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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 agosto 1986

Cassazione n. 37270/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/08/1986 avverso la sentenza del 14/01/2019 del TRIBUNALE di CREMONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Cremona, con la sentenza emessa il 14 gennaio 2019, depositata il 24 gennaio 2019, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto tentato aggravato in un supermercato di sei bottiglie di liquore e lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro quaranta di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, disponendo la sospensione condizionale della pena.

2. Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia consta di unico motivo, enunciata nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il motivo deduce violazione degli artt. 163 e 165 cod. pen., in quanto il Tribunale di Cremona avrebbe riconosciuto la sospensione condizionale della pena in presenza delle sentenze di condanna del 2 febbraio 2018 del Tribunale di Udine e del 11 aprile 2018 del Tribunale di Pordenone, reati poi avvinti dal vincolo della continuazione, con pena complessiva di anni due e mesi undici di reclusione.

Deduce il ricorrente che la somma delle pene detentive supera la soglia di anni due e costituisce impedimento al riconoscimento del beneficio.

4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — datate 14 giugno 2022, con le quali ha chiesto accogliersi il ricorso in quanto il cumulo delle pene già irrogate supera gli anni due e mesi sei, limite previsto per l'infraventunenne.

5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato

2. Ostativo al riconoscimento della sospensione condizionale della pena è che sia già intervenuta una condanna per delitto a pena detentiva (art. 164, comma 1, n. 1, cod. pen.).

Nel caso in esame, dal certificato penale allegato dal ricorrente emerge come [OSCURATO:PERSONA] alla data della sentenza impugnata fosse già stato condannato con due sentenze per delitti di furto alla pena complessiva di anni due, mesi undici di reclusione ed euro 1300 di multa.

Pertanto nonostante la sussistenza di precedenti condanne a pena detentiva per delitti la sospensione condizionale è stata riconosciuta dal Tribunale di Cremona in violazione dell'art. 164, comma 2, n.1), cod. pen.

Ciò anche tenendo in conto l'intervento della Corte costituzionale che , con sentenza 28 aprile 1976, n. 95, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.a 164, comma 4, cod. pen., «nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 del codice penale».

E bene, nel caso in esame, anche facendo riferimento al limite quantitativo della pena cumulata ex art. 163 cod. pen., la riconosciuta sospensione condizionale risulta erronea in quanto le pene cumulate superano la soglia dei due anni di reclusione.

Pertanto, spetta alla Corte di cassazione annullare il riconoscimento del beneficio, in conseguenza dell'accertamento della violazione di legge per sussistenza di cause ostative, allorchè non siano richieste valutazioni discrezionali o in fatto, come nel caso in esame, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 10742 del 05/02/2009, Erra, Rv. 242885 - 01; Sez. 3, n. 10534 del 30/01/2008, Sciabica, Rv. 239069 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/08/1986 avverso la sentenza del 14/01/2019 del TRIBUNALE di CREMONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Cremona, con la sentenza emessa il 14 gennaio 2019, depositata il 24 gennaio 2019, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto tentato aggravato in un supermercato di sei bottiglie di liquore e lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro quaranta di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, disponendo la sospensione condizionale della pena. 2. Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia consta di unico motivo, enunciata nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione degli artt. 163 e 165 cod. pen., in quanto il Tribunale di Cremona avrebbe riconosciuto la sospensione condizionale della pena in presenza delle sentenze di condanna del 2 febbraio 2018 del Tribunale di Udine e del 11 aprile 2018 del Tribunale di Pordenone, reati poi avvinti dal vincolo della continuazione, con pena complessiva di anni due e mesi undici di reclusione. Deduce il ricorrente che la somma delle pene detentive supera la soglia di anni due e costituisce impedimento al riconoscimento del beneficio. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — datate 14 giugno 2022, con le quali ha chiesto accogliersi il ricorso in quanto il cumulo delle pene già irrogate supera gli anni due e mesi sei, limite previsto per l'infraventunenne. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato 2. Ostativo al riconoscimento della sospensione condizionale della pena è che sia già intervenuta una condanna per delitto a pena detentiva (art. 164, comma 1, n. 1, cod. pen.). Nel caso in esame, dal certificato penale allegato dal ricorrente emerge come [OSCURATO:PERSONA] alla data della sentenza impugnata fosse già stato condannato con due sentenze per delitti di furto alla pena complessiva di anni due, mesi undici di reclusione ed euro 1300 di multa. Pertanto nonostante la sussistenza di precedenti condanne a pena detentiva per delitti la sospensione condizionale è stata riconosciuta dal Tribunale di Cremona in violazione dell'art. 164, comma 2, n.1), cod. pen. Ciò anche tenendo in conto l'intervento della Corte costituzionale che , con sentenza 28 aprile 1976, n. 95, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.a 164, comma 4, cod. pen., «nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 del codice penale». E bene, nel caso in esame, anche facendo riferimento al limite quantitativo della pena cumulata ex art. 163 cod. pen., la riconosciuta sospensione condizionale risulta erronea in quanto le pene cumulate superano la soglia dei due anni di reclusione. Pertanto, spetta alla Corte di cassazione annullare il riconoscimento del beneficio, in conseguenza dell'accertamento della violazione di legge per sussistenza di cause ostative, allorchè non siano richieste valutazioni discrezionali o in fatto, come nel caso in esame, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 10742 del 05/02/2009, Erra, Rv. 242885 - 01; Sez. 3, n. 10534 del 30/01/2008, Sciabica, Rv. 239069 - 01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione
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