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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10745/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11515/2020proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , con sede legale in Napoli,alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2 (NA), in persona del legale rappresentante p.t.

Ing. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( C.F.: FSCGRL30H021391K) e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PG), alla [OSCURATO:PERSONA] 2° n. 49, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: RSSFBA73D22B9631), giusta procura speciale in calce al ricors o ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Caserta, al [OSCURATO:PERSONA] n. 33-81100 (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].; Comune di Caserta; Avviso accertamento ICI – Compensazione integrale spese processuali -intimati – -avverso la sentenza n. 8762/16/2019 emessa d a l la CTR Campania in data 20/11/2019e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli avverso un avviso di accertamento con il quale il Comune di Caserta e la [OSCURATO:SOCIETA]. le avevano chiesto il pagamento dell’IMU con riferimento a numerosi appartamenti di sua proprietà per l’anno 2014.

2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso.

3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame e, per l’effetto, annullava l’avviso di accertamento, affermando che la società non era stata in grado di “ripristinare il rapporto materiale con la cosa” dopo oltre un ventennio di inutili controversie e trattative e che il proprietario di un immobile occupato abusivamente non era tenuto a versare l’IMU in quanto privo dell’effettivo possesso dell’immobile, che è il presupposto impositivo.

Quanto alle spese di lite, riteneva equo compensarle, “mancando un preciso orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia ed essendo recente l’affermazione dell’orientamento della giurisprudenza di merito in senso favorevole al contribuente”.

4. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di due motivi.

Il Comune di Caserta e la [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto difese.

In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR disposto la compensazione integrale delle spese di lite, nonostante sulla conservazione del possesso solo animo (purchè fosse possibile per il possessore ripristinare ad libitum il contatto materiale con la cosa) l’orientamento della giurisprudenza di legittimità fosse consolidato.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza, con riferimento agli artt. 15 e 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR reso, sul punto della compensazione delle spese di lite, una motivazione contraddittoria, lacunosa, apodittica ed inconferente.

3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono infondati.

Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.

In applicazione di tale principio, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3977 del 18/02/2020 ha cassato con rinvio la decisione del giudice tributario, che aveva disposto la compensazione delle spese in ragione della novità e complessità della materia trattata, senza in alcun modo motivare sull'asserito contrasto tra i diversi orientamenti giurisprudenziali in merito (conf.

Sez.

L, Sentenza n. 7535 del 09/07/1993; sulla rilevanza di quest’ultima ai fini di una eventuale compensazione delle spese si veda altresì Sez.

L, Sentenza n. 1521 del 27/01/2016).

Nel caso di specie, la CTR ha giustificato la compensazione delle spese sulla base della circostanza che la giurisprudenza di merito si era pronunciata nei termini favorevoli alla contribuente, e da essa condivisi, solo a partire dalla fine del 2017 (la CTR Lazio) e nel 2019 (la CTP Genova e la CTR Lombardia), a fronte di una decisione che erastata adottata nel novembre del 2019.

Le pronunce richiamate a sostegno della tesi posta alla base della decisione non riguardavano, come sostenuto dalla ricorrente, la circostanza che, per conservare il possesso solo animo, fosse necessario che il posses sore potesse ripristinare ad libitum il contatto materiale con la cosa (questione sulla quale effettivamente questa Corte ha ormai consolidato un orientamento almeno dal 2019), ma l’affermazione per cui, in caso di occupazione abusiva di un immobile, il proprietario non fosse tenuto a versare l’IMU, in quanto privo dell’effettivo possesso.

Quanto all’orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione principale, come in precedenza delineata, si rivela fondata l’affermazione della CTR secondo cui manca in materia un preciso indirizzo.

Invero, la Suprema Corte ha preso posizione sulla differente fattispecie dell'occupazione temporanea d'urgenza di un terreno da parte della P.A., asserendo che tale occupazione non priva il proprietario del possesso del bene fino a quando non intervenga il decreto di esproprio (o comunque l'ablazione) del fondo, sicché egli resta soggetto passivo dell'imposta ancorché l'immobile sia detenuto dall'occupante (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19041 del 27/09/2016; conf.

Sez. 5, Sentenza n. 21157 del 19/10/2016; vedi altresì Sez. 5, Sentenza n. 5626 del 20/03/2015).

Così come si è escluso che possa ritenersi soggetto passivo dell'imposta, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, la P.A. che abbia realizzato un'opera pubblica sul fondo occupato in virtù della cd. accessione invertita, tenuto conto che la realizzazione di tale opera costituisce attività di mero fatto, di per sé inidonea a costituire un titolo di acquisto della proprietà (Sez. 5, Sentenza n. 19572 del 04/08/2017).

Sul venir meno, in capo al proprietario dell’immobile, del presupposto impositivo, ai fini dell’IMU, del possesso, in caso di occupazione sine titulo dello stesso, invece, non constano effettivamente precedenti specifici di questa Corte.

In quest’ottica, nessuna contraddittorietà (anche a voler ammettere che tale vizio possa ancora oggi integrare gli estremi di un vizio motivazionale) è configurabile tra il richiamo a quella giurisprudenza di legittimità che ha statuito la necessità che in qualunque momento sia possibile “ripristinare il rapporto materiale con la cosa” e l’aver posto alla base della decisione sulla compensazione delle spese, tra l’altro, la mancanza di un preciso orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione del venir meno della legittimazione passiva IMU nell’ipotesi in cui il bene sia occupato illegittimamente da terzi.

Né potrebbe invocarsi in senso contrario Cass. 10917/2016, secondo cui“In tema di compensazione delle spese processuali, la generica indicazione di discordanti precedenti non può integrare il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni perché caratterizzata da un’estrema genericità ed aspecificità che non consente di poter richiamare il requisito idoneo a giustificare la compensazione delle spese”, atteso che nel caso di specie non si è in presenza di un contrasto di orientamenti, ma di un assenza di precedenti della corte di legittimità.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento.

P.Q.M. rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11515/2020proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , con sede legale in Napoli,alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2 (NA), in persona del legale rappresentante p.t. Ing. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( C.F.: FSCGRL30H021391K) e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PG), alla [OSCURATO:PERSONA] 2° n. 49, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: RSSFBA73D22B9631), giusta procura speciale in calce al ricors o ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Caserta, al [OSCURATO:PERSONA] n. 33-81100 (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].; Comune di Caserta; Avviso accertamento ICI – Compensazione integrale spese processuali -intimati – -avverso la sentenza n. 8762/16/2019 emessa d a l la CTR Campania in data 20/11/2019e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli avverso un avviso di accertamento con il quale il Comune di Caserta e la [OSCURATO:SOCIETA]. le avevano chiesto il pagamento dell’IMU con riferimento a numerosi appartamenti di sua proprietà per l’anno 2014. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame e, per l’effetto, annullava l’avviso di accertamento, affermando che la società non era stata in grado di “ripristinare il rapporto materiale con la cosa” dopo oltre un ventennio di inutili controversie e trattative e che il proprietario di un immobile occupato abusivamente non era tenuto a versare l’IMU in quanto privo dell’effettivo possesso dell’immobile, che è il presupposto impositivo. Quanto alle spese di lite, riteneva equo compensarle, “mancando un preciso orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia ed essendo recente l’affermazione dell’orientamento della giurisprudenza di merito in senso favorevole al contribuente”. 4. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di due motivi. Il Comune di Caserta e la [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto difese. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR disposto la compensazione integrale delle spese di lite, nonostante sulla conservazione del possesso solo animo (purchè fosse possibile per il possessore ripristinare ad libitum il contatto materiale con la cosa) l’orientamento della giurisprudenza di legittimità fosse consolidato. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza, con riferimento agli artt. 15 e 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR reso, sul punto della compensazione delle spese di lite, una motivazione contraddittoria, lacunosa, apodittica ed inconferente. 3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono infondati. Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. In applicazione di tale principio, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3977 del 18/02/2020 ha cassato con rinvio la decisione del giudice tributario, che aveva disposto la compensazione delle spese in ragione della novità e complessità della materia trattata, senza in alcun modo motivare sull'asserito contrasto tra i diversi orientamenti giurisprudenziali in merito (conf. Sez. L, Sentenza n. 7535 del 09/07/1993; sulla rilevanza di quest’ultima ai fini di una eventuale compensazione delle spese si veda altresì Sez. L, Sentenza n. 1521 del 27/01/2016). Nel caso di specie, la CTR ha giustificato la compensazione delle spese sulla base della circostanza che la giurisprudenza di merito si era pronunciata nei termini favorevoli alla contribuente, e da essa condivisi, solo a partire dalla fine del 2017 (la CTR Lazio) e nel 2019 (la CTP Genova e la CTR Lombardia), a fronte di una decisione che erastata adottata nel novembre del 2019. Le pronunce richiamate a sostegno della tesi posta alla base della decisione non riguardavano, come sostenuto dalla ricorrente, la circostanza che, per conservare il possesso solo animo, fosse necessario che il posses sore potesse ripristinare ad libitum il contatto materiale con la cosa (questione sulla quale effettivamente questa Corte ha ormai consolidato un orientamento almeno dal 2019), ma l’affermazione per cui, in caso di occupazione abusiva di un immobile, il proprietario non fosse tenuto a versare l’IMU, in quanto privo dell’effettivo possesso. Quanto all’orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione principale, come in precedenza delineata, si rivela fondata l’affermazione della CTR secondo cui manca in materia un preciso indirizzo. Invero, la Suprema Corte ha preso posizione sulla differente fattispecie dell'occupazione temporanea d'urgenza di un terreno da parte della P.A., asserendo che tale occupazione non priva il proprietario del possesso del bene fino a quando non intervenga il decreto di esproprio (o comunque l'ablazione) del fondo, sicché egli resta soggetto passivo dell'imposta ancorché l'immobile sia detenuto dall'occupante (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19041 del 27/09/2016; conf. Sez. 5, Sentenza n. 21157 del 19/10/2016; vedi altresì Sez. 5, Sentenza n. 5626 del 20/03/2015). Così come si è escluso che possa ritenersi soggetto passivo dell'imposta, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, la P.A. che abbia realizzato un'opera pubblica sul fondo occupato in virtù della cd. accessione invertita, tenuto conto che la realizzazione di tale opera costituisce attività di mero fatto, di per sé inidonea a costituire un titolo di acquisto della proprietà (Sez. 5, Sentenza n. 19572 del 04/08/2017). Sul venir meno, in capo al proprietario dell’immobile, del presupposto impositivo, ai fini dell’IMU, del possesso, in caso di occupazione sine titulo dello stesso, invece, non constano effettivamente precedenti specifici di questa Corte. In quest’ottica, nessuna contraddittorietà (anche a voler ammettere che tale vizio possa ancora oggi integrare gli estremi di un vizio motivazionale) è configurabile tra il richiamo a quella giurisprudenza di legittimità che ha statuito la necessità che in qualunque momento sia possibile “ripristinare il rapporto materiale con la cosa” e l’aver posto alla base della decisione sulla compensazione delle spese, tra l’altro, la mancanza di un preciso orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione del venir meno della legittimazione passiva IMU nell’ipotesi in cui il bene sia occupato illegittimamente da terzi. Né potrebbe invocarsi in senso contrario Cass. 10917/2016, secondo cui“In tema di compensazione delle spese processuali, la generica indicazione di discordanti precedenti non può integrare il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni perché caratterizzata da un’estrema genericità ed aspecificità che non consente di poter richiamare il requisito idoneo a giustificare la compensazione delle spese”, atteso che nel caso di specie non si è in presenza di un contrasto di orientamenti, ma di un assenza di precedenti della corte di legittimità. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. P.Q.M. rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art
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