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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19358/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

5 del G.i.p. del Tribunale di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SansonettiRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 22 dicembre 2025, il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro ha applicatola disciplina del reato continuato, in sede di esecuzione, in relazione alle pene già applicatein via definitiva con tre sentenze, ovvero:1) La sentenza del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro del 2 maggio 2016, confermatadalla Corte di appello di Catanzaro e divenuta definitiva in data 14 giugno 2018, che avevaapplicato la pena finale di anni 7 e mesi 4 di reclusione per delitti di associazione mafiosa edin materia di armi, posti tra loro in continuazione;2) La sentenza del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro del 17 gennaio 2018, confermatadalla Corte di appello di Catanzaro e divenuta definitiva in data 15 novembre 2019, cheaveva applicato la pena finale di anni 16 di reclusione per delitti di tentato omicidio, inmateria di armi e di ricettazione, posti tra loro in continuazione e con pena ridotta di un terzoin ragione del rito abbreviato;3) La sentenza del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro del 17 giugno 2019, confermatadalla Corte di appello di Catanzaro e divenuta definitiva in data 5 maggio 2023, che avevaapplicato la pena finale di anni 6 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per plurimeestorsioni, poste tra loro in continuazione.L’ordinanza è stata emessa in sede di rinvio, atteso che già la prima sezione di questaCorte, con sentenza del 13 settembre 2024, aveva annullato la precedente ordinanza delG.i.p. di Catanzaro (del 14 febbraio 2024) che aveva rigettato l’istanza in quanto avevaritenuto che non ricorresse il presupposto della medesimezza del disegno criminoso.L’attuale provvedimento, accogliendo la richiesta di applicazione dell’istituto dellacontinuazione, indica come pena base quella «per il reato più grave contestato alla sentenzan.2» e la indica in anni 16 di reclusione.

Quindi aggiunge in continuazione «anni 3 per lasentenza di cui al n. 1 e anni 2 ed euro 6.000,00 per la sentenza di cui al n.3», calcola inanni 4 la somma delle due pene e, infine, calcola in anni 23 la somma tra queste ultime e lapena base di anni

16.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],per mezzo dei difensori di fiducia, deducendo un unico, ma articolato, motivo di ricorso, diseguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att.cod. proc. pen.Si deducono vizi di motivazione e di violazione di legge sostanziale e processuale, conriferimento agli artt.187 disp.att. e 442 cod.proc.pen. nonché 81, comma 2, cod.pen.In particolare, si evidenzia come il giudice abbia indicato quale pena base non quellariferita al reato più grave, ma quella finale di cui alla sentenza della Corte di appello diCatanzaro del 17 gennaio 2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato peruna pluralità di delitti, già uniti in continuazione tra loro.L’ordinanza presenta altresì un evidente errore di calcolo, atteso che la pena daaggiungere in continuazione viene indicata in anni 4, ma la somma tra i 16 anni della penabase e i 4 in continuazione, viene calcolata in anni 23 complessivi.Infine, nell’applicare la pena per i reati satellite, già giudicati con rito abbreviato, il giudiceha omesso di operare la riduzione finale per il rito.3.È pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale pressoquesta Corte, con la quale è stato chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2.

Va premesso che, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione puòapplicare in executivis l'istituto della continuazione, nel caso di più sentenze o decreti penaliirrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare lepene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessanorma.L’art.81, comma 2, cod. pen. stabilisce che chiunque, con più azioni, nell’ambito delmedesimo disegno criminoso, commetta più violazioni della stessa o di diverse disposizionidi legge, è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentatafino al triplo.L’art.187. disp att. cod.proc.pen. prevede che, in sede di esecuzione, la violazione piùgrave debba essere considerata quella per la quale è stata inflitta la pena più grave.Il giudice dell’esecuzione deve dunque, uno per uno, esaminare i reati per i quali èintervenuta condanna, e utilizzare come base di calcolo quello per il quale sia intervenuta lapena, in concreto, più grave.

In tema di reato continuato, il giudice dell' esecuzione cheridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per unapluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare ireati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave e, infine, operaresulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo autonomi aumenti per ciascun reato satellite,compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computoQualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle qualiquella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti nel giudizio dicognizione dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena base quellainflitta in tale giudizio per la violazione più grave, prescindendosi dall'aumento per i reatisatelliti, che va determinato ex novo dal giudice dell'esecuzione, anche per quelli già riunitinella continuazione con il reato più grave posto alla base del nuovo computo(Sez. 1 n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 – 01).Per ciascun aumento di pena, con riferimento a ciascun reato, il giudice deve tenereconto dei criteri di cui all’art.133 cod.pen., dei quali deve dare conto nella motivazione.Infine, se per taluni reati si era proceduto con rito abbreviato il giudice, anche per le peneaggiunte in continuazione, deve operare la riduzione prevista per il relativo rito.Con l’ordinanza oggetto di impugnazione, il giudice ha ritenuto di applicare quale penabase, non quella relativa al reato punito più gravemente, ma la pena finale più elevata, giàcomprensiva di una pena base e di altre pene riunite in continuazione, di cui alla sentenzadel G.i.p. del Tribunale di Catanzaro del 17 gennaio 2018, confermata dalla Corte di appellodi Catanzaro e divenuta definitiva in data 15 novembre 2019; quest’ultima aveva fissato lapena base di anni 14 di reclusione per il più grave delitto di tentato omicidio, aggravato dallamatrice mafiosa, di cui al capo 1; per ciascuno degli altri cinque capi di imputazione avevapoi stabilito uno specifico aumento, arrivando alla pena finale di anni 24; su questa avevaapplicato la riduzione per il rito abbreviato prescelto dall’imputato, arrivando così alla penafinale di anni 16 di reclusione.Inoltre, nell’ordinanza impugnata, il giudice ha applicato in continuazione non le pene deisingoli reati per i quali era intervenuta condanna, ma, forfettariamente, un quantum di penaper ciascuna delle altre due sentenze definitive, senza indicare i criteri di calcolo e senzamotivare in ordine ai medesimi.Non indicava neppure se, nel calcolo, avesse tenuto conto della riduzione per il ritoabbreviato con il quale erano stati giudicati taluni dei delitti le cui pene erano state aggiuntein continuazione, laddove, in tema di applicazione della continuazione in executivis tra piùreati giudicati con rito abbreviato , la rideterminazione della pena unica deve avvenirecalcolando gli aumenti di pena per ciascuno dei reati giudicati con rito abbreviato, operandosulla pena così risultante la riduzione predeterminata di un terzo.Con tutta evidenza il provvedimento è affetto da gravi violazioni di legge, in quanto nontiene conto dei principi di diritto che regolano la materia dell’applicazione del reatocontinuato in executivis.Infine, va evidenziato come l’ordinanza sia affetta da gravi errori di calcolo, laddove lepene da aggiungere in continuazione vengono indicate in anni 2 e in anni 3 di reclusione, mala somma viene indicata in anni 4; inoltre, la somma tra la pena base di anni 16 e quella incontinuazione di anni 4, viene indicata in anni 23.Pertanto, alla luce delle osservazioni critiche complessivamente svolte, deve esseredisposto l'annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame che tengaconto dei richiamati principi di diritto.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Catanzaro, indiversa persona fisica.Così è deciso, 08/04/2026Il PresidenteIl Consigliere estensoreCarla [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 del G.i.p. del Tribunale di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SansonettiRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 22 dicembre 2025, il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro ha applicatola disciplina del reato continuato, in sede di esecuzione, in relazione alle pene già applicatein via definitiva con tre sentenze, ovvero:1) La sentenza del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro del 2 maggio 2016, confermatadalla Corte di appello di Catanzaro e divenuta definitiva in data 14 giugno 2018, che avevaapplicato la pena finale di anni 7 e mesi 4 di reclusione per delitti di associazione mafiosa edin materia di armi, posti tra loro in continuazione;2) La sentenza del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro del 17 gennaio 2018, confermatadalla Corte di appello di Catanzaro e divenuta definitiva in data 15 novembre 2019, cheaveva applicato la pena finale di anni 16 di reclusione per delitti di tentato omicidio, inmateria di armi e di ricettazione, posti tra loro in continuazione e con pena ridotta di un terzoin ragione del rito abbreviato;3) La sentenza del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro del 17 giugno 2019, confermatadalla Corte di appello di Catanzaro e divenuta definitiva in data 5 maggio 2023, che avevaapplicato la pena finale di anni 6 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per plurimeestorsioni, poste tra loro in continuazione.L’ordinanza è stata emessa in sede di rinvio, atteso che già la prima sezione di questaCorte, con sentenza del 13 settembre 2024, aveva annullato la precedente ordinanza delG.i.p. di Catanzaro (del 14 febbraio 2024) che aveva rigettato l’istanza in quanto avevaritenuto che non ricorresse il presupposto della medesimezza del disegno criminoso.L’attuale provvedimento, accogliendo la richiesta di applicazione dell’istituto dellacontinuazione, indica come pena base quella «per il reato più grave contestato alla sentenzan.2» e la indica in anni 16 di reclusione. Quindi aggiunge in continuazione «anni 3 per lasentenza di cui al n. 1 e anni 2 ed euro 6.000,00 per la sentenza di cui al n.3», calcola inanni 4 la somma delle due pene e, infine, calcola in anni 23 la somma tra queste ultime e lapena base di anni 16.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],per mezzo dei difensori di fiducia, deducendo un unico, ma articolato, motivo di ricorso, diseguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att.cod. proc. pen.Si deducono vizi di motivazione e di violazione di legge sostanziale e processuale, conriferimento agli artt.187 disp.att. e 442 cod.proc.pen. nonché 81, comma 2, cod.pen.In particolare, si evidenzia come il giudice abbia indicato quale pena base non quellariferita al reato più grave, ma quella finale di cui alla sentenza della Corte di appello diCatanzaro del 17 gennaio 2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato peruna pluralità di delitti, già uniti in continuazione tra loro.L’ordinanza presenta altresì un evidente errore di calcolo, atteso che la pena daaggiungere in continuazione viene indicata in anni 4, ma la somma tra i 16 anni della penabase e i 4 in continuazione, viene calcolata in anni 23 complessivi.Infine, nell’applicare la pena per i reati satellite, già giudicati con rito abbreviato, il giudiceha omesso di operare la riduzione finale per il rito.3.È pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale pressoquesta Corte, con la quale è stato chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2. Va premesso che, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione puòapplicare in executivis l'istituto della continuazione, nel caso di più sentenze o decreti penaliirrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare lepene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessanorma.L’art.81, comma 2, cod. pen. stabilisce che chiunque, con più azioni, nell’ambito delmedesimo disegno criminoso, commetta più violazioni della stessa o di diverse disposizionidi legge, è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentatafino al triplo.L’art.187. disp att. cod.proc.pen. prevede che, in sede di esecuzione, la violazione piùgrave debba essere considerata quella per la quale è stata inflitta la pena più grave.Il giudice dell’esecuzione deve dunque, uno per uno, esaminare i reati per i quali èintervenuta condanna, e utilizzare come base di calcolo quello per il quale sia intervenuta lapena, in concreto, più grave. In tema di reato continuato, il giudice dell' esecuzione cheridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per unapluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare ireati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave e, infine, operaresulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo autonomi aumenti per ciascun reato satellite,compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computoQualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle qualiquella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti nel giudizio dicognizione dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena base quellainflitta in tale giudizio per la violazione più grave, prescindendosi dall'aumento per i reatisatelliti, che va determinato ex novo dal giudice dell'esecuzione, anche per quelli già riunitinella continuazione con il reato più grave posto alla base del nuovo computo(Sez. 1 n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 – 01).Per ciascun aumento di pena, con riferimento a ciascun reato, il giudice deve tenereconto dei criteri di cui all’art.133 cod.pen., dei quali deve dare conto nella motivazione.Infine, se per taluni reati si era proceduto con rito abbreviato il giudice, anche per le peneaggiunte in continuazione, deve operare la riduzione prevista per il relativo rito.Con l’ordinanza oggetto di impugnazione, il giudice ha ritenuto di applicare quale penabase, non quella relativa al reato punito più gravemente, ma la pena finale più elevata, giàcomprensiva di una pena base e di altre pene riunite in continuazione, di cui alla sentenzadel G.i.p. del Tribunale di Catanzaro del 17 gennaio 2018, confermata dalla Corte di appellodi Catanzaro e divenuta definitiva in data 15 novembre 2019; quest’ultima aveva fissato lapena base di anni 14 di reclusione per il più grave delitto di tentato omicidio, aggravato dallamatrice mafiosa, di cui al capo 1; per ciascuno degli altri cinque capi di imputazione avevapoi stabilito uno specifico aumento, arrivando alla pena finale di anni 24; su questa avevaapplicato la riduzione per il rito abbreviato prescelto dall’imputato, arrivando così alla penafinale di anni 16 di reclusione.Inoltre, nell’ordinanza impugnata, il giudice ha applicato in continuazione non le pene deisingoli reati per i quali era intervenuta condanna, ma, forfettariamente, un quantum di penaper ciascuna delle altre due sentenze definitive, senza indicare i criteri di calcolo e senzamotivare in ordine ai medesimi.Non indicava neppure se, nel calcolo, avesse tenuto conto della riduzione per il ritoabbreviato con il quale erano stati giudicati taluni dei delitti le cui pene erano state aggiuntein continuazione, laddove, in tema di applicazione della continuazione in executivis tra piùreati giudicati con rito abbreviato , la rideterminazione della pena unica deve avvenirecalcolando gli aumenti di pena per ciascuno dei reati giudicati con rito abbreviato, operandosulla pena così risultante la riduzione predeterminata di un terzo.Con tutta evidenza il provvedimento è affetto da gravi violazioni di legge, in quanto nontiene conto dei principi di diritto che regolano la materia dell’applicazione del reatocontinuato in executivis.Infine, va evidenziato come l’ordinanza sia affetta da gravi errori di calcolo, laddove lepene da aggiungere in continuazione vengono indicate in anni 2 e in anni 3 di reclusione, mala somma viene indicata in anni 4; inoltre, la somma tra la pena base di anni 16 e quella incontinuazione di anni 4, viene indicata in anni 23.Pertanto, alla luce delle osservazioni critiche complessivamente svolte, deve esseredisposto l'annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame che tengaconto dei richiamati principi di diritto. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Catanzaro, indiversa persona fisica.Così è deciso, 08/04/2026Il PresidenteIl Consigliere estensoreCarla [OSCURATO:PERSONA]
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