CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02401/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,+ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di motivazione in ordine all'entità della pena irrogata per il delitto tentato in imputazione e il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, contiene allegazioni in fatto che non possono essere ritualmente avanzate in sede di legittimità e difetta di specificità, non confrontandosi con la motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01) che ha indicato gli elementi posti a sostegno dell'esercizio del potere discrezionale riservato al Giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il