CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 37576/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22773/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 80 SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA] 561, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 895/2018 depositata il21/05/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - [OSCURATO:SOCIETA] edilizia a r.l. ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari – sezione specializzata in materia di imprese, che, accogliendo l’appello di [OSCURATO:PERSONA], e in riforma della sentenza del Tribunale di Trani, aveva accolto la sua opposizione e revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla cooperativa [OSCURATO:SOCIETA]; -l’intimata [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; - prima dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese, sottoscritto dalla controricorrente «per rinuncia agli atti ed all’azione», stante l’accordo transattivo intervenuto un tra le parti. Considerato che: - sussistono le condizioni per la pronuncia di estinzione del processo per rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., senza statuizione sulle spese, anorma de ll’art. 391, comma 4, c.p.c.; - non ricorrono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato(Cass. 13636/ 2015, 3542/2017, 15996/2018) . P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma