CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37634/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti dalle persone offese: caso di ffusione cito 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] enterow edi p 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ere le gene !dà e ati ide , ficativi, 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'art. 52 3 in quanto. 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 'ufficio 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi, cumulativi, sono inammissibili perché proposti avverso un provvedimento non ricorribile né reclamabile, trattandosi cli ordinanza che ha dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato, il reclamo delle persone offese avverso l'ordinanza di archiviazione emessa, in esito a udienza camerale, dal giudice per le indagini preliminari di Palermo del 11 agosto 2021;Rilevato che l'art. 410-bis cod. proc. pen. disciplina i casi di nullità del provvedimento di archiviazione e prevede quale mezzo di impugnazione unicamente il reclamo al tribunale in composizione monocratica; che il provvedimento emesso all'esito di tale procedura è per espressa indicazione legislativa non impugnabile pur essendo consentito alla parte che non sia stata posta in condizione di partecipare effettivamente al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata, quale rimedio atto a ripianare il difetto di partecipazione, avanzare richiesta di revoca del provvedimento adottato, da presentarsi al medesimo dal giudice del reclamo (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Rv. 277433) che, in ogni caso, esule dalla possibilità di impugnare tale ordinanza, la denuncia di vizio di motivazione sulle censure eventualmente fatte valere dalla parte (e riproposte con l'odierno ricorso nel quale non è messa in discussione la correttezza formale e il rispetto del contraddittorio) ma è contestata, in radice, la illegittimità, anche per contrasto con disposizioni eurounitarie e con gli artt. 3, 24 e 11 Cost., della mancata previsione di impugnabilità dell'ordinanza di archiviazione pera spetti attinenti al "merito" della decisione; Rilevato, che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende potendo ravvisarsi colpa nella proposizione dell'odierna impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammen