CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 maggio 2024
Cassazione n. 16504/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 01694/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliati in R oma, V ia G . Ferrari n. 12, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che l i rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] A. M. Pennasilico, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrent i e controricorrenti incidentali - Oggetto: cessione di azienda AC –09/05/2024 r.g. n. 01694/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], el ettivamente domiciliat a in R oma, Piazza A. Imperatoren. 22 , presso lo studio de ll’ avv . [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in R oma, via G. Nicotera n. 29 , presso lo studio de ll’ avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] G. Bembo, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - E nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza della Co rte di appello di Milano n. 4218 /2019, pubblicata il 21 ottobre2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del9 maggio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a diecimotivi, avverso la sentenza con cui l a r.g. n. 01694/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di appellodi Milano ha esonerato [OSCURATO:SOCIETA]. d a l restituire a [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. l’azienda ceduta, ha rideterminato in euro 8.271,00 l’importo della condanna di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli utili di gestione, ha riformato parzialmente il regime delle spese legali di primo grado in favore di ChiaraBornati, confermando per il resto la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità del contratto di cessione di azienda concluso in data 24 dicembre2012 tra la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA], revocando [OSCURATO:PERSONA] dalla facoltà di amministrare la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e contestualmente proposto ricorso incidentale affidato a due motivi, resistito con controricorso dai ricorrenti principali. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e contestualmente proposto ricorso incidentale affidato a quattro motivi, nonché ricorso incidentale condizionato affidato a un motivo, resistiti con controricorso dai ricorrenti principali. 4. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, dopo aver respinto alcune eccezioni in rito, nel merito ha osservato: a) che la socia [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a proporre la domanda di nullità della cessione di azienda; b) che corretta doveva ritenersi la valutazione del Tribunale inerente alle conseguenze del contratto impugnato, segnatamente identificate in un sostanziale svuotamento dell’oggetto sociale e al conseguente stato di inattività della società cedente, conconnesso stato di liquidazione di fatto; c) che altrettanto corretta era la valutazione del primo giudice inerente alla riserva societaria delle decisioni cui possa conseguire la liquidazione della società, con conseguente nullità del contratto di cessione di azienda r.g. n. 01694/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sottoscritto dall’ accomandataria senza alcuna autorizzazione della società, che aveva sostanzialmente espropriato i soci accomandanti dal diritto di deci dere le sorti della società; d) che un preteso consenso di quest i ultim i alla cessione di azienda era allegazione rimasta del tutto indimostrata in giudizio; e) che la domanda di retrocessione dei beni aziendali non poteva essere accolta , stante l’avvenuta loro trasformazione nel tempo. 5. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’infondatezza del ricorso principale necessita di una premessa di carattere generale, strumentale alla successiva confutazione della fondatezza dei singoli motivi in cui esso è articolato. 2. In ogni tipo societario di esercizio dell’im p resa la posizione del socio, quale residual tender, ovvero ultimo creditore della società, in relazione alla sua posizione di“proprietario pro quota ” per effetto del conferimento effettuato per acquisire il relativo status, è valorizzata all’interno dell’ organizzazione dell’ente e, solo di risulta e in casi eccezionali, rileva al suo esterno nei rapporti con i terzi. In particolare, è noto che il socio subisca effetti di ripercussione sul suo interesse alla valorizzazione della partecipazione sociale per effetto delle decisioni che spettano all’organo gestorio, rispetto alle quali, ove il tipo societario p r escelto preveda una distinzione soggettiva tra socio e amministratore, la tutela attribuita al socio medesimo è, per così dire, di “secondo grado”, ovvero rileva sul piano dei rapporti internitra gli organi della società, tanto a livello di esercizio d e i poteri amministrativi di controllo sulla gestione, quanto in tema di tutela giurisdizionale inerente all’azi o ne di responsabilità esercitabile nei r.g. n. 01694/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] confronti degli amministratori e dell’organo di controllo (ove esistente). 3. E’ , quindi , in tale ottica che la giurisprudenza di questa Corte , citata anche dai ricorrenti principali, ha distinto , con riguardo all’interessead agire del socio , tra atti aventi rilevanza esterna e atti interni alla società, affermando che , mentre per questi ultimi sussiste una piena legittimazione del socio a far valere eventuali vizi che inficinola validità di atti endo societar i (in ciò esprimendosi appieno il “diritto amministrativo” del socio), per i primi, in generale, non sussiste analoga legittimazione attiva : ciò che si spiega con la considerazione citata in apertura , ovvero perché il socio , che non sia anche amministratore, non ha un ruolo di gestione dell a società e, pertanto, non può impugnare la validità di atti posti in essere dall’organo amministrativo della sua società con i terzi ben potendo , come detto, contestare agli amministratori l’ inadempimento al mandato ricevuto,qualora abbia a subire effetti di ripercussione sulla valorizzazionedella propria quota per effetto dell’eventuale invalidità o illiceità degli atti posti in essere dai legali rappresentanti della società. 4. La circostanza che la qualità di socio e di amministratore sia caratterizzata da elementi di distinzione che rendono ben individuabile i diversi dirittie doveri spettanti all’uno e all’altro organo societario trova riscontro nell’affermazione di questa Corte ( Sez. 1, Ordinanza n. 29325 del 22/12/2020), del tutto condivisibile, che, anche allorquando le due figure coincid a no (ovvero il tipo societario prescelto consenta il cumulo delle funzioni di socio e di amministratore in capo a un unico soggetto) , è ben possibile identificare i confini delle rispettive funzioni, tanto che sussiste la legittimazione del socio-amministratore a impugnare il bilancio ( come r.g. n. 01694/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] socio) che egli stesso ha contribuito a redigere ( come amministratore). Può quindi convenirsi, in linea generale, che al socio di qualsiasi società non sia data legittimazione a impugnare i contratti che impegnanoall’esterno la propria società, potendo egli controllare, sindacare e contestare anche giudizialmente i soli effetti di ripercussione che l’attività gestoria abbia comportato per la propria posizionegiuridica soggettiva. 5. È , dunque , certamente vero che, in linea gen e r a le, il socio di una società che non sia anche amministratore non è legittimato a impugnare la validità dei contratti che l’organo gestorio abbia stipulato con i terzi in nome e per conto della società. E tale principio ispira la costante giurisprudenza di questa Corte laddove insegna che, pendente societate, il socio non ha legittimazione autonoma a impugnare gli atti di gestione a carattere negoziale compiuti dagli amministratori in nome e per conto della società con i terzi. 6. Tale principio, tuttavia, postula per la sua applicazione che, per l’appunto, l’atto di gestione sia compiuto dall’amministratore nell’ambito dei poteri che la legge e lo statuto gli riconoscono quale “decisore” di ogni aspetto connesso all’operatività della società medesima, inrispetto agli obiettivi fissati per il miglio r conseguimento dell’oggetto sociale. E la competenza a stabilire le condizioni per il funzionamento della società, segnatamente sul fronte del tipo di impresa da esercitare in relazione all’oggetto sociale convenuto, appartiene ineluttabilmente ai soli soci, in quanto “proprietari” dell’impresa gestita in forma societaria. A nche nel campo del diritto societarioesiste, infatti, un rapporto giuridico tra persona (il socio) e bene (il patrimonio sociale utilizzabile per conseguire l’ oggetto sociale), che è caratterizzante dei diritti dell’organo e gli appartiene in via esclusiva ed essenziale, il cui esercizio non può essere né r.g. n. 01694/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delegato - dal socio - ad altri (per il suo tratto essenzialmente caratterizzante), né da altri organi esercitato senza alcuna autorizzazione da parte del primo, verificandosi in caso contrario un esercizio abusivo della funzione che non può essere tollerato dall’ordinamento, per le conseguenzeinaccettabili che esso comporta . 7. Il caso in esame può, sul punto, dirsi paradigmatico e consentedi pervenire a conclusioni diverse da quelle tradizionalmente assunte da questa stessa Corte, come sopra brevementerichiamate. 8. Nella specie , infatti, si è certamente in presenza di un contratto (cessione di azienda) stipulato dall’amministratore ([OSCURATO:PERSONA], all’epocadel fatto socio accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA]) con terzi. 9. Ma l’allegazione dedotta in lite dalle originarie attrici accomandanti, per come i giudici di merito l ’ hanno concordemente qualificata, non era limitata alla semplice contestazione della validità del contratto di cessione di azienda stipulato dall’ accomandatario con terzi. Se così fosse, non vi sarebbe dubbio alcuno sulla carenza di legittimazione ad agire , secondo l’ insegnamento tradizionale di questa Corte, più volte richiamato. 10. In effetti, ciò che nella presente fattispecie è stato dedotto e valutato come sussistente nella fase di merito è la circostanza che , per effetto dell’atto di cessione di azienda , la s.a.s. era rimasta del tutto inattiva, siccome completamente svuotata della capacità di perseguire il suo unico oggetto sociale, tanto che entrambi i giudici del merito sono g i unti concordemente a stabilire che , per effetto del contrattoimpugnato, la s.a.s. era in uno stato di liquidazione di fatto. In un’ipotesi siffatta, appare evidente che si versa in una condizione assai diversa da quella tradizionale e sopra descritta . Qui non si pretende di sindacare da parte del socio non amministratore un r.g. n. 01694/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] singolo atto dell’amministratore; qui il socio non amministratore deduceche l’amministratore ha compiuto un atto negoziale abnorme, il cui effetto è stato quello di impedire alla società di pote r continuare a operareper il raggiungimento del proprio oggetto sociale. E la Corte territoriale, largamente condividendo l’accertamento di primo grado, ha ribadito che i fatti e le prove allegate al processo conduceva no a ritenere che la s.a.s. avesse come unico oggetto sociale l’ e s ercizio dell’attività imprenditoriale alberghiera il quale , per effetto della cessione di azienda, completamente ceduta a terzi, non poteva più essere proseguita (qui il riferimento della sentenza di appello alla “causa in concreto” del contratto sociale). 11. Con tali premesse , appare evidente che , nel caso di specie , non si è trattato della contestazione da parte di un socio della mera validità di un atto a rilevanza esterna compiuto dall’ amministratore nell’esercizio dei suoi poteri gestori . Si è trattato , invece, di una contestazione della validità dell’atto a rilevanza esterna nei suoi immediati e diretti effetti di ripercussione sull’operatività dell’intera società. Ciò che v a inquadrato nell’allegazione di un’abnormità dell’atto apparentemente di gestione posto in essere dall’amministratore che, per effetto di tale atto,unilateralmente posto in essere, ha determinato per la società amministrata una condizione fattuale di inattività e una conseguente condizione giuridica di scioglimento. Un’abnormità che non consente di qualificare l’atto compiuto come un semplice atto di gestione del socio amministratore, bensì come una violazione di quel perimetro di “essenzialità” delle attribuzioni delle competenze tra gli organi societari, per effetto del quale la società si è trovata in una condizione di scioglimento, senza che nessuno dei soci l’abbia in alcun modo deliberato, essendosi tale condizione determinata proprio come immediata conseguenza della r.g. n. 01694/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] decisione di un solo socio, che assommava in sé anche la funzione di amministratore. 12. C iò che, quindi, le due socie impugna n ti hanno dedotto in lite non è, a ben vedere , la validità del contratto di cessione di azienda nei suoi rapporti con i terzi stipulanti , bensì la ricaduta endosocietari a che tale scelta gestionale ha avuto in relazione alla prosecuzione dell’attività della società di cui erano socie la connessa violazione del riparto di competenze tra gli organi della società medesima. E a tanto ogni socio è legittimato per rivendicare l’essenzialità delle attribuzioni spettanti al proprio ruolo all’interno della società e ciò del tutto a prescindere e separatamente dall’eventualità, nella specie peraltro verificatasi, che la medesima condotta dell’ amministratore sia stata dedotta anche come fonte di sua diretta responsabilità per il fatto di gestione, circostanza che ha comportato, accanto alla declaratoria di nullità del contratto ab externo , anche la revoca della Bo n i [OSCURATO:PERSONA] carica di amministratore della s.a.s. 13. Può, in definiva , ribaltarsi la prospettiva assunta dai ricorrenti principali: la presente controversia si inscrive a tutto tondo nell’ambito del diritto societario, laddove si tratta della deduzione di un’abusività della condotta dell’amministratore di s.a.s. rispetto ai doveri suoi propri che gli derivano dallo svolgimento della carica, rispetto alla quale la declaratoria di nullità del contratto posto in essere dall’amministratore per conto della società con terzi è in posizione ancillare, essendo strumentale al recupero al patrimonio della societàdei beni facenti parte dell’azienda indebitamente ceduta , per tal modo recuperando alla società le condizioni giuridico- economiche necessarie per garantire il suo going concern e quindi il recupero delle funzioni essenziali dell’organo sociale di cui tutti i soci, r.g. n. 01694/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per effetto dell’abnorme attività dell’amministratore, sono stati espropriati. 14. Con tali premesse ricostruttive, i l ricorso principale non p uò trovare accoglimento, laddove partitamente lamenta: a. Primo motivo « I . Violazione e falsa applicazione d egli artt. 81 e/o 100 c.p.c. e/o 1421 c.c. e/o 384 c.p.c., carenza di legittimazione attiva e di interesse ex art. 100 c.p.c. di [OSCURATO:PERSONA] all’azione di nullità [OSCURATO:PERSONA]. 360, COMMA 1 N. 3 C.P.C.» deducendo che la Corte di appello avrebbe errato nell’interpretare la giurisprudenza di questa Corte regolatrice che (segnatamente con la pronuncia n. 17961 del 2016 ) ha espressamente escluso qualsiasi legittimazione del socio di s.a.s. a far valere la nullità di atti esterni della società, essendo a tanto legittimata la sola società e non i singoli soci, che subirebbero solo effettidi ripercussione di tali atti gestori. b. Secondo motivo « II . Nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e 132, comma 2, c.p.c., 384 c.p.c. e 118 c.p.c. per motivazione illogica, perplessa , apparente oltre che estrinsecamente e intrinsecamente contraddittoria [OSCURATO:PERSONA]. 360, COMMA 1 N. 4 C.P.C.» deducendo che la Corte di appello avrebbedisapplicato il principio giurisprudenziale di questa Corte di cassazione citatonel primo motivo di ricorso. I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati e risultano infondati: la sentenza impugnata, ben oltre il minimo costituzionale preteso per escludere la nullità della sentenza (a far data da Cass. S.U. n. 22232 del 2016), ha motivato le ragioni della ritenuta sussistenza della legittimazione attiva delle socie accomandantia far valere nella specie l’invalidità del contratto. E in ciò ha espresso principi del tutto coerenti con quelli enucleati r.g. n. 01694/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nella superiore premessa, cui si rinvia per confermarne la piena legittimità. c. Terzo motivo « III . Carenza di legittimazione attiva sotto altro profilo nonché violazione e falsa applicazione d ell’art. 112 c.p.c. nonché degli artt. 81 e/o 100 c.p.c. e/o 1421 c.c. e/o 164, comma 2 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]. 360, COMMA 1 N. 3 C.P.C.» deducendo che la Corte di appello avrebbe rielaborato ed esteso la prospettazione dell’originaria attrice [OSCURATO:PERSONA], al fine di affermarnela legittimazione attiva. Il motivoè infondato, atteso che ben spetta al giudice del merito il precipuo compito di interpretare la domanda e, nella specie, pervenire a inquadrarla giuridicamente nei termini sopra premessi. Un’opera ermeneutica che, del resto, il motivo in esame non censura con riferimento ai canoni dell’interpretazione né in relazione al vizio motivazionale, di talché il relativo risultato non può che essere convalidato, appartenendo alla esclusiva competenzadel giudice del merito. d. Quarto motivo « IV . IV.1) Nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e 132, comma 2, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]. 360, COMMA 1 N. 4 C.P.C. - Violazione e falsa applicazione d egli artt. 1321, 1325, 1343, 1418, secondo comma c.c. – insussistenza dell’illiceità della causa infondatamente accertata [OSCURATO:PERSONA]. 360, COMMA 1 N. 3 C.P.C.» deducendo che la Corte di appello avrebbe reso una motivazione omessa o apparente e comunque illogica e perplessa e comunque errata laddove ha ritenuto sussistente la causa di nullità dell’atto di cessione di azienda per illiceitàdella causa. Il motivo è infondato. Per quanto attienealla pretesa nullità della sentenza, non ne sussiston o i presupposti , posto che - come r.g. n. 01694/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] argomentatonella superiore premessa - la nullità del contratto di cessione di azienda è stata accertata con motivazione del tutto riconoscibile, ben superiore al minimo costituzionale , e conseguente all’accertamento del difetto di causa in concreto del contratto, fatta risalire all’accertamento in fatto - riservato al giudice di merito e immune da critiche sotto tale aspetto nel motivo in esame - del totale svuotamento della società per effetto della cessione di tutti i beni aziendali, con conseguente stato di inattività della relativa impresa e connesso stato formale di liquidazione della relativa società. Per quanto attiene alla pretesa falsa applicazione delle norme invocate come lese, la censura è inammissibile, perché pretende da questa Corte una non consentita rivalutazione del fatto, in assenza di alcuna contestazione dei canoni di interpretazione del materiale probatorio, che appartiene in sé all’esclusiva competenza della fase di merito. e. Quinto motivo « V. V.1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2298, 1372, 2252 e 1418 c.c. [OSCURATO:PERSONA]. 360, COMMA 1 N. 3 C.P.C. – V.2) Nullità della sentenza per violazione dell’art.111 Cost. e 132, comma 2, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]. 360, COMMA 1 N. 4 C.P.C.» deducendo che la Corte di appello avrebbe reso una motivazione omessa o apparente e comunque illogica e perplessa e comunque errata laddove ha ritenuto ininfluente la circostanza che, nella specie , il socio accomandatario era dotat o, pe r decisioneunanime d e i soci , di tutti i poteri di gestione , anche di straordinaria amministrazione; distinzione tra atti di ordinaria e straordinariaamministrazione dell’ amministratore di s.a.s. che la Corte territoriale avrebbe affer m ato per poi , r.g. n. 01694/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] incomprensibilmente, abbandonarla, aderendo alla tesi della mera esorbitanzadell’atto di cessione dall’ oggetto sociale. Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la motivazione resa sul punto dalla Corte territorialeche, a pag. 22, ben lungi che rendere affermazioni tra loro inconciliabili , correttamente afferma che, nella specie , non vi è alcuno spazio per la distinzione tra poteri di ordinaria o straordinaria amministrazione, atteso che l’atto posto in essere dalla Boni esorbitava rispettoall’ oggetto sociale e, come tale , non rientrava in assoluto neipoteri dell’accomandatario di s.a.s. f. Sesto motivo « VI. Violazione e falsa applicazione d e ll’ art.2195, 2251, 2252, 1418 c.c., nonché dell’art. 12 delle preleggi [OSCURATO:PERSONA]. 360, COMMA 1 N. 3 C.P.C.» deducendo che la Corte di appello avrebbe errato nell’ applicare analogicamente l ’art. 2252 cod. civ. a modifiche all’ oggetto sociale non formali, bensì connesse all’attività concretamentesvolta dalla società. Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la motivazione resa dalla sentenza impugnata che, a proposito di distinzione tra atti formali e atti di gestione delle società, correttamente afferma (a pag. 23-24) che nella società di persone tale distinzione non ha pregio, atteso che la deformalizzazione del procedimento di adozione delle decisioni dei soci non consente, come avviene invece per le società di capitali, di effettuare una distinzione ai fini del rilievo della mitigazione del principio unanimistico, che presidia ogni legittima modificazione del contratto sociale ; di talché nessuna indebita applicazioneanalogica può nella specie essere rilevata. g. Settimo motivo « VII. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2252, 1418, 1372 c.c., nonché dell’art. 12 delle preleggi r.g. n. 01694/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 360, COMMA 1 N. 3 C.P.C.» deducendo che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che la violazione dell’art.2252 c.c. sia sanzionabile di nullità. Il motivo è inammissibile, posto che non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, più volte richiamata: la nullità del contratto è stata nella specie rilevata come conseguenza dell’abnormità dell’atto gestorio posto in essere dall’amministratore della s.a.s. che, nei fatti, ha determinato l’automatico stato di liquidazione della società stessa, deprivata per effetto del contratto di cessione di tutti i suoi beni necessari al perseguimento dell’oggetto sociale sino a quel momento oggettodi realizzazione. h. Ottavo motivo « V III . V III .1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell’art. 2729 c.c. [OSCURATO:PERSONA]. 360, COMMA 1 N. 3 C.P.C. – V III .2) Nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e 132, comma 2, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]. 360, COMMA 1 N. 4 C.P.C.» deducendo la nullità della sentenza impugnata e comunque la sua erroneità laddove avrebbe, con motivazione del tutto apparente, invertito l’onere della prova sulla mancanza o esistenza di unanimità dei soci sull’operazione oggetto di contestazione. Il motivo è inammissibile in entrambe le sue articolazioni, siccome omette di confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte territoriale: la sentenza impugnata non ha invertito in alcun modo l’onere della prova , ma ha chiaramente affermato (a pag. 21) che l’allegazione dell’accomandatariasecondo cui le due socie accomandanti sarebbero state informate dall’amministratrice della sua intenzione di cedere l’intera r.g. n. 01694/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] azienda e che avrebbero consentito in forma orale a tale operazione è rimasta indimostrata; tale ratio decidendi non viene attinta dalla censura in esame, che contiene considerazion i del tutto eccentriche, basate sul criterio astratto di riparto dell’onere della prova, e si ast i ene dal dedurre e dimostrare l’erroneità dell’affermazione sul mancato raggiungimento della prova dell’avvenuto consenso che, quale fatto impeditivo all ’ invocata revoca, era certamenteonere dell’amministratrice dover fornire. i. Nono motivo « IX. Nel solo interesse di Giuliana – Ultra petita e violazione e falsa applicazione d ell’art. 112 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2259 c.c. – Sulla errata dichiarazione di revoca di Giuliana quale amministratrice di [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]. 360, COMMA 1 N. 3 C.P.C.» deducendo che l’auspicabile accoglimento d e i precedenti motivi di ricorso comporterebbe anche la illegittimità della declaratoria di revoca di GiulianaBoni dalla carica di accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA] precedenti motivi comporta il rigetto anche di quello in esame, atteso che la causa della revoca, come la stessa censura argomenta, è indissolubilmente connessa alle sorti dell’accertamento della correttezza della declaratoria di nullità della cessione dell’ azienda che, per quanto sinora argomentato , resiste alle critichemosse nel ricorso principale. j. Decimo motivo « X. Nel solo interesse di [OSCURATO:SOCIETA] –X.1) Omesso esame circa un fatto deciso per il giudizio oggetto di discussione tra le parti [OSCURATO:PERSONA]. 360, COMMA 1 N. 5 C.P.C. – X.2)violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 2262, 2303, e 2259 c.c. nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. all’art. 112 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]. 360, COMMA 1 N. 3 C.P.C. » deducendo l’ erroneità della sentenza impugnata in tema di r.g. n. 01694/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] determinazione dell’utile da corrispondere a [OSCURATO:PERSONA], per aver omesso di rilevare che costei non aveva p rovato il credito e che, in ogni caso, nessuna contestazione al rendiconto della s.a.s.era stata sollevata. Il motivo è infondato per la parte in cui lamenta la mancata indicazione delle fonti del convincimento del giudice in relazione alla determinazione dell’utile da distribuire al socio, atteso che con chiarezza la Corte territoriale fa riferimento alle conclusioni dell’elaborato peritale; laddove la stessa censura è inammissibile in relazione alla deduzione del vizio motivazionale poiché, ben lungi che lamentare l’ omissione di un fatto storico - naturalistico dedotto in lite, decisivo e discusso tra le parti , in effetti consiste in una critica all’operato dell’ausiliariodel giudice, avulsa peraltro da ogni deduzione, ancor prima che dimostrazione, delle ragioni giuridiche che sorreggerebbero la critica in questa fase di legittimità, segnatamente con riferimento alla pretesa natura “incontestata” del rendicontodella gestione. 15. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] lamenta: a. Primo motivo « I° motivo – Vizio di motivazione della sentenza ex art. 360, comma 1 n. 5 per o messo esame di un fatto decisivo oggetto di contraddittorio» deducendo l’ erroneità della sentenza laddove ha ridotto l’ utile attribuito alla ricorrente , sulla base di una c.t.u che sarebbe andata oltre il quesito posto e che comunque sarebbe stata erroneamente valutata nelle sue conclusioni. b. Secondo motivo « II° motivo – Nullità della Sentenza o del procedimento ex art. 360, comma 1 n. 4 per mancata valutazione di una prova documentalmente offerta » deducendo che la sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare la r.g. n. 01694/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] documentazione versata in atti dalla ricorrente , basandosi solo sulle risultanzedella c.t.u. I primi due motivi del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibilipoiché tentano di indurre questa Co r te a effettuare una non consentita rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti in esso dedotti, senza peraltro spiegare né le ragioni della pretesa “esorbitanza” della c.t.u rispetto al quesito posto (censura peraltro impostata sub vizio di motivazione, non pertinente rispetto alle attività dell’ausiliario) né per quale ragione la mancata valutazione di un documento conduca alla lamentata nullità della sentenza ai sensi dell’art . 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. c. Terzo motivo « III° motivo di controricorso incidentale – Violazione o Falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.2 c.p.c. ex art. 360, comma 1 n. 3» deducendo l’ erroneità de ll a sentenza impugnata laddove ha valutato la soccombenza della ricorrente in relazione ad alcune domand e originariamente proposte in primo grado. Il motivo è infondato atteso che l’unico limite che la regolazione delle spese impone al giudice è di non porle a carico della parte totalmente vittoriosa , potendo per il r esto valutarsi una soccombenza reciproca parziale, con il solo onere – nella specie assolto in maniera in sin da cab ile in questa sede – di spiegare le ragioni di quanto disposto. d. Quarto motivo « IV° motivo di controricorso incidentale – Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1 n. 3 » deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha revocato l’effetto restitutorio della declaratoria di nullità del contratto di cessione di azienda in base a valutazioni che non avrebbero r.g. n. 01694/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] formato oggetto di contraddittorio , individuando all’uopo una ragione della de ci sione diversa da quella allegata dalle parti e comunque mai provata. Il motivo, sostanzialmenteanalogo a quelli del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA],è fondato a va accolto per le argomentazioni che saranno svolte a commento del relativo ricorso di [OSCURATO:PERSONA] , cui si fa rinvio. e. « Ricorso incidentale condizionato, le questioni disattese e quelle non esaminiate Violazione ex art. 360 nn 4 - 5 c.p.c. nullità della sentenza per omessa pronuncia sul punto o vizio per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione» deducendo l’ erroneità della sentenza impugnata laddoveavrebbe applicato analogicamente l’art. 2252 cod. civ. a modifiche all’ oggetto sociale non formali, bensì connesse all’attività concretamentesvolta dalla società. Le questioni oggetto del ricorso incidentale condizionato, stante l’esito del presente giudizio, potranno essere riproposte nell’eventuale fase di rinvio , sicché il motivo va dichiarato assorbito. 16. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] lamenta: a. « Primo mezzo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] : Violazione e falsa applicazione di norme di diritto; artt. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2033, 2251 e 2252 cod. civ.» b. « Secondo mezzo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]: violazione e falsa applicazione di norme di diritto; artt. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2697 e 2033 cod. civ.» deducendo l’ erroneità de ll a sentenza impugnata r.g. n. 01694/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] laddoveha revocato l’effetto restitutorio della declaratoria di nullità dell’atto di cessione di azienda. I due motivi, come pure il quarto motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], sono fondati, per le considerazioniche seguono. Nella loro sostanza (ma il quarto motivo di [OSCURATO:PERSONA] è in tal senso rubricato anche formalmente in epigrafe) deducono l’incomprensibilità e l’irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili della sentenza impugnata, laddove essa ha revocato il capo n. 2 della sentenzadel Tribunale che aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA]. a restituire alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. l’azienda oggetto del contratto di cessione dichiarato nullo. Ritiene questa Corte che, effettivamente, la motivazioneresa sul punto dalla sentenza impugnata sia affetta da un irriducibile contrasto tra affermazioni tra loro inconciliabili e, sotto diverso aspetto , del tutto perplesse, tanto da determinarne in parte quala nullità. La Corte territoriale inizia (a pag. 24) con la corretta premessa che l’effetto restitutorio è “ conseguenza logica, prima ancora che giuridica, della nullità del trasferimento ” e che a esso sarebbe applicabile la disciplina dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. Sennonché, subito dopo, la sentenza individua una presunta prima ca u sa impeditiva all ’ a dottabilità della relativa pronuncia restitutoria nella circostanza che il complesso aziendale sarebbe stato ceduto nel 2012, ovvero sette anni prima della pronuncia, ciò che determinerebbe una operazionedi rivalutazione del valore dei beni tra l’attualità e r.g. n. 01694/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’epoca della cessione che non sarebbe “ compatibile con la fase processuale in cui si trova il presente giudizio ” (pag. 25). Le ragioni giuridiche di tale ultima affermazione non sono in alcun modo esplicitate. E tale omissione rileva ai fini della validità della sentenza sul punto, se considerata assieme alle ulteriori affermazioni contenute nell’immediato prosieguo, dove la Corte di appello aggiunge: “Una tale conclusione non significa che le richieste restituto rie non possano mai essere formulate insieme a quelle di accertamento della nullità e che esigano l'esperimento di una nuova e ulteriore azione di ripetizione in contrasto con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all'articolo 111 Cost. La Corte deve semplicemente dare atto che non sussistono nell'ambito del presente giudizio i presupposti processuali e gli indispensabili elementi istruttori che consentano la pronuncia richiesta, dovendosi ritenere che, stante il t empo trascorso , i beni aziendali ceduti siano stati trasformati con conseguente verosimile modificazione del loro valore rispetto al momento della cessione.”. Tale motivazione si espone ai seguentirilievi: a)Il giudice di appello è giudice del merito: come tale, e gli può ammettered’ufficio una consulenza tecnica che possa fornirgli l’accertamento di fatti e circostanze, ritualmente versate agli atti del processo, rilevantiai fini del decidere: non si comprende,quindi, quale sia l’ impedimento legat o alla “fase processuale ” , assunto come potenzialmente preclusivo di un simileaccertamento istruttorio .r.g. n. 01694/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] b)Se la stessa Corte territoriale afferma che ben può essere dedottanel presente giudizio la questione della ripetizione dell’azienda, quale effetto restitutorio collegato alla dichiarata nullità del relativo trasferimento , non si comprende quali siano i “presupposti processuali ” dichiarati come ostativi alla relativa pronuncia , che restano meramente affermati , ma in alcun modo esplicitati in motivazione ; né è dato comprendere quale carenza di “indispensabili elementi istruttori ” si sarebbe nellaspecie verificata tenuto conto, da un lato, che come detto ben poteva essere disposta una consulenza tecnica e, dall’altro, che la variazione dei beni che costituiscono l’azienda, per come definita dall’art. 2555 cod. civ., è assolutamentefisiologica, essendo ques t’ ultima nient’altro che un’universalità di beni legati tra loro dal vincolo di destinazione impresso dall’ imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Argomentare che la condizione di variabilità della consistenza dei beni aziendali sarebbe in assoluto ostativa all’accertamento della sussistenza d e i presupposti per una restituzione , con seguent e all’accertata invalidità del negozio traslativo , da un lato finisce per contraddire l’affermata ammissibilità della domanda come conseguenza della declaratoria di invalidità appena pronunciata , dall’altro fini rebbe per frustrare inammissibilmente qualsivoglia domanda di ripetizioneinerente all’azienda, posto che la quantità e qualità dei beni ivi immessi è, per definizione , cangiante nel tempo. Altro è, con ogni evidenza, procedere al relativo accertamento con i mezziistruttori a disposizione r.g. n. 01694/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e, all’esito, valutare nel caso concreto l’eventuale permanenzanell’azienda di beni compatibili con l’esercizio dell’attività di impresa della cedente s.a.s.; ciò che compete, per l’appunto, al giudice del merito effet tu are e all’esito valutare, in relazione alle risultanze del caso concreto e che, anche nella specie , dovrà essere effettuatonel prosieguo del giudizio. 17.La sentenza va, dunque , cassata in relazione ai soli motivi accolti e le parti rinviate innanzi alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese della presente fase di legittimità. 18.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i principali , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibiliil primo e il secondo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] ; rigetta il terzo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]; accoglie nei sensi di cui in motivazione il quarto motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA]; accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso incidentaledi [OSCURATO:PERSONA]; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Milano, r.g. n. 01694/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della