale aveva disposto la sospensione condizionale della pena e la non menzione e la condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, quantificato in euro 2000,00, oltre spese di costituzione e rappresentanza.2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 606 lett e) cod.proc.pen. in relazione alla erronea valutazione delle dichiarazioni dei testi della pubblica accusa. In particolare, il giudice di primo grado e, successivamente la Corte d'Appello, avrebbero fondato il giudizio di penale responsabilità del ricorrente unicamente sulla deposizione testimoniale di Cristian di Carlo, persona offesa, costituitasi parte civile, la cui narrazione sarebbe sconfessata dalle dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], non valutando peraltro come rilevanti le dichiarazioni rese dalla moglie dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza della condizione di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131- bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In via generale, va rilevato che tutti i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale. 2. Il primo motivo di ricorso genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una / 4 lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza '/ ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito quindi ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Peraltro, va ricordato che, nel caso di denunzia di travisamento della prova dichiarativa, il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se il senso probatorio, attribuito dal ricorrente in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell'esame del dichiarante. Tale ipotesi non ricorre nella specie, dovendo ribadirsi il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella sentenza qui impugnata, appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, con congrua e logica motivazione, non sindacabile in sede di legittimità, ha negato l'applicazione della condizione di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. richiamando plurimi indici ostativi, tra cui la grave efficacia intimidatoria della condotta, la pronuncia di minacce accompagnate da ingiurie rivolte all'intero nucleo familiare della persona offesa, nonché le specifiche modalità con cui il fatto è stato commesso, pronunziando la frase "ti sparo a te e tutta la tua famiglia". ty Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in
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